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Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Savona (SV) n. 19 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ TPL LINEA S.R.L. DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA E DEI PARCHEGGI AUTOMATIZZATI DEL COMUNE DI SAVONA», pubblicata all'Albo Pretorio dal 1° agosto 2025; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Savona (SV) n. 157 dell’8 agosto 2025, avente ad oggetto «SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA E DEI PARCHEGGI AUTOMATIZZATI DEL COMUNE DI SAVONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' TPL LINEA S.R.L.», pubblicata all'Albo Pretorio dall'11 agosto 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, gli allegati “quali parti integranti e sostanziali” della predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2025 e contestualmente pubblicati all'Albo Pretorio: la Relazione tecnica definitiva per l'affidamento in house del servizio di sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati del Comune di Savona con annesso conto economico (Allegato A); la Relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato B) e la Relazione ex art. 17 del d.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato C); nonché lo schema del contratto di affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati del Comune di Savona allegato alla predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 157/2025 e contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio unitamente ai seguenti documenti: l'Allegato A: Planimetria parcheggi destinati alla sosta tariffata e dei parcheggi ; l'Allegato B: Disciplinare Tecnico, che individua le aree di sosta oggetto dell'affidamento, descrive gli interventi previsti nella concessione e indica la regolamentazione della sosta a pagamento e della procedura di prelevazione e gestione degli incassi (alla data di sottoscrizione del contratto); l'Allegato C: Piano Economico Finanziario che esplicita il Piano degli investimenti; l'Elenco agevolazioni e condizioni tariffarie particolari (Allegato D); la Deliberazione di Giunta che definisce le tariffe (Allegato E); la Matrice dei rischi (Allegato F); la Carta dei servizi (allegato G); nonché, sempre per quanto occorrer possa, la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Savona (SV) n. 199 del 22 novembre 2024 avente ad oggetto «INDIRIZZI PER LA SCELTA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE - AVVIO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A TPL LINEA S.R.L.»

Giustizia amministrativa202501234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni del Comune di Savona che hanno disposto l'affidamento in house decennale a TPL Linea s.r.l. del servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati, nonché gli atti connessi

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'affidamento in house deducendo, in primo luogo, l'insussistenza del requisito del controllo analogo sulla società affidataria e, in secondo luogo, la carenza e l'erroneità della motivazione relativa alla scelta del modello in house. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno sostenuto l'infondatezza nel merito. Il ricorso è stato notificato e depositato il 28 ottobre 2025, mentre la deliberazione consiliare era stata pubblicata all'albo pretorio dal 1° al 16 agosto 2025 e la deliberazione della Giunta di approvazione dello schema contrattuale dall'11 al 26 agosto 2025. La ricorrente ha sostenuto che non fosse applicabile il termine speciale di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a., ritenendo che l'affidamento fosse disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali e non dal codice dei contratti pubblici. Ha inoltre prospettato, implicitamente, la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha qualificato la controversia come soggetta al rito speciale appalti di cui all'art. 120 c.p.a., richiamando l'orientamento secondo cui l'affidamento diretto a un ente in house rientra nel concetto di procedure rilevante ai fini degli artt. 119, comma 1, lettera a), e 120 c.p.a. Il termine di impugnazione è quindi quello di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house, ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.a. Il termine si applica anche agli affidamenti di servizi pubblici locali disciplinati dal d.lgs. n. 201/2022: il riferimento al codice dei contratti pubblici contenuto nel comma 1 dell'art. 120 non compare nel comma 3, che disciplina specificamente la decorrenza del termine per l'impugnazione della determinazione di procedere all'affidamento in house. In senso sistematico, sarebbe irrazionale differenziare il termine in base alla natura del servizio, poiché l'interesse del potenziale ricorrente è in entrambi i casi quello di contestare la sottrazione del servizio alla contendibilità tra operatori economici. Poiché il ricorso del 28 ottobre 2025 è stato proposto oltre trenta giorni dalla pubblicazione degli atti, anche considerando la sospensione feriale, il TAR lo ha dichiarato irricevibile senza esaminare i motivi sul controllo analogo e sulla motivazione della scelta in house. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendo stati allegati impedimenti oggettivi né sussistendo obiettive ragioni di incertezza interpretativa, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e del tenore inequivoco dell'art. 120, comma 3, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in altrettanti euro 3.000,00 oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    «il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato»

    Il rito speciale appalti e il termine decadenziale di trenta giorni si applicano alle impugnazioni degli affidamenti in house, compresi quelli relativi a servizi pubblici locali; il termine decorre dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house.

  • art. 37 c.p.a.

    «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto»

    La rimessione in termini per errore scusabile richiede ragioni oggettive di impedimento o un'effettiva incertezza interpretativa; tali presupposti non ricorrono quando l'orientamento giurisprudenziale è consolidato e il dato normativo è inequivoco.

  • art. 119, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Il richiamo alle procedure soggette al rito abbreviato concorre a ricondurre gli affidamenti diretti a soggetti in house nell'ambito delle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 7 d.lgs. 36/2023

    La previsione dell'in house providing tra le modalità di affidamento conferma, sul piano sistematico, la riconducibilità dell'affidamento in house alla disciplina delle procedure di affidamento.

  • d.lgs. 201/2022

    La disciplina dei servizi pubblici locali non contiene una disciplina processuale incompatibile con l'applicazione del termine speciale previsto dall'art. 120 c.p.a.; il relativo richiamo serve a preservare la disciplina sostanziale peculiare dei servizi pubblici locali.

Massime di principio

  • Le impugnazioni degli affidamenti diretti a organismi in house sono soggette al rito speciale di cui all'art. 120 c.p.a. e al termine di trenta giorni previsto dal comma 3, anche quando l'affidamento riguarda un servizio pubblico locale disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022.
  • Il termine di trenta giorni per impugnare un affidamento in house decorre dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato.
  • Non è razionale né conforme all'esigenza di certezza del diritto differenziare il termine di impugnazione degli affidamenti in house in base alla natura del servizio affidato, poiché analogo è l'interesse degli operatori economici a contestare la sottrazione del servizio alla contendibilità.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è ammessa quando non siano allegati impedimenti oggettivi e l'applicabilità del rito appalti agli affidamenti in house risulti sostenuta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e da un dato normativo inequivoco.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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