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Sentenza

Sentenza n. 4809/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-NA/L/Q/2024/107976 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 09/09/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202506422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e diniego della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza del nulla osta e del visto, era stato convocato dalla Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Egli si era presentato, mentre il datore di lavoro originario non era comparso. Dopo il preavviso di revoca, il ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa all'alloggio e un nuovo rapporto di lavoro instaurato con altro datore, chiedendo il subentro, deducendo che l'impossibilità di stipulare il contratto con il datore originario non era a lui imputabile. La Prefettura ha comunque revocato il nulla osta, richiamando la mancata presentazione del datore originario e la mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. n. 73/2022, negando il subentro. Sono stati dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, violazione della prassi dello S.U.I. di Napoli e delle circolari ministeriali n. 2570/2006 e n. 3836/2007, violazione dell'art. 5 TUI e del giusto procedimento, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e aggravio procedurale, nonché mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. In presenza della buona fede del lavoratore straniero, della sua assunzione da parte di un nuovo datore durante il periodo di efficacia del nulla osta e della documentazione prodotta in sede procedimentale, l'Amministrazione non poteva applicare automaticamente la revoca per l'assenza del datore originario. Avrebbe dovuto considerare che le omissioni del datore non erano imputabili al lavoratore, valorizzare il suo positivo inserimento lavorativo e sociale e svolgere un bilanciamento concreto degli interessi, anche tenendo conto del ritardo nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. La Prefettura avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare il titolo di soggiorno sulla base del nuovo rapporto di lavoro. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998 (TUI)

    Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sul soggiorno degli stranieri; la sentenza valorizza la necessità di valutare il nuovo rapporto di lavoro ai fini del titolo di soggiorno.

  • art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    La Prefettura ha posto la mancata produzione dell'asseverazione prevista dalla disposizione a fondamento della revoca; tale automatismo non è stato ritenuto sufficiente, senza valutare la situazione concreta del lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata in modo automatico per la mancata presentazione del datore di lavoro originario quando il lavoratore straniero abbia agito in buona fede e l'inadempimento non sia a lui imputabile.
  • Quando, durante il periodo di efficacia del nulla osta, il lavoratore straniero abbia instaurato e documentato un rapporto di lavoro con un altro datore, l'Amministrazione deve valutare concretamente la possibilità di consentire il subentro o di rilasciare il titolo di soggiorno sulla base del nuovo rapporto.
  • Nella decisione sulla revoca del nulla osta l'Amministrazione deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico al rispetto della disciplina sull'ingresso e il diritto del lavoratore straniero a non subire conseguenze per omissioni del datore originario, applicando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • La valutazione amministrativa deve considerare anche il positivo inserimento economico e sociale del lavoratore e l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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