Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di esclusione dalla procedura concorsuale per le classi di concorso AS12 e AM12, adottati per il mancato possesso dei CFU richiesti dal bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale per titoli ed esami destinata all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. L’esclusione è stata motivata dalla mancanza, nella laurea magistrale dichiarata, del requisito curriculare previsto dall’art. 4 del bando e dalla tabella di convergenza richiamata dal D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023: la candidata possedeva soltanto 9 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, anziché i 12 CFU richiesti. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis, violazione degli artt. 6 e 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, mancato soccorso istruttorio, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, violazione del legittimo affidamento e dei principi eurounitari di proporzionalità, nonché l’effetto sanante dell’abilitazione e dell’esame integrativo successivamente conseguiti. La candidata aveva infatti sostenuto e superato il 22 giugno 2026 un esame da 6 CFU, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e dopo l’adozione dei provvedimenti di esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisiva e non contestata l’assenza, alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, del requisito di ammissione relativo ai 12 CFU in L-FIL-LET/10. Il successivo conseguimento di 6 CFU non ha avuto efficacia sanante o consolidativa, poiché i requisiti di partecipazione devono essere posseduti entro il termine fissato dal bando, a pena di esclusione, in funzione della parità di trattamento, della trasparenza e dell’imparzialità della procedura. È stato escluso anche il ricorso al soccorso istruttorio: tale istituto consente di chiarire o completare dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già posseduti, ma non può supplire alla mancanza sostanziale di un requisito né consentire l’acquisizione tardiva del titolo o dei CFU mancanti. La carenza originaria del requisito ha determinato l’infondatezza anche delle censure relative a proporzionalità, legittimo affidamento, abilitazione successiva e vizi di illogicità o eccesso di potere. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 4 del bando di concorso

    Imponeva il possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alle classi di concorso, compreso il numero minimo di CFU nei settori scientifico-disciplinari prescritti.

  • D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, Tabella 1, nota 8

    La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall’A.A. 2019/2020 con 80 CFU nei SSD L-LIN, L-FIL-LET, MGGR, L-ANT, M-STO, di cui: almeno 12 CFU in L-LIN/01; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/04; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10; almeno 6 CFU in L-FIL-LET/12; almeno 12 CFU in M-GGR/01; almeno 18 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04.

    La laurea magistrale LM-39 costituiva titolo di accesso soltanto se accompagnata dal possesso di tutti i CFU indicati nella tabella; la mancanza di 3 CFU in L-FIL-LET/10 impediva l’ammissione.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 487/1994

    Il possesso dei requisiti di ammissione deve sussistere entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda; il termine rileva per garantire parità di trattamento, trasparenza e imparzialità.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio può chiarire o completare dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già esistenti, ma non può sanare la mancanza sostanziale di un requisito né consentire l’acquisizione tardiva dei CFU necessari.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta comunque infondata in ragione della carenza sostanziale e non sanabile del requisito di ammissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali pubbliche, tutti i requisiti di ammissione prescritti dal bando devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; l’acquisizione successiva del titolo o dei crediti formativi mancanti non può sanare l’esclusione.
  • Il soccorso istruttorio è limitato alla chiarificazione o regolarizzazione di dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già esistenti e non può essere utilizzato per supplire alla mancanza sostanziale di un requisito di partecipazione.
  • L’esigenza di garantire parità di trattamento, trasparenza e imparzialità impedisce di ammettere o mantenere nella procedura un candidato che abbia integrato tardivamente i requisiti richiesti dal bando.
  • Il conseguimento successivo dell’abilitazione o di un titolo integrativo non produce, di per sé, un effetto sanante rispetto alla carenza del requisito di accesso esistente alla scadenza del termine di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.