Sentenza n. 953/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di esclusione dalla procedura concorsuale per le classi di concorso AS12 e AM12, adottati per il mancato possesso dei CFU richiesti dal bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale per titoli ed esami destinata all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. L’esclusione è stata motivata dalla mancanza, nella laurea magistrale dichiarata, del requisito curriculare previsto dall’art. 4 del bando e dalla tabella di convergenza richiamata dal D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023: la candidata possedeva soltanto 9 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, anziché i 12 CFU richiesti. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis, violazione degli artt. 6 e 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, mancato soccorso istruttorio, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, violazione del legittimo affidamento e dei principi eurounitari di proporzionalità, nonché l’effetto sanante dell’abilitazione e dell’esame integrativo successivamente conseguiti. La candidata aveva infatti sostenuto e superato il 22 giugno 2026 un esame da 6 CFU, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e dopo l’adozione dei provvedimenti di esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisiva e non contestata l’assenza, alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, del requisito di ammissione relativo ai 12 CFU in L-FIL-LET/10. Il successivo conseguimento di 6 CFU non ha avuto efficacia sanante o consolidativa, poiché i requisiti di partecipazione devono essere posseduti entro il termine fissato dal bando, a pena di esclusione, in funzione della parità di trattamento, della trasparenza e dell’imparzialità della procedura. È stato escluso anche il ricorso al soccorso istruttorio: tale istituto consente di chiarire o completare dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già posseduti, ma non può supplire alla mancanza sostanziale di un requisito né consentire l’acquisizione tardiva del titolo o dei CFU mancanti. La carenza originaria del requisito ha determinato l’infondatezza anche delle censure relative a proporzionalità, legittimo affidamento, abilitazione successiva e vizi di illogicità o eccesso di potere. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 4 del bando di concorso
Imponeva il possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alle classi di concorso, compreso il numero minimo di CFU nei settori scientifico-disciplinari prescritti.
D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, Tabella 1, nota 8
La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall’A.A. 2019/2020 con 80 CFU nei SSD L-LIN, L-FIL-LET, MGGR, L-ANT, M-STO, di cui: almeno 12 CFU in L-LIN/01; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/04; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10; almeno 6 CFU in L-FIL-LET/12; almeno 12 CFU in M-GGR/01; almeno 18 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04.
La laurea magistrale LM-39 costituiva titolo di accesso soltanto se accompagnata dal possesso di tutti i CFU indicati nella tabella; la mancanza di 3 CFU in L-FIL-LET/10 impediva l’ammissione.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 487/1994
Il possesso dei requisiti di ammissione deve sussistere entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda; il termine rileva per garantire parità di trattamento, trasparenza e imparzialità.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio può chiarire o completare dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già esistenti, ma non può sanare la mancanza sostanziale di un requisito né consentire l’acquisizione tardiva dei CFU necessari.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta comunque infondata in ragione della carenza sostanziale e non sanabile del requisito di ammissione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali pubbliche, tutti i requisiti di ammissione prescritti dal bando devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; l’acquisizione successiva del titolo o dei crediti formativi mancanti non può sanare l’esclusione.
- Il soccorso istruttorio è limitato alla chiarificazione o regolarizzazione di dichiarazioni e documenti relativi a requisiti già esistenti e non può essere utilizzato per supplire alla mancanza sostanziale di un requisito di partecipazione.
- L’esigenza di garantire parità di trattamento, trasparenza e imparzialità impedisce di ammettere o mantenere nella procedura un candidato che abbia integrato tardivamente i requisiti richiesti dal bando.
- Il conseguimento successivo dell’abilitazione o di un titolo integrativo non produce, di per sé, un effetto sanante rispetto alla carenza del requisito di accesso esistente alla scadenza del termine di partecipazione.
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