Sentenza n. 4811/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del Nulla Osta all’ingresso emesso dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli nell’ambito della pratica n. PNA/ L/Q/2023/101372 protocollato al n. 0183478 del 06.05.2025 e notificato in data 11.08.2025; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, anche se non conosciuti, che risultino lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottata dalla Prefettura di Napoli dopo l'ingresso dello straniero in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, rilasciato nel 2023 e seguito dal visto d’ingresso, deducendo di essere entrato legittimamente in Italia, di avere inutilmente tentato di contattare il datore di lavoro originario e di essere stato successivamente assunto da altro datore di lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato e retribuzione idonea. Ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, mancato bilanciamento degli interessi, violazione degli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis del decreto legislativo indicato in ricorso, delle circolari ministeriali richiamate e dell’art. 8 CEDU, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost. Secondo il ricorrente, non potevano essergli imputate l’irreperibilità e le omissioni del datore di lavoro originario; inoltre, la revoca era intervenuta oltre due anni dopo il rilascio del nulla osta, senza considerare la sua buona fede, il reperimento di un’occupazione effettiva e il positivo inserimento economico e sociale, né il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha richiamato la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato secondo cui, quando lo straniero abbia agito in buona fede e, mentre il nulla osta era efficace, abbia trovato un’effettiva occupazione presso un altro datore di lavoro, si determina una condizione soggettiva meritevole di tutela. L’Amministrazione non può applicare automaticamente e meccanicisticamente la revoca per le mancanze del datore di lavoro originario, ma deve valutare la sopravvenienza costituita dal nuovo rapporto di lavoro, il positivo inserimento dello straniero e il ritardo nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Deve inoltre considerare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno coerente con la situazione concretamente maturata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. 286/1998
Il ricorso richiama tali disposizioni a sostegno della necessità di valutare la situazione concreta dello straniero e gli elementi sopravvenuti rilevanti ai fini del soggiorno; la sentenza non ne esplicita ulteriormente il contenuto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di ingresso e lavoro subordinato; la sentenza non ne sviluppa autonomamente l’interpretazione.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la sentenza non ne esplicita il contenuto interpretativo.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente, in collegamento con gli artt. 2 e 117 Cost., quale parametro di tutela della vita privata e familiare; la decisione fonda espressamente l’annullamento soprattutto sui principi di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente unitamente all’art. 8 CEDU; la sentenza non ne sviluppa autonomamente l’interpretazione.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro interno di rilevanza degli obblighi convenzionali; la sentenza non ne sviluppa autonomamente l’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando uno straniero sia entrato legittimamente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia agito in buona fede e abbia reperito, prima della revoca, un’effettiva occupazione presso un diverso datore di lavoro, l’Amministrazione deve valutare specificamente tale sopravvenienza e non può disporre la revoca in modo automatico e meccanicistico.
- Le omissioni o l’irreperibilità del datore di lavoro originario non possono essere imputate automaticamente al lavoratore straniero che abbia diligentemente cercato di regolarizzare la propria posizione e abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro effettivo.
- Nella valutazione della legittimità della revoca del nulla osta devono essere ponderati la buona fede dello straniero, il positivo inserimento economico e sociale, l’effettiva occupazione sopravvenuta e l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.
- Prima di revocare il nulla osta in una situazione caratterizzata da buona fede e nuova occupazione effettiva, l’Amministrazione deve valutare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno coerente con la situazione concretamente maturata.
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