Cassazione Penale, Sentenza n. 01164/2026 del 13/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, del decreto che ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto n.97/2015. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non ha valutato o valutato erroneamente le sentenze sopravvenute, tutte irrevocabili e assolutorie, che attenuano o escludono la responsabilità penale per fatti posti a base della misura di prevenzione e che incidono sulla ricostruzione patrimoniale. In particolare si richiamano: l'assoluzione del 18/05/2018 (Tribunale di Bari) relativa a 40.240,00 euro dalla cessione di una pizzeria; l'assoluzione del 21/09/2020 (Tribunale di Bari) relativa a 20.000 euro ricevuti da Domenico Liso; e l'assoluzione del 27/04/2023 (Tribunale di Bari, art.530, comma 1) per usura ed estorsione nei confronti di Francesco Laterza. Il ricorrente sostiene altresì che le condotte lucrogenetiche contestate sono modeste e anteriori al 2000 e che la documentazione prodotta prova la lecita provenienza dei mezzi impiegati per acquisti immobiliari. Denuncia violazione degli artt.125 e 178 c.p.p. in relazione all'art.28 d.lgs. 6/9/2011 n.159 per mancata considerazione delle sopravvenienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato abbia compiuto una completa valutazione delle allegazioni difensive e che le sentenze assolutorie sopravvenute non fossero decisive rispetto ai presupposti della misura di prevenzione, essendo la confisca fondata sul profilo di pericolosità desunto da condanne definitive per reati contro il patrimonio e per T.L.E. e stupefacenti (tra cui dieci condanne per T.L.E. tra 1998 e 2003) e dalla notevole sproporzione tra patrimonio e reddito a far data dal 1999. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la revocazione della confisca non consegue automaticamente all'assoluzione, salvo che il fatto escluso coincida esattamente con quello che ha retto il giudizio di pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle sopravvenienze; il Collegio non ha ritenuto che vi fosse un vizio applicativo tale da rendere necessaria l'ammissione del ricorso.
art. 178 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in tema di produzione di documenti e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione documentale già valutata nel precedente giudizio di merito.
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
art. 28 d.lgs. 6/9/2011 n.159
Norma sulla revocazione della misura di prevenzione; la Corte ribadisce che la revoca non consegue automaticamente all'assoluzione, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a una sentenza sopravvenuta di assoluzione per non sussistenza del fatto; la Corte ha però ritenuto tale assoluzione non decisiva rispetto al complesso delle evidenze sulla pericolosità e la sproporzione patrimoniale.
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. II, n.15650 del 14/02/2019 (Husovic)
Sez. 2, n.15650 del 14/02/2019
Principio richiamato secondo cui l'assoluzione sopravvenuta non determina automaticamente la revoca della confisca di prevenzione se non riguarda esattamente il fatto su cui si è basata la misura.
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione non è automatica in caso di assoluzione sopravvenuta: è necessario che l'esclusione del fatto riguardi esattamente la premessa fattuale che ha retto il giudizio di pericolosità.
- Le sentenze assolutorie successive possono essere rilevanti solo se incidono in modo diretto e specifico sulla ricostruzione dei fatti che hanno giustificato la misura preventiva; valutazioni generiche o ricostruzioni alternative non bastano.
- Il giudice può fondare la misura di prevenzione su un quadro complessivo di condanne e sulla sproporzione patrimoniale: singole assoluzioni non cancellano altri elementi di pericolosità o la valutazione della sproporzione già accertata.
- Documentazione già esaminata in precedenti gradi di giudizio ha scarso valore rinnovato in sede di revocazione salvo che emergano elementi nuovi e decisivi non già valutati.
- Per ottenere la revoca conviene dimostrare specificamente il nesso di causalità tra l'assoluzione sopravvenuta e l'eliminazione del presupposto di pericolosità o della sproporzione patrimoniale, con prova nuova o inattaccabile che abbatta il precedente convincimento motivato.
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