Ordinanza n. 821/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento Prot. 0003923/U del 07/10/2025, con cui la Dirigente Scolastica dell'I.C. "-OMISSIS-" di Lainate ha formalizzato il diniego alla richiesta di continuità didattica per l'alunno-OMISSIS- con il docente di sostegno dell'a.s. 2024/2025; - del provvedimento di nomina, per l'a.s. 2025/2026, del nuovo docente di sostegno per l'alunno-OMISSIS-, non conosciuto; - per quanto occorrer possa, dell'Avviso di Interpello Prot. 0003431/U dell'11/09/2025, nella parte in cui i criteri ivi stabiliti sono stati illegittimamente applicati in danno del minore; - del silenzio-rifiuto serbato dall'Istituto Scolastico sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 29/09/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché: - per l’accertamento del diritto del minore alla continuità didattica, con il docente di sostegno -OMISSIS-, anche per l’a.s. 2025/2026, sussistendo tutti i presupposti, e la condanna dell’amministrazione scolastica intimata a consentire la continuità didattica in favore dell’alunno con il docente di sostegno -OMISSIS- anche per l’a.s. 2025/2026, sussistendo tutti i presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti del 29 settembre 2025, relativa alla continuità didattica e all'assegnazione del docente di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale i ricorrenti hanno impugnato il diniego della dirigente scolastica alla richiesta di conferma del docente di sostegno che aveva seguito il minore nell'anno scolastico 2024/2025, nonché la nomina del nuovo docente per l'anno scolastico 2025/2026 e, ove occorrente, l'avviso di interpello. In pendenza del giudizio hanno proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso agli atti, lamentando l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione rispetto all'istanza del 29 settembre 2025. Hanno chiesto, in particolare, i verbali integrali dei GLO relativi all'anno scolastico 2024/2025, il PEI dello stesso anno comprensivo della verifica finale e delle proposte sulle risorse per l'anno successivo, la richiesta di assegnazione delle ore di sostegno e il relativo provvedimento, nonché la documentazione della procedura di interpello. Secondo i ricorrenti, tale documentazione era necessaria per comprendere le ragioni della mancata conferma del docente e per tutelare il diritto alla continuità didattica del minore. L'amministrazione, pur costituita, non ha allegato né documentato ragioni idonee a escludere l'accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure contro il silenzio dell'amministrazione, rilevando l'assenza di ragioni ostative all'accesso. Ha inoltre riconosciuto la sussistenza dell'interesse qualificato dei ricorrenti, poiché la documentazione richiesta è collegata alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte nel giudizio principale e alla verifica delle ragioni della mancata continuità del docente di sostegno. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 4 del 2023, il TAR ha qualificato l'accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. come accesso difensivo qualificato, caratterizzato da una strumentalità in senso ampio: i documenti possono essere utili non soltanto per la definizione del processo in corso, ma anche per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione o per una diversa domanda davanti ad altra autorità giudiziaria. La domanda di accesso è quindi autonoma rispetto alla decisione sul merito del giudizio principale. È stato ordinato al Ministero resistente di consentire l'accesso alla documentazione indicata nell'istanza del 29 settembre 2025 entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La decisione sulle spese della fase incidentale è stata riservata al definitivo. Il giudizio principale sulla continuità didattica non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
accesso difensivo “qualificato” dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento
La domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio amministrativo richiede una strumentalità in senso ampio rispetto alle situazioni giuridiche azionate: il documento può rilevare per la decisione del processo, per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione o per una diversa domanda giudiziale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L'inerzia sull'istanza di accesso è illegittima quando l'amministrazione non adduca e documenti ragioni idonee a escludere l'accesso e sussista un interesse qualificato alla conoscenza degli atti.
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità sono richiamati quale parametro dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione scolastica sull'istanza di accesso.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disciplina in materia di protezione dei dati personali giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede, in collegamento con la tutela dei dati personali, l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e delle persone citate nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa ulteriore per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. costituisce una forma di accesso difensivo qualificato, poiché la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche dedotte in uno specifico giudizio amministrativo pendente.
- La strumentalità dell'accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. va intesa in senso ampio: la documentazione può essere utile non solo per la definizione del giudizio in corso, ma anche per una soluzione stragiudiziale, per proporre una nuova impugnazione o per formulare una diversa domanda davanti ad altra autorità giudiziaria.
- La domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. non segue automaticamente le sorti del giudizio principale e può essere decisa indipendentemente dalla valutazione piena del merito della controversia cui accede.
- Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non allega né documenta ragioni idonee a escludere l'accesso e il richiedente dimostra il collegamento tra i documenti e la tutela delle proprie posizioni giuridiche, il giudice può ordinare l'esibizione della documentazione entro un termine assegnato.
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