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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26807/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Potenza che aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso spettante all'avvocato d'ufficio per l'attività svolta in giudizi ex legge n.184/1983 a favore del genitore reperibile ma insolvente. La ricorrente denunciava, in particolare, l'omessa e contraddittoria valutazione della normativa e dei principi costituzionali (anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale) nonché la mancata rimessione alla Consulta della questione di legittimità dell'art.143, primo comma, del D.P.R. n.115/2002 nella parte in cui non consente l'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari del difensore d'ufficio del genitore reperibile ma insolvente.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi: richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.58/2024 (che estende il principio di n.135/2019), ha affermato che il difensore d'ufficio del genitore reperibile ma insolvente nei procedimenti ex legge n.184/1983 ha diritto all'anticipazione degli onorari da parte dell'Erario. Ha escluso la possibilità di sostituire la difesa d'ufficio con la domanda di patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di istituti diversi. Di conseguenza la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale per i Minorenni di Potenza in diversa composizione, con pronuncia anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 143

    La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei procedimenti ex legge n.184/1983; pertanto la norma non può essere applicata per negare tale anticipazione.

  • Legge 4 maggio 1983, n. 184

    Disciplina i procedimenti relativi ai minorenni: la difesa del genitore nominato d'ufficio in tali giudizi ha carattere di difesa obbligatoria e connotazione pubblicistica analoga alla difesa d'ufficio in sede penale, giustificando l'anticipazione degli onorari da parte dello Stato se il genitore è insolvente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 58 del 24.4.2024

    Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.143, primo comma, D.P.R. n.115/2002 nella parte che non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari del difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi ex legge n.184/1983, estendendo il principio già affermato con la n.135/2019.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 135/2019

    Aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art.143 nella parte che non consentiva al difensore d'ufficio del genitore irreperibile di rivalersi sull'Erario; la pronuncia è richiamata come precedente che ha posto le basi per l'estensione al genitore reperibile ma insolvente.

  • Art. 24 Cost.

    Usato per distinguere il patrocinio a spese dello Stato (strumento per garantire l'accesso alla giustizia ai non abbienti) dalla difesa d'ufficio (obbligo di tutela tecnica in casi tipizzati dalla legge), affermando che i due istituti non sono sovrapponibili.

Massime di principio

  • La difesa d'ufficio è istituto autonomo e diverso dal patrocinio a spese dello Stato; quando la legge prevede la difesa d'ufficio non è corretto obbligare il difensore a chiedere il patrocinio per ottenere il compenso.
  • Se il difensore d'ufficio ha tentato e documentato, senza esito, il recupero del compenso dal cliente insolvente, ha diritto all'anticipazione degli onorari da parte dell'Erario nei casi previsti (qui: procedimenti ex legge n.184/1983) in applicazione dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Consulta.
  • Le pronunce della Corte Costituzionale che rilevano una disparità di trattamento tra istituti analoghi impongono ai giudici di adeguare le decisioni: il mancato esame o la mancata rimessione alla Consulta può essere motivo di cassazione.
  • Nel valutare richieste di liquidazione/anticipazione compensi, il giudice deve distinguere chiaramente tra 'difesa d'ufficio' e 'patrocinio a spese dello Stato' e non può sostituire l'uno con l'altro come via per negare l'anticipazione.
  • Per ottenere l'anticipazione statale è importante che il difensore documenti i tentativi di recupero del credito nei confronti del cliente e l'eventuale insolvenza; tale documentazione rafforza il diritto all'anticipazione in fase di giudizio.

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