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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 19354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'atto di contestazione e l'irrogazione di sanzioni notificato all'impresa per irregolare compilazione della dichiarazione dell'accisa sul gas naturale relativa al 2007 e per il ritardato versamento degli acconti per l'accisa sul gas naturale per l'anno 2008. In primo grado la C.T.P. di Milano aveva accolto il ricorso della societa' annullando l'atto; la C.T.R. lombarda aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia confermando l'esenzione dalle sanzioni; l'Agenzia ha infine proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) errata esclusione delle rettifiche di fatturazione degli anni precedenti (2006) nel calcolo della base dei ratei mensili d'acconto per l'anno di presentazione della dichiarazione (2008) e conseguente erronea esclusione delle sanzioni; (ii) erronea applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 6 D.lgs. 472/1997 per presunta incertezza normativa oggettiva (errore scusabile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che le rettifiche di fatturazione dell'anno precedente concorrono alla determinazione della base dei ratei mensili d'acconto (applicando le aliquote alla data di presentazione della dichiarazione) e che la C.T.R. ha motivato in modo meramente assertivo l'esistenza di incertezza normativa, senza fornire elementi oggettivi che giustificassero l'esenzione dalle sanzioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della (---) S.P.A. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 13 (T.U.A.)

    richiamato e interpretato con riferimento alle rettifiche di fatturazione e al calcolo dei ratei d'acconto

    Le rettifiche di fatturazione dell'anno precedente devono essere considerate nel totale dei consumi fatturati che costituisce la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale, applicando le aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 50, comma 1

    Norma richiamata nella fase introduttiva per il regime dell'accisa sul gas naturale; nella vicenda e' stata considerata insieme alle disposizioni sul calcolo degli acconti.

  • Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13

    Prevede l'applicazione delle sanzioni per omessi o insufficienti versamenti d'imposta; la Corte ha ritenuto che mancati versamenti in acconto, risultanti dalle rettifiche, legittimano l'applicazione delle sanzioni ai sensi di questa norma.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6

    Stabilisce la non punibilita' per errore scusabile in caso di oggettiva incertezza normativa; la Corte ha precisato che l'eccezione richiede concreti e dimostrabili elementi di incertezza normativa/amministrativa, non semplici affermazioni di buona fede o mancanza di prassi univoca.

  • Giurisprudenza: Cass. 19.12.2019 n. 34088

    La Corte ha richiamato questo precedente come specifico: conferma che le rettifiche di fatturazione vanno computate nei consumi per il calcolo degli acconti e che l'errore scusabile richiede elementi oggettivi di incertezza.

Massime di principio

  • Le rettifiche di fatturazione relative ad anni precedenti devono essere incluse nel totale dei consumi fatturati che serve da base per il calcolo dei ratei mensili d'acconto dell'accisa nell'anno di presentazione della dichiarazione.
  • Gli acconti mensili vanno calcolati con riferimento all'imponibile complessivo (comprese eventuali rettifiche) e alle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione; l'omesso o insufficiente versamento di tali acconti puo' dar luogo a sanzioni.
  • La qualificazione dell'errore come "scusabile" ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 472/1997 richiede la dimostrazione di una oggettiva incertezza normativa o di una prassi amministrativa non univoca; affermazioni generiche di buona fede non sono sufficienti.
  • In contenziosi simili, l'Amministrazione puo' ottenere ragione se dimostra che le rettifiche hanno aumentato l'imponibile e che non sono stati versati gli acconti dovuti; il giudice di merito deve motivare concretamente qualsiasi beneficio sanzionatorio con riferimenti precisi a elementi di incertezza.
  • La compensazione delle spese puo' essere disposta quando la materia ha subito recente consolidamento giurisprudenziale, per tenere conto dell'incertezza che ha potuto gravare sulle parti.

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