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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2076

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2076 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di noce moscata ottenuto da Myristica fragrans Houtt. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R2076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza l’olio essenziale di noce moscata, identificato con il numero 2b296-eo, come aromatizzante per mangimi destinati a tutte le specie animali, fissando tenori massimi specifici per specie e categoria. L’autorizzazione tiene conto dei rischi associati a miristicina, safrolo, elemicina e metileugenolo, nonché delle proprietà irritanti, sensibilizzanti e cancerogene del prodotto dovute alla presenza di safrolo. Sono stabiliti obblighi di incorporazione, etichettatura, gestione dei rischi per gli utilizzatori e limiti per l’uso combinato con altri additivi contenenti p-allilalcossibenzeni.

Autorizzazione dell’olio essenziale di noce moscata ottenuto da Myristica fragrans Houtt. come additivo aromatizzante per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento autorizza, nell’Unione europea e fino all’8 ottobre 2036, l’olio essenziale ottenuto dai semi di Myristica fragrans Houtt. come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie e categorie animali, con tenori massimi differenziati indicati nell’allegato. L’additivo non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio; per i tacchini da ingrasso deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Sono previste misure transitorie per prodotti esistenti e contenenti l’additivo, distintamente per animali da produzione alimentare e non.

Autorizzazione dell’olio essenziale di noce moscata come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2076 autorizza l’olio essenziale di noce moscata ottenuto dai semi di Myristica fragrans Houtt. come additivo per mangimi. L’atto costituisce la conclusione della procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione ha tenuto conto del parere dell’EFSA del 12 maggio 2023 e dei rischi connessi alla presenza di sostanze quali miristicina, safrolo, elemicina e metileugenolo.

Classificazione e ambito dell’autorizzazione

L’additivo è classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». È identificato con il numero 2b296-eo e può essere utilizzato per tutte le specie e categorie animali, nel rispetto dei tenori massimi stabiliti nell’allegato.

L’autorizzazione non comprende l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’utilizzo di aromatizzanti attraverso tale modalità. L’autorizzazione è valida fino all’8 ottobre 2036.

Composizione e caratteristiche tecniche

L’additivo è un olio essenziale liquido ottenuto dai semi essiccati e frantumati di Myristica fragrans Houtt. mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

L’allegato riporta i principali identificativi:

  • numero CAS: 8008-45-5;
  • numero EINECS: 282-013-3;
  • numero FEMA: 2793;
  • numero CoE: 296.

Sono previste specifiche quantitative per i principali componenti dell’olio essenziale:

  • sabinene: 14-29%;
  • α-pinene: 15-28%;
  • β-pinene: 13-18%;
  • 4-terpinenolo: 2-6%;
  • limonene: 2-7%;
  • γ-terpinene: 2-6%;
  • miristicina: massimo 12%;
  • safrolo: massimo 2,3%;
  • elemicina: massimo 0,4%;
  • metileugenolo: massimo 0,33%.

La determinazione del pin-2(3)-ene, utilizzato come marcatore fitochimico, deve essere effettuata mediante GC-FID secondo la norma ISO 3215.

Valutazione della sicurezza

Secondo l’EFSA, l’additivo non desta preoccupazioni per la sicurezza degli animali bersaglio a ciclo vitale breve. Per gli animali longevi e da riproduzione e per le altre specie, l’assenza di preoccupazioni è riferita alle concentrazioni massime specificate per ciascuna categoria nell’allegato.

L’EFSA ha inoltre concluso che, fino al livello d’uso più elevato proposto nei mangimi, l’impiego non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori e, alle condizioni previste, non dovrebbe comportare rischi per l’ambiente. Non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché l’olio essenziale è riconosciuto come aroma alimentare e svolge nei mangimi una funzione sostanzialmente analoga.

Per gli utilizzatori, l’olio essenziale è considerato:

  • irritante per la pelle e per gli occhi;
  • sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie;
  • cancerogeno di categoria 1B per la presenza di safrolo in concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

L’esposizione deve pertanto essere ridotta al minimo.

Tenori massimi per specie e categorie

I limiti sono espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. I principali valori dell’allegato sono i seguenti:

  • tacchini da ingrasso: 3,7 mg/kg;
  • polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 2,8 mg/kg;
  • pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione e uccelli ornamentali: 0,2 mg/kg;
  • suini da ingrasso: 6,0 mg/kg;
  • suini da ingrasso di specie minori di Suidae: 5,0 mg/kg;
  • suinetti lattanti e svezzati: 0,2 mg/kg;
  • Suidae destinati alla riproduzione: 0,3 mg/kg;
  • vitelli da ingrasso fino a 6 mesi: 10 mg/kg;
  • ovini e caprini da ingrasso: 10 mg/kg;
  • altri ovini e caprini: 0,5 mg/kg;
  • bovini e altri ruminanti da ingrasso, esclusi ovini, caprini e vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, nonché Camelidae da ingrasso: 10 mg/kg;
  • altri ruminanti e altri Camelidae: 0,3 mg/kg;
  • equidi: 0,5 mg/kg;
  • Leporidae da ingrasso: 4,4 mg/kg;
  • altri Leporidae: 0,2 mg/kg;
  • salmonidi e pesci pinnati minori: 10 mg/kg;
  • cani: 0,6 mg/kg;
  • gatti: 0,5 mg/kg;
  • pesci ornamentali: 2,5 mg/kg;
  • altre specie e categorie: 0,2 mg/kg.

Uso in premiscele e istruzioni operative

Per i tacchini da ingrasso l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico.

Tali indicazioni devono essere considerate dagli operatori nella formulazione, nella produzione e nella gestione delle premiscele e dei mangimi contenenti l’additivo.

Limiti per l’uso simultaneo con altri additivi

L’impiego combinato dell’olio essenziale di noce moscata con altri additivi è ammesso solo se il tenore complessivo dei p-allilalcossialchenzeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello derivante dall’uso dell’additivo autorizzato con il livello più elevato di tali sostanze, calcolato al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale interessata.

Il controllo deve riguardare complessivamente:

  • metileugenolo;
  • estragolo;
  • elemicina;
  • safrolo;
  • miristicina;
  • dillapiolo;
  • apiolo.

La disposizione assume rilievo nella formulazione di mangimi e premiscele contenenti più additivi aromatizzanti o altre fonti delle medesime sostanze.

Obblighi di tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi derivanti dalla manipolazione dell’additivo e delle premiscele. Quando tali misure non consentono di eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per:

  • la pelle;
  • gli occhi;
  • le vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 disciplina l’esaurimento delle scorte dei prodotti realizzati secondo la disciplina precedente all’8 ottobre 2026.

  • L’additivo precedentemente autorizzato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima dell’8 aprile 2027, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
  • I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’8 ottobre 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
  • I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’8 ottobre 2028, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Le misure transitorie si applicano ai prodotti conformi alle norme applicabili prima dell’8 ottobre 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza l’olio essenziale di noce moscata ottenuto dai semi di Myristica fragrans Houtt. come additivo per mangimi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti», alle condizioni dell’allegato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Identificazione e composizione dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 2b296-eo ed è costituito da olio essenziale in forma liquida, ottenuto mediante distillazione in corrente di vapore dei semi essiccati e frantumati di Myristica fragrans Houtt. Sono indicati, tra gli altri, i numeri CAS 8008-45-5, EINECS 282-013-3, FEMA 2793 e CoE 296, nonché specifiche per sabinene, α-pinene, β-pinene, 4-terpinenolo, limonene, γ-terpinene, miristicina, safrolo, elemicina e metileugenolo.

Tenori massimi nei mangimi completi

L’allegato stabilisce tenori massimi, espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%, differenziati per specie e categoria: da 0,2 mg/kg per numerose categorie, inclusi suinetti, pollame da uova o riproduzione, uccelli ornamentali e altre specie, fino a 10 mg/kg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, ovini e caprini da ingrasso, bovini e altri ruminanti da ingrasso, Camelidae da ingrasso e salmonidi. Sono inoltre previsti limiti specifici per tacchini da ingrasso (3,7), polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso (2,8), suini da ingrasso (6,0), Leporidae da ingrasso (4,4), cani (0,6), gatti (0,5) e pesci ornamentali (2,5) mg/kg.

Uso escluso nell’acqua di abbeveraggio

L’utilizzo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti in tale modalità.

Premiscele, conservazione e trattamento termico

Per i tacchini da ingrasso l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Uso combinato con altri additivi

L’uso simultaneo con altri additivi è consentito soltanto se il tenore combinato di p-allilalcossialchenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore al tenore risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato con il contenuto più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodo di analisi

La determinazione del pin-2(3)-ene, quale marcatore fitochimico nell’additivo, deve essere effettuata mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 3215.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida fino all’8 ottobre 2036.

Misure transitorie

L’additivo già autorizzato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima dell’8 aprile 2027 secondo le regole precedenti all’8 ottobre 2026, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’8 ottobre 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine di produzione ed etichettatura è l’8 ottobre 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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