Sentenza del 14/02/2020 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Avviso di accertamento -Rendita catastale - Riclassamento - Comproprietari - Listisconsorzio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento per riclassamento e conseguente nuova rendita catastale. La questione verteva sulla necessità del litisconsorzio tra tutti i comproprietari quando si contesta un atto di classamento/riclassamento: la categoria catastale dipende da caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'unità immobiliare (caratteri ontologici della singola unità), mentre la classe riflette il livello reddituale in relazione alla qualità urbana e ambientale della microzona.
La decisione
la Corte ha affermato la sussistenza del litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari quando si impugna un atto di classamento che incide sulla categoria catastale, poiché questa si basa su elementi intrinseci dell'unità immobiliare. Inoltre ha precisato che l'Ufficio, quando procede a riclassamenti, deve indicare elementi specifici attinenti ai caratteri ontologici della singola unità oggetto del riclassamento; in mancanza l'atto può essere viziato. Diversamente, se la questione riguarda la sola classe (che dipende dalla qualità della microzona), l'elemento caratterizzante è la qualità urbana/ambientale della microzona.
Norme richiamate
legge 2005, art. 1, comma 335 (legge finanziaria 2005)
richiama il quadro normativo delle revisione/aggiornamento del catasto e delle relative procedure di classamento/riclassamento; in combinato con la giurisprudenza supporta l'obbligo di motivazione e di indicazione di elementi tecnici rilevanti per la singola unità
d.P.R. n. 138/1998, art. 8, comma 3
norma di riferimento sulle modalità di classamento e attribuzione delle categorie/ classi catastali; è interpretata come esigente l'indicazione di elementi tecnici e specifici quando il riclassamento incide sulla categoria
Cassazione nn. 21176/2016
giurisprudenza di riferimento che conferma il principio della necessità del litisconsorzio tra comproprietari per le impugnazioni relative al classamento/riclassamento
Corte Cost. n. 249/2017
richiama principi costituzionali e interpretativi in materia tributaria e catastale utilizzati per confermare i limiti procedurali e sostanziali degli atti di classamento
Massime di principio
- Quando si impugna un atto di classamento che incide sulla categoria catastale è necessario chiamare in causa tutti i comproprietari: il litisconsorzio è necessario.
- La categoria catastale si determina in funzione di caratteristiche intrinseche all'unità (tipologia, strutture, caratteristiche costruttive): l'Ufficio che riclassifica deve motivare indicando elementi specifici relativi alla singola unità.
- La classe catastale, invece, è espressione del livello reddituale in relazione alla microzona e si valuta anche in base alla qualità urbana e ambientale della zona; contestazioni fondate solo sulla classe richiedono un diverso accertamento dei fattori microzonali.
- Se un singolo comproprietario contesta il riclassamento senza litisconsorzio, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile o pregiudicata per difetto di parte necessaria; verificare sempre la natura dell'atto (se incide su elementi ontologici dell'unità o solo su fattori di microzona).
- In sede di difesa: richiedere dall'Ufficio l'esplicitazione degli elementi tecnici usati per il riclassamento; se mancanti, contestare la validità dell'atto per carenza di motivazione e per impossibilità di giudicare l'effettivo ancoraggio a caratteri specifici dell'unità.
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