Ordinanza n. 575/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n.-OMISSIS- del 2 agosto 2024, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 5 settembre 2024, a mezzo pec, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario in data 7 marzo 2025, e per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di Commissario ad acta, e la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 2 agosto 2024 e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR Puglia n. 1338 del 19 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 5 settembre 2024. Il TAR Puglia aveva già accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato con sentenza n. 1338 del 19 novembre 2025, non appellata, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere. A seguito della scadenza di tale termine e del perdurante inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’adozione delle ulteriori misure attuative del giudicato, inclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e alla precedente pronuncia di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 250,00 in favore dei difensori antistatari. Il testo non riferisce l’applicazione della penalità di mora richiesta.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l’adozione delle misure conseguenti all’inottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
Massime di principio
- In presenza di un perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e a una precedente sentenza di ottemperanza non impugnata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione appartenente al settore competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e deve operare entro il termine fissato dal giudice decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate in favore dei difensori antistatari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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