Parere n. 837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa e nei confronti di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’annullamento del provvedimento n. 68/7-57 del 23 febbraio 2024 di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 3763 allievi carabinieri;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri, adottato per mancanza del requisito della condotta incensurabile.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, fondata su una segnalazione prefettizia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico, seguita dall’invito del Prefetto a non fare più uso di sostanze stupefacenti. Ha dedotto la violazione dell’art. 635, comma 1, lettera i), e comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, della lex specialis, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e complessiva della sua personalità e della sua storia personale, senza attribuire automaticamente rilievo ostativo a un episodio isolato. Ha inoltre contestato la mancata ponderazione tra interesse pubblico e posizione privata e la sproporzione dell’esclusione. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare se l’amministrazione avesse adeguatamente motivato il giudizio prognostico sull’assenza della condotta incensurabile e se il ricorso straordinario potesse accogliere anche la domanda di accertamento dell’idoneità al concorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al difetto di motivazione e ha proposto l’annullamento del provvedimento di esclusione. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare il requisito della condotta incensurabile e anche un singolo episodio può essere sufficiente quando sia gravemente incompatibile con i doveri connessi allo status e sia sintomatico di un prognostico futuro comportamento inadeguato. Tuttavia, la valutazione non può essere automatica: il provvedimento deve indicare l’episodio o gli episodi rilevanti e spiegare il percorso logico che conduce a ritenere il candidato inidoneo a svolgere le funzioni, anche sotto il profilo della probabilità di reiterazione della condotta. Nel caso concreto l’amministrazione si era limitata a richiamare la segnalazione prefettizia, senza spiegare perché essa dimostrasse l’assenza delle qualità richieste. La motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale, considerato che il candidato risultava incensurato, l’episodio appariva isolato e il procedimento prefettizio si era concluso senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, con il solo invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti. Sebbene la valutazione prefettizia non fosse vincolante, l’amministrazione non poteva ignorarla, ma avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’eventuale dissenso. La domanda cautelare è stata assorbita. È stata invece ritenuta inammissibile nell’ambito del ricorso straordinario la domanda di accertamento dell’idoneità al concorso, così come la domanda di condanna alla rifusione delle spese, poiché il rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto domande di annullamento.
Osservazioni
Requisito della condotta incensurabile
L’art. 635, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66/2010 attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione della condotta incensurabile. Anche un singolo episodio può escludere il requisito se gravemente incompatibile con i doveri connessi allo status e sintomatico di un futuro comportamento inadeguato.
Motivazione del provvedimento di esclusione
L’ampia discrezionalità non consente automatismi. L’amministrazione deve esplicitare il percorso logico-prognostico mediante il quale l’episodio concretamente individuato dimostra l’inidoneità del candidato a ricoprire il posto e a garantire la credibilità e il prestigio delle funzioni.
Valutazione dell’episodio isolato
Nel caso concreto il provvedimento si è limitato a richiamare la segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico, senza spiegare la rilevanza dell’episodio, la probabilità di reiterazione e l’incidenza sulla futura capacità di adempiere fedelmente ai compiti assegnati.
Rilevanza della valutazione prefettizia
La conclusione del procedimento prefettizio con il solo invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, anziché con l’applicazione delle sanzioni dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, non vincolava l’amministrazione concorsuale, ma non poteva essere ignorata. Il provvedimento avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’eventuale mancata condivisione della valutazione prefettizia.
Limiti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi. Restano fuori dal suo perimetro le domande di accertamento dell’idoneità al concorso e le domande di condanna alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 66/2010
aver tenuto condotta incensurabile
La condotta incensurabile è requisito generale di reclutamento; la sua valutazione è ampiamente discrezionale, ma deve essere concreta, motivata e non automatica.
art. 635, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del requisito di reclutamento, senza che il parere ne espliciti autonomamente il contenuto interpretativo.
art. 2 del bando di concorso
Riproduce il requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 635, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66/2010.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dall’amministrazione; nel caso concreto il difetto di motivazione ha viziato l’esclusione.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
La mancata applicazione delle sanzioni prefettizie, con conclusione del procedimento mediante invito formale, costituiva un elemento che l’amministrazione concorsuale doveva considerare e, se del caso, confutare motivatamente.
artt. 8 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971
Fondano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio di natura tipicamente impugnatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato in relazione all’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La valutazione della condotta incensurabile richiesta per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, ma non può tradursi in un automatismo fondato sulla mera esistenza di una segnalazione o di un singolo episodio.
- Anche un unico episodio può giustificare il giudizio negativo sulla condotta incensurabile soltanto quando l’amministrazione ne dimostri concretamente la grave incompatibilità con i doveri connessi allo status e la rilevanza prognostica rispetto al futuro comportamento dell’interessato.
- Il provvedimento di esclusione deve esplicitare il percorso logico attraverso il quale gli episodi indicati conducono a ritenere il candidato inidoneo a garantire la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere, illustrando anche l’eventuale probabilità di reiterazione della condotta.
- Quando l’episodio posto a fondamento dell’esclusione è isolato, il candidato è incensurato e il procedimento prefettizio si è concluso senza sanzioni, la motivazione dell’esclusione deve essere particolarmente puntuale e deve confrontarsi con tali elementi.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono proponibili domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, mentre non rientrano nel perimetro del rimedio le domande di accertamento e di condanna.
Esclusione dal concorso per carabinieri e requisito della condotta incensurabile
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri. L’esclusione era stata disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per mancanza del requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 635, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66/2010 e riprodotto dall’art. 2 del bando.
Fatti rilevanti
Il candidato era stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Il procedimento prefettizio si era concluso con un invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti, senza applicazione delle sanzioni previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. Il Prefetto aveva motivato tale conclusione ritenendo probabile l’astensione futura da ulteriori infrazioni.
Il candidato ha contestato l’esclusione deducendo violazione della disciplina del concorso e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzione. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse considerato automaticamente un unico episodio, senza valutare la sua storia personale complessiva.
Discrezionalità dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare il requisito della condotta incensurabile, in ragione della delicatezza dei compiti affidati ai vincitori del concorso. Anche un singolo episodio può essere sufficiente a escludere il requisito quando sia gravemente incompatibile con i doveri connessi allo status e sia sintomatico di un giudizio prognostico negativo sul futuro comportamento del candidato.
Tale discrezionalità, tuttavia, non consente di individuare automaticamente condotte ostative in via generale e astratta. La disciplina non tipizza tutte le condotte incompatibili con il requisito e impone una valutazione concreta, anche se formulata in termini prognostici e probabilistici.
Difetto di motivazione
Il provvedimento impugnato si era limitato a richiamare la segnalazione prefettizia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Non aveva spiegato:
- perché l’episodio fosse sintomatico dell’assenza delle qualità richieste per il ruolo;
- quale fosse la probabilità di reiterazione della condotta;
- per quali ragioni il candidato non avrebbe potuto adempiere fedelmente ai compiti assegnati;
- quale fosse il collegamento tra l’episodio e la credibilità e il prestigio delle future funzioni.
La motivazione risultava particolarmente insufficiente perché, per quanto emergeva dagli atti, il candidato era incensurato, l’episodio era isolato e il procedimento prefettizio si era concluso senza sanzioni, con il solo invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Rilevanza della valutazione prefettizia
La valutazione del Prefetto non era vincolante per l’amministrazione procedente. Tuttavia, non poteva essere semplicemente ignorata. Poiché il Prefetto aveva ritenuto esistente una ragionevole previsione di cessazione delle condotte illecite, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui non condivideva tale valutazione e riteneva comunque insussistente il requisito della condotta incensurabile.
Decisione sul ricorso
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa al difetto di motivazione e ha espresso parere per l’accoglimento, con annullamento del provvedimento di esclusione. L’istanza cautelare è stata assorbita.
La domanda di accertamento dell’idoneità al concorso non è stata accolta, poiché il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, diretto all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Secondo il parere, non rientrano nel suo ambito né le domande di accertamento né le domande di condanna, inclusa quella relativa alla rifusione delle spese sostenute per il ricorso.
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