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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 1084 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento TARSU 2006 per omessa o tardiva denuncia di cessazione dell'occupazione/detenzione dei locali; la questione centrale è se l'omessa denuncia di cessazione esoneri o meno dall'obbligo tributario per gli anni successivi e quali siano gli effetti della denuncia tardiva o del pagamento da parte del soggetto subentrato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto da At. s.p.a., ritenendo che, in mancanza di denuncia tardiva di cessazione nei termini (ovvero entro sei mesi dalla notifica del ruolo) e in assenza di prova che il tributo sia stato pagato dal soggetto subentrato, la tassa per il 2006 è interamente dovuta. Di conseguenza la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso di A.G., è stata annullata e l'intimazione di pagamento confermata. Nulla per le spese data la contumacia dell'appellato.

Norme richiamate

  • art. 64 D.Lgs. n. 507/1993

    La tassa è commisurata ad anno solare e la cessazione dà diritto all'abbuono a decorrere dal bimestre solare successivo solo se denunciata tempestivamente; in caso di mancata denuncia nell'anno della cessazione, il tributo non è dovuto per gli anni successivi solo se il contribuente presenti denuncia tardiva (entro i limiti previsti) e dimostri di non aver continuato l'occupazione, oppure se il tributo sia stato pagato dal soggetto subentrato.

  • art. 75, comma 2 (richiamato nel giudizio)

    Indica il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo entro cui può essere presentata la denuncia tardiva ai fini dell'esonero per gli anni successivi; tale termine è assunto come limite per l'ammissibilità della denuncia tardiva utile a ottenere lo sgravio.

  • art. 70 del D.Lgs. (citato dall'appellante)

    Riferito dall'appellante quale norma che imporrebbe al contribuente l'obbligo di comunicare la variazione; il giudice però si è fondato sull'art. 64 D.Lgs. n. 507/1993 e sulla giurisprudenza di legittimità per definire gli effetti dell'omessa denuncia.

  • Cass. sent. n. 13296/2013 (giurisprudenza richiamata)

    sentenza n. 13296 del 29 maggio 2013

    La Corte di Cassazione è stata richiamata per affermare che, anche in caso di omissione della denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria per gli anni successivi può essere esclusa se il contribuente presenta denuncia tardiva entro i termini previsti e prova la cessazione, oppure se il tributo è stato pagato dal soggetto subentrato; tuttavia la tassa resta dovuta per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione.

Massime di principio

  • La TARSU/TARI è calcolata su base annua: la cessazione dà diritto all'abbuono solo se denunciata tempestivamente; in mancanza di denuncia tempestiva la tassa resta dovuta per l'intero anno della cessazione.
  • Se il contribuente non ha denunciato la cessazione nell'anno, può comunque ottenere l'esonero per gli anni successivi se presenta denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e fornisce prova che non ha continuato l'occupazione/detenzione.
  • In alternativa all'autodenuncia tardiva, l'onere tributario per gli anni successivi viene meno se risulta che il tributo sia stato effettivamente pagato dal soggetto subentrato (a seguito di sua denuncia o di iscrizione a ruolo a suo carico).
  • Il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo è rilevante come limite per la presentazione della denuncia tardiva utile a ottenere lo sgravio; il contribuente ha l'onere della prova della cessazione.
  • L'omessa denuncia tempestiva non impedisce automaticamente lo sgravio per gli anni successivi se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra; tuttavia la tassa dell'anno in cui si verifica la cessazione rimane dovuta.

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