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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/130

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/130 della Commissione del 28 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Normativa europea32020R0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/130 aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002, relativo al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi. La modifica consiste בעיקר nell’aggiornamento degli indirizzi di varie autorità competenti e nell’inclusione della Regione amministrativa speciale di Macao tra i partecipanti che attuano formalmente il sistema. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002, aggiornando l’elenco dei partecipanti al processo di Kimberley e delle relative autorità competenti per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema di certificazione del processo di Kimberley nell’Unione europea, incidendo sull’elenco dei partecipanti e delle autorità competenti debitamente designate riportato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. Riguarda gli operatori e le autorità coinvolti nel commercio internazionale di diamanti grezzi disciplinato dal regolamento base; il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni espresse, ma opera solo sul contenuto dell’allegato II aggiornando indirizzi e includendo la Regione amministrativa speciale di Macao.

Aggiornamento dell’allegato II sul processo di Kimberley

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/130 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 2368/2002, che attua nell’Unione il sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. La modifica è motivata dall’esigenza di aggiornare i dati delle autorità competenti di vari partecipanti e di recepire l’adesione operativa della Regione amministrativa speciale di Macao.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, che consente l’aggiornamento dell’allegato II. I considerando chiariscono che l’allegato II contiene l’elenco dei partecipanti al processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti debitamente designate; poiché alcuni indirizzi devono essere aggiornati e Macao ha comunicato che applicherà formalmente il sistema dal 1o ottobre 2019, si rende necessaria la sostituzione dell’allegato.

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 prevede la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento base con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato elenca i partecipanti al processo di Kimberley e le autorità competenti designate, richiamate per l’applicazione degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Nel testo dell’allegato sono riportati numerosi Stati e territori partecipanti con i relativi recapiti istituzionali, tra cui anche:

  • la Regione amministrativa speciale di Hong Kong;
  • la Regione amministrativa speciale di Macao;
  • l’Unione europea;
  • altri partecipanti del processo di Kimberley con le rispettive autorità competenti nazionali.

Effetti pratici della modifica

La portata del regolamento è essenzialmente aggiornata e ricognitiva: non introduce nuovi requisiti sostanziali sul commercio dei diamanti grezzi, ma assicura che l’elenco dei partecipanti e delle autorità competenti sia allineato alla situazione più recente. Per gli operatori e le autorità che applicano il regime Kimberley, il rilievo principale è la necessità di utilizzare i riferimenti aggiornati contenuti nel nuovo allegato II.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata secondo la disciplina ordinaria degli atti di esecuzione dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato contiene l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti debitamente designate, ai fini degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento base.

Aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti

Il considerando (2) precisa che gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley devono essere aggiornati. La modifica dell’allegato II recepisce tali aggiornamenti anagrafici e di recapito.

Inclusione di Macao

Il considerando (3) rileva che, nel settembre 2019, la Repubblica popolare cinese ha notificato che la Regione amministrativa speciale di Macao attuerà formalmente il sistema di certificazione del processo di Kimberley a decorrere dal 1o ottobre 2019. L’allegato aggiornato inserisce quindi Macao tra i partecipanti con la relativa autorità competente.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo richiama inoltre la formula di stile secondo cui il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaleunione doganalemateria minerariarelazioni esterneregimi di certificazione

Testo integrale

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