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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/131

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/131 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32020R0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, rivedendo i prezzi rappresentativi per alcune importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati utilizzati per la determinazione dei prezzi e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni per talune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina per i quali il regolamento (CE) n. 1484/95 fissa prezzi rappresentativi e, ove previsto, la cauzione ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione. L’intervento riguarda specifiche voci di nomenclatura combinata e specifiche origini indicate nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/131 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina. La modifica si fonda sul monitoraggio regolare dei dati di mercato e sulla necessità di tener conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci.

Ambito e finalità della misura

La disciplina concerne le importazioni nell’Unione di specifici prodotti avicoli e dell’ovoalbumina soggetti a prezzi rappresentativi e, ove applicabile, a cauzioni connesse al sistema dei dazi addizionali all’importazione. Il regolamento non introduce un nuovo regime, ma aggiorna un elemento tecnico essenziale del meccanismo esistente, con efficacia immediata dopo la pubblicazione.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo allegato recante i valori aggiornati. Sono interessate in particolare le seguenti categorie:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90, origine Argentina (AR), con prezzo rappresentativo pari a 132,6 EUR/100 kg e cauzione pari a 0;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, con valori differenziati per origine:
    • AR: 236,1 EUR/100 kg e cauzione 19 EUR/100 kg;
    • BR: 183,8 EUR/100 kg e cauzione 38 EUR/100 kg;
    • CL: 259,0 EUR/100 kg e cauzione 12 EUR/100 kg;
    • TH: 213,7 EUR/100 kg e cauzione 26 EUR/100 kg;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11, origine Brasile (BR), con prezzo rappresentativo pari a 256,6 EUR/100 kg e cauzione pari a 9 EUR/100 kg.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilevanza per gli operatori

Per gli operatori del commercio estero e per i professionisti che assistono importatori e intermediari doganali, il provvedimento è rilevante perché incide sul calcolo del prelievo/addizionale doganale applicabile alle importazioni dei prodotti indicati. Occorre quindi verificare, per ciascuna spedizione, il codice NC, l’origine e il corrispondente prezzo rappresentativo vigente alla data di importazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/131. Il nuovo allegato fissa i prezzi rappresentativi, espressi in EUR/100 kg, e la relativa cauzione di cui all’articolo 3 per talune merci dei settori del pollame e delle uova.

Prodotti e origini interessati

L’allegato riguarda in particolare: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90, origine AR); pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice NC 0207 14 10, origini AR, BR, CL e TH, con distinti prezzi rappresentativi e cauzioni); preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11, origine BR).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare tempestivamente i prezzi rappresentativi alle variazioni di mercato rilevate, così da consentire l’applicazione aggiornata del regime dei dazi addizionali all’importazione.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeagricolturadazi doganaliorganizzazione comune dei mercatiscambi con paesi terzi

Testo integrale

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