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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/123

Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32020R0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro annuale delle possibilità di pesca per il 2020, traducendo in TAC, contingenti, limiti di sforzo e chiusure stagionali i dati scientifici disponibili e gli obblighi derivanti dalla politica comune della pesca. Disciplina inoltre alcune misure specifiche per stock sensibili o in cattivo stato di conservazione, come spigola, anguilla, merluzzo bianco, merlano, spinarolo e varie specie di squali e razze. Una parte rilevante del testo attua anche decisioni e raccomandazioni adottate in sede di ORGP (ICCAT, IOTC, WCPFC, CCAMLR, NAFO, SEAFO, SPRFMO, SIOFA) e regola autorizzazioni, scambi di contingenti, comunicazioni e controlli.

Fissa per il 2020 le possibilità di pesca, i TAC, i contingenti, i limiti di sforzo e talune misure di conservazione per specifici stock ittici nelle acque dell’Unione e in determinate acque non UE, anche in attuazione di accordi e raccomandazioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in determinate acque di paesi terzi o internazionali, nonché alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. Si applica anche alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti. Copre il 2020, con alcune misure che si estendono al 2021, al periodo 1 dicembre 2019-30 novembre 2020 per taluni stock nella zona CCAMLR e con alcune disposizioni retroattive o transitorie. Restano salve le esclusioni e le deroghe specifiche previste per singoli stock, aree, specie, piani pluriennali, obbligo di sbarco e misure nazionali più rigorose.

Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2020

Il regolamento costituisce il provvedimento annuale di fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per il 2020, in attuazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e della politica comune della pesca. Il testo traduce i pareri scientifici, gli obblighi di conservazione e gli accordi internazionali in TAC, contingenti, chiusure, limiti di sforzo e divieti specie-specifici, con particolare attenzione all’obbligo di sbarco e alla tutela degli stock in condizioni critiche.

Ambito e struttura del regolamento

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in determinate acque non UE, nonché alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione; la pesca ricreativa è inclusa solo quando il testo lo prevede espressamente. Le disposizioni coprono il 2020, ma alcune misure hanno effetti anche sul 2021 o decorrenze speciali, come nel caso della zona CCAMLR e delle limitazioni dello sforzo di pesca. Il regolamento è corredato da numerosi allegati che dettagliano TAC, ripartizioni, autorizzazioni e misure tecniche per ciascuna zona e specie.

Criteri di fissazione dei TAC e coerenza con la PCP

Nel preambolo il Consiglio richiama i principi della sostenibilità, della stabilità relativa e dell’MSY, nonché la necessità di fondare i TAC sui pareri scientifici del CIEM, tenendo conto di fattori biologici e socioeconomici. Per gli stock soggetti a obbligo di sbarco, i TAC devono essere calibrati considerando il fatto che i rigetti non sono più autorizzati in linea di principio; per gli stock per i quali il CIEM raccomanda catture nulle, il regolamento introduce talvolta TAC di catture accessorie o sistemi di scambio per evitare il fenomeno delle "choke species". Viene inoltre ribadita la compatibilità con i piani pluriennali del Mare del Nord e delle acque occidentali.

TAC, contingenti e meccanismi di flessibilità

L’articolo 5 rinvia all’allegato I per i TAC e la loro ripartizione tra Stati membri, includendo condizioni funzionalmente collegate. Alcuni TAC sono invece stabiliti direttamente dagli Stati membri, che devono comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2020, i TAC adottati, i dati utilizzati e la dimostrazione di conformità alla PCP (articolo 6). L’articolo 12 chiarisce che la ripartizione non pregiudica scambi, riassegnazioni, detrazioni o trasferimenti previsti da altri strumenti UE o da accordi internazionali, e coordina l’uso del regolamento (CE) n. 847/96 con la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Obbligo di sbarco e compensazione delle catture accessorie

Il regolamento si muove pienamente dentro il quadro dell’obbligo di sbarco. L’articolo 7 prevede che le catture non soggette a tale obbligo possano restare a bordo o essere sbarcate solo se coperte da un contingente disponibile e non esaurito. L’articolo 8 istituisce una riserva comune di contingenti per alcune catture accessorie inevitabili: dal 1o gennaio 2020 il 6 % dei contingenti per merluzzo bianco nel Mar Celtico, merluzzo bianco a ovest della Scozia, merlano nel Mare d’Irlanda e passera di mare nelle divisioni 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % del contingente per merlano a ovest della Scozia, sono messi in comune; gli Stati membri senza contingenti vi accedono in via esclusiva fino al 31 marzo 2020. I quantitativi non usati ritornano agli Stati membri contributori e devono avere valore commerciale equivalente.

Misure speciali per specie sensibili o in cattivo stato di conservazione

Il regolamento contiene un nucleo di misure di gestione particolarmente restrittive per alcune specie. Per la spigola, l’articolo 10 vieta la pesca commerciale nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona 7, prevedendo però deroghe limitate per alcuni attrezzi, periodi e livelli di cattura; per la pesca ricreativa sono fissati periodi di solo catch and release, limiti di due esemplari al giorno in alcuni mesi, taglia minima di 42 cm e divieto di reti fisse. Francia e Spagna devono inoltre garantire che la mortalità complessiva della spigola nelle divisioni 8a e 8b non superi FMSY, pari a 2 533 tonnellate.

Per l’anguilla europea, l’articolo 11 impone una chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca nelle acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre, con scelta del periodo da parte di ciascuno Stato membro entro il 1o giugno 2020, nel tratto compreso tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Il preambolo collega la misura ai pareri del CIEM e alla raccomandazione della CGPM nel Mediterraneo.

Merluzzo bianco, merlano e altre misure tecniche

Numerose disposizioni sono dedicate al merluzzo bianco e al merlano, in particolare nel Mar Celtico, nel Mare del Nord e nel Kattegat. L’articolo 13 prevede obblighi tecnici stringenti per reti a strascico e sciabiche: maglie minime, pannelli T90, sacchi selettivi e, dal 1o giugno 2020, attrezzi ulteriormente modificati per ridurre le catture di merluzzo bianco. L’articolo 14 rinvia all’allegato IV per le chiusure stagionali di alcune aree riproduttive nel Mare del Nord, mentre l’articolo 15 richiede nel Kattegat l’uso, dal 31 maggio 2020, di griglie o pannelli selettivi e consente, entro il 31 dicembre 2020, progetti di pesca pienamente documentata.

Divieti su squali, razze e altre specie protette

L’articolo 16 elenca una serie molto ampia di specie vietate ai pescherecci dell’Unione, tra cui razza stellata, sagrì, squalo portoghese, zigrino, squalo becco d’uccello, complesso della razza bavosa, sagrì atlantico, canesca, smeriglio, razza chiodata, razza ondulata, squalo balena, pesce violino e spinarolo. Le catture accidentali non devono essere danneggiate e vanno rilasciate immediatamente. Un parallelo regime di divieti è previsto per le navi di paesi terzi nell’articolo 52, con sostanziale allineamento delle specie protette nelle acque dell’Unione.

Regole di controllo, comunicazione e codici stock

L’articolo 17 impone agli Stati membri di usare i codici stock dell’allegato I per la comunicazione alla Commissione dei dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca. Più in generale, molte disposizioni richiamano il regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di registrazione delle catture, notifiche di esaurimento dei contingenti, giornale di pesca e controlli. Per la parte di sforzo di pesca relativa alla sogliola nella divisione 7e, l’allegato II prevede obblighi di relazione dettagliati, sistemi di chilowatt-giorni, trasferimenti di giorni tra navi e fogli elettronici standardizzati.

Autorizzazioni per acque di paesi terzi e trasferimenti tra contingenti

L’articolo 18 fissa nell’allegato V il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell’Unione nelle acque di paesi terzi, con ripartizioni specifiche per Norvegia, Fær Øer, Groenlandia, Jan Mayen e altri contesti. L’articolo 19 disciplina lo scambio e il trasferimento di contingenti nell’ambito delle ORGP: lo Stato membro interessato negozia con la controparte, la Commissione approva e notifica l’accordo, e il trasferimento diventa imputabile al contingente dello Stato membro senza alterare i criteri di stabilità relativa.

Zone ORGP: ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA e Mare di Bering

Il regolamento recepisce numerose decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca. In sede ICCAT, l’articolo 20 e l’allegato VI disciplinano capacità, numero di navi, tonnare e impianti per il tonno rosso, nonché alalunga e tonno obeso; l’articolo 22 introduce divieti specifici sugli squali. Per la CCAMLR, gli articoli 23-25 e l’allegato VII regolano pesca esplorativa di austromerluzzo e pesca del krill antartico con notifiche, limiti di navi, SSRU e requisiti di osservazione scientifica. Nella zona IOTC, gli articoli 26-28 e l’allegato VIII limitano capacità, FAD, navi d’appoggio e vietano il prelievo di alcune specie di squali. Nella zona SPRFMO, gli articoli 29-32 e l’allegato IH disciplinano pesca pelagica, di fondo ed esplorativa, oltre al divieto sui mobulidi. Nella zona IATTC, gli articoli 33-37 e l’allegato IL fissano chiusure stagionali, limiti FAD, obblighi di conservazione delle catture e divieti su squali e mobulidi. Nella zona SEAFO, l’articolo 38 vieta la pesca diretta di squali di acque profonde. Nella zona WCPFC, gli articoli 39-44 e l’allegato IX regolano giorni di pesca, FAD, limiti per pesce spada e tonno obeso, e le regole applicabili nella zona di sovrapposizione con l’IATTC. L’articolo 45 vieta la pesca del merluzzo dell’Alaska nel Mare di Bering; l’articolo 46 stabilisce misure provvisorie per la pesca di fondo nella zona SIOFA.

Disposizioni finali, transitorie e decorrenza

L’articolo 53 prevede la procedura di comitato con il comitato per la pesca e l’acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 54 stabilisce la proroga al 2021 di alcune misure fino all’entrata in vigore del regolamento successivo sulle possibilità di pesca. L’articolo 55 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dal 1o gennaio 2020, salvo l’articolo 9 dal 1o febbraio 2020 e alcune misure CCAMLR dal 1o dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegati: contenuto operativo per i professionisti

Gli allegati rappresentano la parte applicativa più rilevante: l’allegato I contiene i TAC e i contingenti, specie per specie e zona per zona, con numerosissime condizioni speciali, limiti di catture accessorie, quote minime, trasferimenti geografici e restrizioni tecniche. L’allegato II disciplina in dettaglio lo sforzo di pesca nella divisione 7e, includendo autorizzazioni, chilowatt-giorni, trasferimenti di giorni e obblighi di reporting; l’allegato III definisce le zone di gestione del cicerello; l’allegato IV elenca le chiusure stagionali per il merluzzo bianco. Gli allegati V-IX stabiliscono autorizzazioni e limiti per le acque di paesi terzi e per le diverse zone ORGP, mentre gli allegati specifici per ICCAT, IOTC, SPRFMO, CCAMLR e SIOFA dettagliano ripartizioni, capacità, navi autorizzate e condizioni operative da rispettare.

Implicazioni pratiche

Per armatori, operatori e consulenti, il regolamento richiede un’analisi puntuale di tre piani: specie/zona, tipo di attrezzo e periodo di pesca. Molte catture sono consentite solo come accessorie, molte specie sono soggette a divieti assoluti o a obblighi di rilascio, e numerosi TAC sono accompagnati da condizioni speciali, trasferimenti tra zone, limiti di giorni e obblighi di notifica alla Commissione o alle autorità competenti. La conformità richiede quindi un controllo combinato di diritto UE, atti delegati/di esecuzione, piani pluriennali e regole ORGP, oltre alla gestione documentale e contabile dei contingenti.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non UE. Le possibilità includono i limiti di cattura per il 2020 e, in alcuni casi, per il 2021; i limiti di sforzo di pesca per il 2020; le possibilità di pesca per il periodo 1 dicembre 2019-30 novembre 2020 nella zona CCAMLR; e quelle per determinati stock nella zona IATTC per i periodi 2019 e 2020. Gli articoli 2-4 definiscono l’ambito soggettivo, le principali nozioni e le zone di pesca, inclusi CIEM, Skagerrak, Kattegat e varie zone ORGP.

TAC, ripartizione e TAC fissati dagli Stati membri

L’articolo 5 rinvia all’allegato I per i TAC e la loro ripartizione tra Stati membri, con le condizioni funzionalmente collegate. Per alcuni stock i TAC sono stabiliti direttamente dallo Stato membro interessato (articolo 6), che deve conformarsi ai principi PCP e, se vi sono valutazioni analitiche, sfruttare lo stock in linea con l’MSY; le informazioni sui TAC adottati vanno comunicate alla Commissione entro il 15 marzo 2020.

Obbligo di sbarco, catture accessorie e meccanismo di scambio contingenti

L’articolo 7 disciplina le catture non soggette all’obbligo di sbarco e le condizioni per conservarle a bordo o sbarcarle. L’articolo 8 istituisce, per i TAC di cui all’allegato IA, una riserva comune di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili: il 6 % di alcuni contingenti e il 3 % di quello per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili dal 1o gennaio 2020; gli Stati membri sprovvisti di contingenti hanno accesso esclusivo fino al 31 marzo 2020; i quantitativi non usati sono restituiti dopo tale data secondo regole di equivalenza commerciale.

Sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

L’articolo 9 disciplina, per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e, i giorni in mare e prevede che la Commissione possa concedere giorni aggiuntivi mediante atti di esecuzione: per richiesta dello Stato membro, giorni supplementari legati alla cessazione definitiva delle attività di pesca e fino a tre giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica. La disposizione si applica dal 1o febbraio 2020.

Misure specifiche per spigola e anguilla

L’articolo 10 vieta la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona 7, con eccezioni limitate in specifici periodi del 2020 e per determinati attrezzi e quantitativi; prevede anche limiti per la pesca ricreativa, il divieto di reti fisse e una soglia di 42 cm per il mantenimento delle catture. Il paragrafo 4 attribuisce a Francia e Spagna l’obbligo di garantire che la mortalità per pesca della spigola nelle divisioni 8a e 8b non superi FMSY, pari a 2 533 tonnellate complessive. L’articolo 11 impone una chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell’anguilla europea nelle acque CIEM e nelle acque salmastre; ciascuno Stato membro deve fissare il proprio periodo entro il 1o giugno 2020, collocandolo tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021.

Ripartizione, flessibilità e TAC precauzionali/analitici

L’articolo 12 chiarisce che la ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari, riporti e trasferimenti previsti da altri atti UE. Stabilisce inoltre il coordinamento con il regolamento (CE) n. 847/96 e dispone che, salvo diversa indicazione, l’articolo 3 si applichi ai TAC precauzionali e gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 4 ai TAC analitici; tali regole non si applicano quando è utilizzata la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Misure correttive per merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e in altre zone

L’articolo 13 introduce regole tecniche severe per le attività con reti a strascico e sciabiche nel Mar Celtico, includendo maglie minime, pannelli selettivi e requisiti dal 1o giugno 2020 per ridurre le catture di merluzzo bianco; consente anche attrezzi altamente selettivi alternativi sotto controllo scientifico. L’articolo 14 rinvia all’allegato IV per le chiusure stagionali di aree sensibili al merluzzo bianco nel Mare del Nord. L’articolo 15 impone nel Kattegat l’uso di attrezzi selettivi a partire dal 31 maggio 2020 e consente a determinate navi, entro il 31 dicembre 2020, di partecipare a progetti di pesca pienamente documentata.

Specie vietate e obblighi di rilascio

L’articolo 16 vieta a pescherecci dell’Unione la pesca, la detenzione, il trasbordo e lo sbarco di numerose specie sensibili, tra cui varie razze, squali, il pesce violino nel Mediterraneo e lo spinarolo, con esclusioni limitate per programmi di prevenzione. Le catture accidentali devono essere rilasciate immediatamente e senza danni. L’articolo 52 estende un analogo elenco di divieti alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione.

Comunicazione dati e codici stock

L’articolo 17 richiede agli Stati membri di usare i codici stock dell’allegato I per trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Autorizzazioni in acque di paesi terzi e trasferimenti di contingenti

L’articolo 18 fissa nell’allegato V, parte A, il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, con particolare rilievo per Norvegia, Fær Øer, Groenlandia e Jan Mayen. L’articolo 19 disciplina i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell’ambito delle ORGP: lo Stato membro può negoziare la proposta, la Commissione può approvarla e vincolare l’Unione, e i quantitativi trasferiti sono considerati assegnati o detratti dal contingente dello Stato membro interessato senza alterare la stabilità relativa.

Misure ICCAT su tonno rosso, pesce spada, squali e alalunga

L’articolo 20 limita capacità e numero di navi e di impianti per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché per alalunga del nord e tonno obeso, rinviando all’allegato VI. L’articolo 21 consente agli Stati membri, se opportuno, di riservare quote per la pesca ricreativa. L’articolo 22 vieta specifiche pratiche su squali volpe, pesci martello, squali alalunga e squali seta; l’allegato ID ripartisce anche i TAC per tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin e verdesca, con diverse condizioni speciali e quote aggiuntive.

Misure CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA e Mare di Bering

Gli articoli 23-25 disciplinano notifiche e limiti per la pesca esplorativa di austromerluzzo e per il krill antartico nella zona CCAMLR. Gli articoli 26-28 stabiliscono limiti di capacità, FAD, navi d’appoggio e divieti sugli squali nella zona IOTC. Gli articoli 29-32 contengono regole per pesca pelagica, pesca di fondo e pesca esplorativa nella zona SPRFMO, oltre al divieto sui mobulidi. Gli articoli 33-37 regolano la zona IATTC, comprese chiusure stagionali, FAD, limiti di cattura e divieti su squali alalunga e mobulidi. Gli articoli 38-40 vietano la pesca di squali di acque profonde nella zona SEAFO e disciplinano FAD e catture per la zona WCPFC; gli articoli 41-44 fissano limiti per pesce spada, tonno obeso e altre specie nell’area di sovrapposizione IATTC/WCPFC. L’articolo 45 vieta la pesca del merluzzo dell’Alaska nelle acque d’altura del Mare di Bering. L’articolo 46 stabilisce misure provvisorie per la pesca di fondo nella zona SIOFA.

Disposizioni per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione

Gli articoli 47-50 si applicano alle navi norvegesi, delle Fær Øer e del Venezuela, rinviando alle condizioni del regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403. L’articolo 49 fissa nell’allegato V, parte B, il numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi; l’articolo 50 estende a tali navi le condizioni di sbarco e catture accessorie dell’articolo 7. L’articolo 51 introduce periodi di divieto per la pesca del cicerello nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4.

Procedura di comitato, transitorie, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 53 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato per la pesca e l’acquacoltura e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di esecuzione. L’articolo 54 prevede che alcune misure continuino ad applicarsi nel 2021 fino all’entrata in vigore del regolamento per il 2021. L’articolo 55 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1o gennaio 2020, con decorrenze diverse per l’articolo 9, per i limiti di sforzo e per alcune misure CCAMLR dal 1o dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo della pescarelazioni con organizzazioni regionali di gestione della pesca

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