Regolamento (UE) 2020/115
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/115 del Consiglio del 27 gennaio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/115 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 relativo alle misure restrittive connesse alla situazione in Tunisia. L’intervento consiste nella sostituzione integrale dell’elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni, con l’inserimento di dati identificativi e motivazioni aggiornate. Il testo richiama inoltre, per ciascun soggetto, elementi relativi al rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel diritto tunisino e nel singolo procedimento considerato.
Aggiornamento dell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, mediante sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Incide sui soggetti inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, ossia persone ed entità legate alla situazione in Tunisia e sottoposte a misure restrittive; nel testo fornito sono elencate 48 persone fisiche, alcune decedute, altre irreperibili o tuttora sottoposte a indagine/procedimento o recupero dei beni. Non disciplina in modo generale altri settori o operatori, ma aggiorna puntualmente la lista sanzionatoria e le relative informazioni identificative e motivazionali.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti di persone legate alla situazione in Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/115 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 101/2011 in relazione alla Tunisia. La finalità è l’aggiornamento dell’allegato I con la revisione dell’elenco dei soggetti colpiti e con l’integrazione di informazioni concernenti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Base giuridica e contenuto dell’intervento
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 101/2011. Il provvedimento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma sostituisce integralmente l’allegato I dell’atto del 2011, che contiene i nominativi delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive.
Ambito soggettivo dell’allegato I
L’allegato sostituito contiene l’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 101/2011. Nel testo riportato figurano 48 persone fisiche, molte appartenenti all’area familiare o economica collegata a Zine El Abidine Ben Ali e a Leïla Trabelsi. Per ciascuna persona sono indicati dati identificativi essenziali, quali nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, documento d’identità, ultimo indirizzo noto e ulteriori informazioni familiari o professionali.
Motivi dell’inserimento o della conferma in elenco
Le motivazioni comuni richiamate nell’allegato fanno riferimento a procedimenti giudiziari o a procedure di recupero dei beni avviati a seguito di sentenze definitive delle autorità tunisine. I fatti contestati, a seconda dei casi, comprendono:
- sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico;
- usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a terzi vantaggi ingiustificati e arrecare pregiudizio all’amministrazione;
- influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere vantaggi diretti o indiretti per altri soggetti;
- concussione, descritta come percepimento di fondi pubblici non dovuti e loro utilizzo a beneficio proprio o dei familiari.
Per alcuni soggetti è precisato che si tratta di persone decedute; per altri che sono irreperibili e non più presenti in Tunisia. In più punti si specifica che l’indagine o il processo sono ancora in corso.
Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva
La sezione B dell’allegato è dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva secondo il diritto tunisino. Il Consiglio richiama, a supporto della valutazione, gli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, gli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e la legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002.
Il testo elenca i diritti garantiti a:
- ogni persona sospettata o accusata di reato: controllo giurisdizionale degli atti o decisioni amministrative; difesa personale o tramite difensore di scelta; assistenza gratuita di un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
- ogni persona accusata di reato: informazione tempestiva e dettagliata sull’accusa in lingua comprensibile; tempo e facilitazioni per preparare la difesa; esame dei testimoni a carico e possibilità di ottenere la presenza ed esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni; assistenza gratuita di interprete se non si comprende o non si parla la lingua dell’udienza.
Valutazione individuale del Consiglio sui singoli soggetti
Per ciascuna persona elencata, la sezione B riporta un commento individuale sullo stato del procedimento e sugli elementi che, secondo il Consiglio, dimostrano il rispetto dei diritti fondamentali. In numerosi casi il testo richiama interrogatori o udienze svolti in presenza dell’avvocato, anche davanti al giudice istruttore; in altri menziona processi in contumacia con avvocato nominato dal tribunale; in altri ancora sottolinea la conferma di decisioni in appello o in cassazione, oppure l’assenza di elementi indicativi di violazione.
Tra gli esempi più rilevanti, il testo menziona:
- Ben Ali, per il quale durante i processi in contumacia il tribunale avrebbe nominato un avvocato;
- Leïla Trabelsi e altri soggetti irreperibili, per i quali il Consiglio non ha ravvisato elementi contrari al rispetto dei diritti della difesa;
- Mohamed Slim Chiboub, per il quale sono richiamate numerose audizioni con i propri avvocati, l’archiviazione di una causa per mancanza di prove e la partecipazione a un procedimento arbitrale dinanzi all’Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetto pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il contenuto rilevante è la conferma/aggiornamento dell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive e delle informazioni necessarie per la loro identificazione, con impatto diretto su verifiche di compliance, due diligence, screening sanzionatorio e gestione di eventuali rapporti economici, patrimoniali o finanziari collegati ai nominativi inclusi nell’allegato.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In sostanza, l’allegato I è sostituito integralmente con un nuovo elenco.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’allegato contiene l’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 101/2011. Nel testo fornito sono elencate 48 persone fisiche, con dati identificativi, elementi anagrafici e motivi dell’inclusione, riferiti in generale a procedimenti giudiziari o di recupero dei beni per sottrazione di fondi o beni pubblici, usurpazione di titolo, influenza indebita e concussione.
Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva
La sezione B dell’allegato riporta il quadro normativo tunisino richiamato dal Consiglio in materia di diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, facendo riferimento agli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, agli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e alla legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002. Sono indicati i diritti riconosciuti alle persone sospettate o accusate, tra cui controllo giurisdizionale degli atti amministrativi, difesa personale o tramite avvocato, assistenza gratuita se necessaria, informazione tempestiva sull’accusa, tempo e facilitazioni per la difesa, esame dei testimoni e assistenza di interprete.
Valutazione dei singoli casi ai fini dell’inserimento o conferma in elenco
Per ciascun soggetto elencato, la sezione B indica se l’indagine o il processo è ancora in corso, se la persona è irreperibile o non più presente in Tunisia, e su quali elementi il Consiglio ha ritenuto rispettati i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In molti casi si menziona l’assistenza di un avvocato, la comparizione davanti al giudice istruttore, processi in contumacia con difensore nominato dal tribunale o, per alcuni, l’assenza di indici di violazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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