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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/570

Regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione del 28 gennaio 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’allineamento delle norme sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 alla nuova articolazione del regolamento (UE) n. 1321/2014, che ha spostato le regole sul mantenimento dell’aeronavigabilità in più allegati dedicati. Inoltre corregge alcune disposizioni per eliminare ambiguità interpretative su modifiche di progetto, requisiti ambientali, documentazione per aeromobili usati e rilascio dei certificati ARC. L’atto introduce anche nuovi modelli di certificato di revisione dell’aeronavigabilità, includendo il modulo AESA 15c per gli aeromobili conformi alla parte ML. Si tratta di un regolamento di mero allineamento tecnico, con effetti immediati sul piano operativo e documentale per autorità e soggetti del settore.

Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per allineare le norme sulla certificazione di aeronavigabilità e i moduli ARC alla nuova struttura del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle autorità competenti, alle imprese approvate e ai richiedenti coinvolti nella certificazione di aeronavigabilità, nelle approvazioni di progetto, nei permessi di volo e nelle revisioni dell’aeronavigabilità di aeromobili e prodotti aeronautici, parti e pertinenze ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 (parte 21). L’intervento riguarda in particolare gli aeromobili nuovi e usati, inclusi quelli provenienti da Stati membri o da paesi terzi, nonché i casi relativi a modifiche di progetto, riparazioni, certificati di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) e rilascio di permessi di volo. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 24 marzo 2020.

Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 in materia di aeronavigabilità

Il regolamento interviene sulla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 per allinearla alla revisione del regolamento (UE) n. 1321/2014, che ha riorganizzato le regole sul mantenimento dell’aeronavigabilità in più allegati specialistici. Il provvedimento ha natura prevalentemente tecnica e correttiva, ma è rilevante per la pratica della certificazione aeronautica perché aggiorna rinvii, documenti, competenze e moduli utilizzabili per certificati, riparazioni e permessi di volo.

Finalità e contesto normativo

Il considerando evidenzia che, a seguito delle modifiche del regolamento (UE) n. 1321/2014, le misure per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità non sono più concentrate solo nella parte M, ma anche nella parte ML, nella parte CAMO e nella parte CAO. Poiché la parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 rinviava ancora alla sola parte M, è stato necessario aggiornare le disposizioni relative ai certificati di aeronavigabilità, alle approvazioni di progetto di riparazione e ai permessi di volo. Il regolamento rettifica inoltre alcuni punti che potevano prestarsi a interpretazioni divergenti, in particolare su APU, limiti ambientali e formulazione delle disposizioni sui certificati di omologazione.

Modifiche all’articolo 1 e struttura della parte 21

L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato e rettificato mediante la soppressione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e l’adeguamento dell’allegato I. L’intervento è quindi concentrato sulla parte 21, cioè sul corpus regolatorio che disciplina la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze, nonché la certificazione delle imprese di progettazione e produzione.

Modifiche sostanziali in materia di certificazione e approvazioni di progetto

Al punto 21.A.93 viene corretto il regime delle domande di proroga e della nuova data proposta per il rilascio dell’approvazione. In caso di modifica di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, la nuova data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla data proposta; per gli altri certificati o certificati ristretti il limite è di tre anni.

Al punto 21.A.604 viene chiarito il riparto tra capitolo D e capitolo E per le modifiche di progetto relative alle APU: il capitolo D si applica alle approvazioni del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di minore entità presentate da altri richiedenti; il capitolo E si applica alle modifiche di maggiore entità presentate da altri richiedenti. Quando si applica il capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta invece del certificato di omologazione supplementare.

Requisiti ambientali

Il punto 21.A.165 viene riscritto per specificare, nel controllo dei requisiti ambientali, che il motore completo deve rispettare i limiti di emissione applicabili alla data di fabbricazione del motore e che l’aeromobile completo deve rispettare i requisiti sui limiti di emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità. La rettifica ha lo scopo di rendere coerente la disposizione con i requisiti del capitolo F e di chiarire l’applicazione pratica della norma.

Aeromobili usati, ARC e documentazione richiesta

Il regolamento aggiorna in modo esteso la disciplina relativa agli aeromobili usati e al certificato di revisione dell’aeronavigabilità. Al punto 21.A.174, per gli aeromobili usati provenienti da uno Stato membro, è richiesto un ARC rilasciato ai sensi della parte M o della parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014. Per gli aeromobili provenienti da un paese terzo, la documentazione deve comprendere:

  • una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato di registrazione attestante lo stato di aeronavigabilità al momento del trasferimento;
  • uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
  • il manuale di volo, se previsto dal codice di aeronavigabilità;
  • la documentazione storica relativa a produzione, modifiche e manutenzione, incluse le limitazioni connesse a un eventuale certificato ristretto;
  • una raccomandazione per il rilascio del certificato di aeronavigabilità o ristretto e dell’ARC a seguito di revisione dell’aeronavigabilità svolta secondo la parte M o la parte ML.

Il punto 21.A.179 conferma che il certificato di revisione dell’aeronavigabilità può essere rilasciato previa esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un ARC valido rilasciato ai sensi della parte M o della parte ML.

Riparazioni e permessi di volo

Al punto 21.A.441 viene aggiornato l’elenco dei soggetti legittimati a eseguire le riparazioni: possono operare secondo la parte M, la parte 145, la parte ML o la parte CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014, oppure un’impresa di produzione approvata ai sensi del capitolo G della parte 21 nell’esercizio del privilegio di cui al punto 21.A.163(d).

Il punto 21.A.711 consente a un’impresa approvata di rilasciare un permesso di volo mediante il modulo AESA 20b se esercita il privilegio previsto dalla parte CAMO o dalla parte CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014 e se le condizioni di volo sono state approvate secondo il punto 21.A.710.

Nuovi moduli ARC: AESA 15a e AESA 15c

L’appendice II viene sostituita integralmente e l’indice viene aggiornato per includere i moduli AESA 15a e 15c. Il modulo AESA 15a riguarda il certificato di revisione dell’aeronavigabilità per aeromobili soggetti alla parte M; il modulo AESA 15c riguarda invece gli aeromobili conformi alla parte ML.

Il modulo AESA 15a prevede il rilascio del certificato da parte dell’autorità competente dello Stato membro e la possibilità di primo e secondo rinnovo, purché l’aeromobile sia rimasto in ambiente controllato nel corso dell’ultimo anno in conformità al punto M.A.901 della parte M. Il modulo AESA 15c consente il rilascio dell’ARC anche da parte di un’impresa approvata o di personale autorizzato, oltre che dell’autorità competente, con riferimento alle condizioni del punto ML.A.901, lettera c), della parte ML. Anche qui sono disciplinati il rilascio iniziale e il primo e secondo rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 24 marzo 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Allineamento con il regolamento (UE) n. 1321/2014

La modifica principale consiste nell’adeguare i rinvii della parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 alla nuova struttura degli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014, che ora disciplina il mantenimento dell’aeronavigabilità tramite la parte M, la parte ML, la parte CAMO e la parte CAO. Viene soppressa all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e l’allegato I è modificato di conseguenza.

Chiarimenti su modifiche di progetto e autorizzazioni ETSO

Al punto 21.A.604, lettera b), si chiarisce che per l’approvazione delle modifiche di progetto da parte del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e per le modifiche di minore entità presentate da altri richiedenti si applicano i requisiti del capitolo D; per le modifiche di maggiore entità presentate da altri richiedenti si applicano invece i requisiti del capitolo E. Nei casi in cui si applica il capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare.

Requisiti ambientali e cessazione di produzione di emissioni di CO2

Al punto 21.A.165, lettera c), punto 3, viene precisato il controllo dei requisiti ambientali: il motore completo deve rispettare i limiti di emissione applicabili alla data di fabbricazione del motore e l’aeromobile completo deve rispettare i requisiti sui limiti di emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità. La rettifica mira ad allineare tali requisiti a quelli del capitolo F e a rendere chiara la disciplina applicabile.

Domanda di modifica di certificati di omologazione e termini temporali

Al punto 21.A.93, lettera c), punto 2, viene corretto il riferimento alla facoltà del richiedente di chiedere una proroga del termine e proporre una nuova data per il rilascio dell’approvazione. Si stabilisce che, per la modifica di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, la data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta; per gli altri certificati di omologazione o certificati di omologazione ristretti, il limite è di tre anni.

Documentazione e certificazione per aeromobili usati

Al punto 21.A.174, lettera b), punto 3, e al punto 21.B.325, lettera c), viene aggiornata la documentazione richiesta per gli aeromobili usati originari di Stati membri o di paesi terzi. Per gli aeromobili provenienti da uno Stato membro è richiesto un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato ai sensi della parte M o della parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014. Per gli aeromobili provenienti da un paese terzo, sono richiesti una dichiarazione dell’autorità competente del paese di registrazione, lo schema di peso e bilanciamento, il manuale di volo se prescritto, la documentazione storica e una raccomandazione per il rilascio del certificato di aeronavigabilità o ristretto e dell’ARC.

Rilascio e rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità

Al punto 21.A.179, lettera a), punto 2, e nelle appendici, si allinea il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità ai nuovi modelli AESA 15a e 15c. Il certificato può essere rilasciato su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un ARC valido rilasciato conformemente alla parte M o alla parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014. L’appendice II è sostituita integralmente e introduce il modulo AESA 15a per gli aeromobili in regime parte M e il modulo AESA 15c per gli aeromobili conformi alla parte ML, con previsioni per il rilascio originario e per il primo e secondo rinnovo.

Riparazioni e soggetti abilitati all’esecuzione

Al punto 21.A.441, lettera a), si specifica che le riparazioni possono essere eseguite ai sensi dell’allegato I (parte M), dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V ter (parte ML) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014, oppure da un’impresa di produzione approvata secondo il capitolo G della parte 21 in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d).

Permessi di volo

Al punto 21.A.711, lettera d), si prevede che un’impresa approvata possa rilasciare un permesso di volo tramite il modulo AESA 20b quando ne ricorrano i presupposti, esercitando il privilegio previsto dalla parte CAMO, punto CAMO.A.125, o dalla parte CAO, punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, purché le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate ai sensi del punto 21.A.710.

Rettifiche formali e aggiornamento delle appendici

Vengono corretti riferimenti lessicali e tecnici, tra cui la sostituzione nel punto 21.A.93 del riferimento a «certificati di omologazione» con «modifiche ai certificati di omologazione» e l’aggiornamento dell’indice e dell’elenco delle appendici per includere l’appendice II relativa ai moduli AESA 15a e 15c. Le appendici e i moduli sono riscritti per riflettere le due categorie di certificato ARC e le condizioni di rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 24 marzo 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilecertificazione di aeronavigabilitàsicurezza aereaprodotti aeronauticinormazione tecnica

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