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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/119

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio del 28 gennaio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32020R0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 aggiorna l'elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare, aggiunge sette persone fisiche all'allegato I, in ragione del loro coinvolgimento nell'organizzazione delle elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Crimea e a Sebastopoli illegalmente annesse. Il provvedimento produce effetti immediati dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Aggiornamento dell'elenco di persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 per azioni connesse alla compromissione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione, che vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, contenente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. Il provvedimento riguarda specificamente soggetti collegati all'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, territorio illegalmente annesso.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di soggetti legati alla Crimea e Sebastopoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio interviene nell'ambito del regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, relativo a misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il provvedimento si fonda sulla constatazione che alcuni soggetti hanno partecipato all'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 in territori ucraini illegalmente annessi dalla Federazione russa, e per tale ragione meritano l'inserimento nell'elenco dei designati.

Finalità e contesto normativo

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 269/2014 e, in particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, quale base giuridica per l'aggiornamento dell'allegato I. Nei considerando si precisa che, a seguito delle elezioni organizzate dalla Federazione russa in Crimea e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere sette persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. L'intervento è quindi di natura meramente attuativa e serve a rendere operativo l'aggiornamento della lista sanzionatoria.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento incide esclusivamente sulle sette persone fisiche elencate nell'allegato, individuate con dati anagrafici e con la descrizione del ruolo ricoperto nelle strutture di Crimea e Sebastopoli. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica il perimetro soggettivo di applicazione del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo nuovi nominativi all'allegato I.

Ragioni dell'inserimento nell'elenco

Per ciascun soggetto è indicato che la partecipazione all'organizzazione delle elezioni locali dell'8 settembre 2019 nei territori illegalmente annessi ha costituito sostegno attivo ad azioni e politiche lesive dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Le posizioni riportate spaziano da ruoli elettorali locali a cariche istituzionali nella cosiddetta Repubblica di Crimea e nella città di Sebastopoli, fino a funzioni di governo o presidenza di organi legislativi locali.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca in modo nominativo i soggetti aggiunti all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, riportando per ciascuno: nome completo, eventuali varianti traslitterate, sesso, data e luogo di nascita, funzione svolta, motivazione dell'inserimento e data di designazione, pari al 28 gennaio 2020. Il livello di dettaglio è rilevante ai fini dell'identificazione esatta dei destinatari delle misure restrittive.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, viene ribadita la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti designati

L'articolo 1 dispone che le persone indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Si tratta di sette persone fisiche: Sergei Andreevich Danilenko, Lidia Aleksandrovna Basova, Ekaterina Eduardovna Pyrkova, Ekaterina Borisovna Altabaeva, Yuriy Mikhailovich Gotsanyuk, Vladimir Vladimirovich Nemtsev e Mikhail Vladimirovich Razvozhaev.

Motivazione dell'inserimento in elenco

Dai considerando e dall'allegato emerge che l'inserimento è giustificato dal ruolo svolto da tali soggetti nell'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, territori illegalmente annessi. Tale condotta è qualificata come sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Contenuto dell'allegato nominativo

L'allegato riporta per ciascun soggetto le informazioni identificative essenziali, tra cui nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, ruolo istituzionale o politico, motivi dell'inserimento e data di iscrizione nell'elenco, fissata al 28 gennaio 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirelazioni con l'ucraina

Testo integrale

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