Regolamento (UE) 2020/119
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio del 28 gennaio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 aggiorna l'elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare, aggiunge sette persone fisiche all'allegato I, in ragione del loro coinvolgimento nell'organizzazione delle elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Crimea e a Sebastopoli illegalmente annesse. Il provvedimento produce effetti immediati dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Aggiornamento dell'elenco di persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 per azioni connesse alla compromissione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione, che vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, contenente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. Il provvedimento riguarda specificamente soggetti collegati all'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, territorio illegalmente annesso.
Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di soggetti legati alla Crimea e Sebastopoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio interviene nell'ambito del regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, relativo a misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il provvedimento si fonda sulla constatazione che alcuni soggetti hanno partecipato all'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 in territori ucraini illegalmente annessi dalla Federazione russa, e per tale ragione meritano l'inserimento nell'elenco dei designati.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 269/2014 e, in particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, quale base giuridica per l'aggiornamento dell'allegato I. Nei considerando si precisa che, a seguito delle elezioni organizzate dalla Federazione russa in Crimea e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere sette persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. L'intervento è quindi di natura meramente attuativa e serve a rendere operativo l'aggiornamento della lista sanzionatoria.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento incide esclusivamente sulle sette persone fisiche elencate nell'allegato, individuate con dati anagrafici e con la descrizione del ruolo ricoperto nelle strutture di Crimea e Sebastopoli. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica il perimetro soggettivo di applicazione del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo nuovi nominativi all'allegato I.
Ragioni dell'inserimento nell'elenco
Per ciascun soggetto è indicato che la partecipazione all'organizzazione delle elezioni locali dell'8 settembre 2019 nei territori illegalmente annessi ha costituito sostegno attivo ad azioni e politiche lesive dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Le posizioni riportate spaziano da ruoli elettorali locali a cariche istituzionali nella cosiddetta Repubblica di Crimea e nella città di Sebastopoli, fino a funzioni di governo o presidenza di organi legislativi locali.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca in modo nominativo i soggetti aggiunti all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, riportando per ciascuno: nome completo, eventuali varianti traslitterate, sesso, data e luogo di nascita, funzione svolta, motivazione dell'inserimento e data di designazione, pari al 28 gennaio 2020. Il livello di dettaglio è rilevante ai fini dell'identificazione esatta dei destinatari delle misure restrittive.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, viene ribadita la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti designati
L'articolo 1 dispone che le persone indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Si tratta di sette persone fisiche: Sergei Andreevich Danilenko, Lidia Aleksandrovna Basova, Ekaterina Eduardovna Pyrkova, Ekaterina Borisovna Altabaeva, Yuriy Mikhailovich Gotsanyuk, Vladimir Vladimirovich Nemtsev e Mikhail Vladimirovich Razvozhaev.
Motivazione dell'inserimento in elenco
Dai considerando e dall'allegato emerge che l'inserimento è giustificato dal ruolo svolto da tali soggetti nell'organizzazione delle cosiddette elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, territori illegalmente annessi. Tale condotta è qualificata come sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Contenuto dell'allegato nominativo
L'allegato riporta per ciascun soggetto le informazioni identificative essenziali, tra cui nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, ruolo istituzionale o politico, motivi dell'inserimento e data di iscrizione nell'elenco, fissata al 28 gennaio 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 gen 2020Regolamento (UE) 2020/130
- Regolamento · 28 gen 2020Regolamento (UE) 2020/570
- Regolamento · 27 gen 2020Regolamento (UE) 2020/115
- Regolamento · 27 gen 2020Regolamento (UE) 2020/116
- Regolamento · 27 gen 2020Regolamento (UE) 2020/123
- Regolamento · 29 gen 2020Regolamento (UE) 2020/131
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →