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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/116

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/116del Consiglio del 27 gennaio 2020 che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Normativa europea32020R0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone sanzionate nell’ambito del regime restrittivo dell’UE relativo al Mali. La modifica recepisce una decisione del comitato sanzioni ONU del 14 gennaio 2020, che ha alterato l’elenco di cinque persone già sottoposte a congelamento dei beni. Il regolamento sostituisce quindi le voci corrispondenti nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in modo direttamente vincolante e applicabile. Riguarda le persone fisiche inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770, soggette a congelamento dei beni e, per effetto del rinvio alla risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza ONU, anche a divieto di viaggio. L’intervento normativo consiste nell’aggiornamento delle voci elencate in allegato, specificamente le voci 1, 2, 3, 4 e 5.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 in materia di Mali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/116 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Mali. L’intervento è conseguenza della modifica dell’elenco effettuata il 14 gennaio 2020 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2374 (2017).

Contesto normativo e finalità

L’atto dà attuazione all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770, che disciplina il regime sanzionatorio UE relativo al Mali. Il considerando centrale evidenzia che, poiché il comitato sanzioni ONU ha modificato l’elenco di cinque persone soggette a congelamento dei beni, era necessario adeguare in modo corrispondente l’allegato I del regolamento del 2017.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770. Produce effetti in tutti gli Stati membri e si applica direttamente alle persone fisiche elencate, con conseguenze pratiche in termini di congelamento dei beni e, per effetto del rinvio alla risoluzione 2374 (2017), di divieto di viaggio. Non disciplina nuovi settori materiali né introduce un autonomo regime sostanziale, ma modifica un elenco sanzionatorio già esistente.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770, delle voci 1, 2, 3, 4 e 5. Le nuove schede aggiornano dati identificativi, alias, date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi e motivazioni sanzionatorie.

Le persone interessate sono:

  • Ahmed Ag Albachar, indicato anche come Intahmado Ag Albachar;
  • Houka Houka Ag Alhousseini, indicato anche come Mohamed Ibn Alhousseyni e altri alias;
  • Mahri Sidi Amar Ben Daha, indicato anche come Yoro Ould Daha e altri alias;
  • Mohamed Ben Ahmed Mahri, indicato anche come Mohamed Rougi, Mohamed Rougie e altri alias;
  • Mohamed Ould Mataly.

Ragioni della designazione e aggiornamento delle informazioni

Le schede descrittive, molto dettagliate, ricostruiscono per ciascuna persona il ruolo svolto nel contesto maliano e la ragione dell’inserimento nell’elenco ONU, poi recepito a livello UE. In sintesi:

  • Ahmed Ag Albachar è descritto come figura influente nella regione di Kidal, accusata di ostacolare l’azione umanitaria e l’attuazione dell’accordo di pace;
  • Houka Houka Ag Alhousseini è collegato ad attività di sostegno a soggetti che compromettono l’accordo e alla rete jihadista nel Mali settentrionale;
  • Mahri Sidi Amar Ben Daha è indicato come responsabile di azioni che hanno bloccato consultazioni regionali e ostacolato l’attuazione dell’accordo;
  • Mohamed Ben Ahmed Mahri è collegato a traffici di stupefacenti, sostegno a gruppi armati e finanziamento di soggetti già sanzionati;
  • Mohamed Ould Mataly è descritto come coinvolto nel blocco di consultazioni e nella promozione di azioni contrarie all’accordo di pace.

Le motivazioni richiamano, a seconda del caso, i punti 8, lettere b) ed e), della risoluzione 2374 (2017), nonché il punto 8, lettera c), per il soggetto associato a traffici e sostegno a persone o entità sanzionate.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nell’allegato I vengono sostituite le voci 1, 2, 3, 4 e 5, relative a cinque persone fisiche già designate.

Base giuridica e collegamento con le sanzioni ONU

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770 e si fonda sulla modifica apportata il 14 gennaio 2020 dal comitato sanzioni istituito dalla risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Persone interessate dalla sostituzione dell’allegato

Le nuove voci riguardano Ahmed Ag Albachar, Houka Houka Ag Alhousseini, Mahri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ben Ahmed Mahri e Mohamed Ould Mataly, con identificativi, alias, date e luoghi di nascita, nazionalità, indirizzi e motivazioni sanzionatorie aggiornate. Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, ostacolo o compromissione dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, o sostegno ad attività criminali/terroristiche connesse.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalimisure restrittivelotta al finanziamento del terrorismo

Testo integrale

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