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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 958 del 10 settembre 2024, pubblicata in data 10.09.2024, in materia di retribuzione professionale docente;

Giustizia amministrativa202501071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 958 del 10 settembre 2024, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente per l’anno scolastico 2019/2020

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 958 del 10 settembre 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a pagarle € 1.035,37 a titolo di retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Deduceva che il pagamento non era stato effettuato nonostante la notifica del titolo esecutivo il 14 settembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Chiedeva l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha disposto il pagamento dell’intero importo dovuto, poi accreditato con il cedolino del 26 settembre 2025. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per la piena esecuzione della sentenza. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza: liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con ricorso notificato in data 11 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado a tempo determinato, ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 958 del 10 settembre 2024, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente, a titolo di “retribuzione professionale docente” (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001, per l’anno scolastico 2019/2020 in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratto a tempo determinato, l’importo di € 1.035,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento contenuta nella sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 14 settembre 2024) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; nel caso concreto, la ricorrente deduceva che tale termine era inutilmente decorso.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione dà piena esecuzione al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno la materia del contendere sulla domanda di esecuzione.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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