Cassazione Civile, Ordinanza n. 36339/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (usuario)
La controversia
Un soggetto che aveva trasferito la nuda proprietà di un appartamento riservandosi il diritto di uso ha proposto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., domanda di rilascio dell'immobile nei confronti della ex convivente. La resistente ha eccepito la pregiudizialità penale e il Tribunale ha sospeso il processo civile ai sensi dell'art. 75 c.p.c., ritenendo che le parti avessero agito in sede penale per gli stessi fatti in due procedimenti penali. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: (1) violazione degli artt. 75 e 295 c.p.c., perché l'art. 75 c.p.c. opererebbe solo quando l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, mentre qui il giudizio civile era anteriore; inoltre i due giudizi avrebbero oggetto diverso, poiché il civile riguardava il diritto di abitazione/rilascio dell'immobile e il penale il risarcimento dei danni da estorsione, mentre l'altro procedimento penale concerneva maltrattamenti; (2) violazione delle medesime norme per la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di sospensione e per la lesione della speditezza del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati unitariamente. Ha osservato che l'art. 75, comma 3, c.p.p. disciplina la sospensione del processo civile solo quando l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Nel caso concreto, invece, il giudizio civile era stato introdotto prima della costituzione di parte civile nel procedimento penale per estorsione, mentre nell'altro procedimento penale era emerso solo l'avviso di conclusione delle indagini. La Corte ha inoltre escluso la pregiudizialità tra la domanda di rilascio dell'immobile e la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni nel procedimento penale per estorsione. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza di sospensione e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di rilascio, con termine di legge per la riassunzione; le spese del regolamento sono state rinviate all'esito del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702 bis cpc
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio civile di rilascio in forma sommaria.
art. 75 c.p.c.
non ricorrevano le condizioni per la sospensione del processo civile, poiché la causa civile era stata proposta prima della costituzione di parte civile nel processo penale; la norma opera quando l'azione civile è proposta dopo tale costituzione o dopo la sentenza penale di primo grado.
art. 295 c.p.c.
invocato per contestare la sospensione; la Corte, escludendo i presupposti dell'art. 75, ha implicitamente negato la base per la sospensione per pregiudizialità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360 comma 1 n. 3 cpc
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione alla sospensione disposta dal Tribunale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360 comma 1 n. 4 cpc
dedotto per censurare la motivazione dell'ordinanza come contraddittoria e viziata sul piano processuale.
Massime di principio
- La sospensione del processo civile per pregiudizialità penale ex art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado; se il giudizio civile è anteriore, la sospensione non è consentita sulla base di tale disposizione.
- Ai fini della sospensione per rapporto tra processo civile e processo penale non basta la mera contemporanea pendenza di procedimenti tra le stesse parti: occorre una concreta sovrapposizione dell'azione civile dedotta nel processo civile con quella esercitata in sede penale secondo i presupposti tassativi di legge.
- La pregiudizialità idonea a giustificare la sospensione deve essere effettiva e coerente con l'oggetto delle domande: una domanda di rilascio di immobile e una costituzione di parte civile per il risarcimento del danno in un diverso procedimento penale non sono, di per sé, tra loro pregiudiziali.
- Quando dal testo dell'ordinanza impugnata emerga che i presupposti legali della sospensione non sussistono, il provvedimento va cassato con rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio originario.
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