Cassazione Penale, Sentenza n. 00212/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che confermava la condanna a 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati ex artt. 474 e 648 c.p., contestando: (i) la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione del giudice e della data di comparizione; (ii) l'omessa motivazione circa la prova della destinazione alla vendita dei beni con marchi contraffatti da lui detenuti; (iii) l'erronea valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (iv) vizi nella determinazione della pena e, in particolare, nel diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte, annullando la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e rinviando la valutazione al giudice di rinvio. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti infondati o generici e quindi respinti: la nullità della citazione è stata considerata sanata per le circostanze processuali (notifica al difensore e rapporto fiduciario con l'imputato), la prova della detenzione per la vendita è stata ritenuta adeguatamente supportata da indizi e testimonianza, e il censimento dell'art. 131-bis è risultato generico. L'affermazione di responsabilità per i reati commessi il 7 dicembre 2017 è dichiarata irrevocabile (non è maturata la prescrizione).
Norme richiamate
codice penale, art. 474
La Corte ha confermato che ai fini dell'art. 474 c.p. non è necessaria la consegna della merce a potenziali acquirenti: la destinazione alla vendita può essere provata per indizi, come l'elevato numero di prodotti e la condotta dell'imputato.
codice penale, art. 648
Richiamato nel capo di imputazione e per la determinazione del trattamento sanzionatorio (riferimento al quarto comma per il grado edittale); la Corte ha mantenuto la quantificazione della pena complessiva considerando le attenuanti riconosciute.
codice penale, art. 62-bis
Norma riferita come titolo di attenuazione riconosciuto in primo grado e confermato dalla Corte d'appello; influisce sulla determinazione della pena.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Prevede nullità assolute come quella della citazione quando mancano elementi essenziali; la Corte ha però valutato le circostanze concrete (notifica al difensore e domicilio processuale) e ha ritenuto la nullità non applicabile nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Consente la notificazione presso il difensore di fiducia quando l'imputato è 'sconosciuto' al domicilio dichiarato; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore, unitamente al rapporto fiduciario, ha reso conoscibile la data e il giudice dell'udienza all'imputato.
codice di procedura penale, art. 184, comma 1
Norma sulla sanatoria della nullità per fatti successivi che hanno comunque portato la conoscenza dell'atto al destinatario; invocata per ritenere sanata la mancata indicazione nella citazione, in relazione al comportamento del difensore.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte rammenta che i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e alternativi per il diniego; qui il motivo era generico e la Corte d'appello ha valutato negativamente la tenuità anche in considerazione di precedenti, risultando legittimo il rigetto.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Consente l'applicazione di pene sostitutive della detenzione se più idonee alla rieducazione e alla prevenzione; la Cassazione ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione che aveva negato la sostituzione invocando lo stato di disoccupazione e l'assenza di giustificazioni sul possesso della merce, ordinando la rivalutazione.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena richiamati come riferimento per l'applicabilità delle pene sostitutive e per la valutazione della prognosi di pericolosità.
codice di procedura penale, art. 591, comma 4
Stabilisce che le cause di inammissibilità devono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento; la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi generici anche d'ufficio.
codice di procedura penale, art. 624, comma 1
Richiamato per affermare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità quando non è maturata la prescrizione; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna per i reati commessi il 7/12/2017.
codice penale, art. 159 e legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamati in relazione al calcolo della prescrizione: applicazione delle disposizioni vigenti alla data del fatto ha portato alla conclusione che il termine di prescrizione non era maturato.
Massime di principio
- La nullità della citazione può essere sanata se, nonostante omissioni formali, l'imputato ha effettiva conoscenza dell'udienza tramite il difensore; la notifica al difensore ex art.161 c.p.p. è rilevante quando l'imputato risulti 'sconosciuto' al domicilio dichiarato.
- Per il reato di cui all'art. 474 c.p. (detenzione di merci contraffatte per la vendita) la prova può essere basata su indizi e circostanze (numero elevato di prodotti, comportamento alla vista delle forze dell'ordine, testimonianze): non è necessaria la consegna della merce a compratori.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice: censure generiche o non confutate rispetto alla motivazione territoriale sono inammissibili e possono essere dichiarate tali d'ufficio dalla Cassazione.
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata: i criteri per l'applicazione sono cumulativi per il riconoscimento della non punibilità, mentre la negativa valutazione anche di uno solo dei criteri può giustificare il rigetto.
- La decisione di negare pene sostitutive ai sensi della legge n.689/1981 deve essere motivata logicamente e proporzionatamente: elementi quali disoccupazione o l'assenza di giustificazioni sul possesso della merce non sono di per sé motivazioni sufficienti a escludere la sostituibilità della pena.
- La Corte di cassazione può riesaminare questioni di rito e di fatto e deve rilevare le cause di inammissibilità anche d'ufficio in ogni stato del procedimento; tuttavia, l'annullamento può essere limitato al solo profilo ritenuto viziato, lasciando ferme le statuizioni non viziate.
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