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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16963/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'alienazione, da parte di una madre alla figlia, della nuda proprietà di un immobile con riserva di abitazione. Un terzo, che aveva acquistato in precedenza un altro immobile dalla stessa venditrice e ne lamentava la perdita per vicende urbanistiche e per l'intervenuto procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, aveva agito in giudizio chiedendo in via principale la simulazione assoluta dell'atto e, in subordine, la revocatoria ordinaria della compravendita. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la simulazione e rigettato la revocatoria; la corte d'appello aveva invece accolto la sola domanda revocatoria, dichiarando inefficace l'atto nei confronti del creditore e ponendo le spese a carico delle convenute. In cassazione l'acquirente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la scientia damni sulla base di indizi privi di gravità, precisione e concordanza e avrebbe valorizzato in modo automatico il rapporto di parentela madre-figlia; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per la condanna integrale alle spese nonostante asserita soccombenza reciproca e per l'erronea individuazione dello scaglione tariffario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dalla corte d'appello sulla sussistenza e sulla valutazione degli indizi posti a base della presunzione di scientia damni: la concretezza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza appartiene al merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non vi era soccombenza reciproca del creditore, poiché la domanda di revocatoria era stata integralmente accolta; il valore della controversia andava correttamente commisurato al credito fatto valere dall'attore e, conseguentemente, lo scaglione tariffario risultava correttamente individuato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi costituiscono parametri la cui concretizzazione è giudizio di fatto riservato al merito, purché sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 2901 c.c.

    È idoneo a fondare l'azione revocatoria anche un credito litigioso, se anteriore all'atto dispositivo e tale da essere inciso dall'atto stesso.

  • art. 92 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; non ricorre soccombenza reciproca quando la domanda dell'attore sia stata integralmente accolta.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    La censura formalmente qualificata come violazione di legge non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • D.M. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese va effettuata secondo il valore della causa e i relativi scaglioni tariffari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la sussistenza della scientia damni del terzo può essere desunta da presunzioni semplici; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o quando la motivazione sia del tutto incongrua.
  • Il credito del revocante può essere anche litigioso o sub iudice, purché sia anteriore all'atto dispositivo e l'atto sia idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
  • Il mero rapporto di parentela tra alienante e acquirente non vale, da solo e automaticamente, a fondare la partecipazione fraudolenta del terzo, ma può concorrere con altri elementi indiziari nella valutazione presuntiva complessiva.
  • Non vi è soccombenza reciproca quando una domanda principale o subordinata dell'attore viene integralmente accolta e l'altra domanda non determina una vittoria processuale della controparte; in tal caso la condanna alle spese può essere posta integralmente a carico della parte soccombente.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa si commisura al contenuto economico della pretesa azionata e non alla sola forma della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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