Sentenza n. 843/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 - Affari Istituzionali, n. -OMISSIS-, Repertorio delle Determinazioni n. -OMISSIS- del registro generale, avente ad oggetto: “Progressione verticale tra le aree (ex art. 15, CCNL 16/11/2022 e art. 52-bis D.lgs. 165/2001), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili - Area degli Istruttori (ex Cat. C) - Presa d'atto della graduatoria di merito”, nonché - in particolare - nella parte in cui si ritiene di procedere all'assunzione e all'inquadramento sopra descritto, del citato personale (odierni controinteressati), mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione; - qualora lesivo, del verbale di delegazione trattante del -OMISSIS-, nella parte in cui è stata discussa la bozza della Regolamentazione delle progressioni verticali per cui è causa nonché del relativo Regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. -OMISSIS-; - della Determinazione Dirigenziale R.G. n. -OMISSIS-, di approvazione dell'Avviso di selezione interna per la progressione verticale tra le aree, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per la copertura di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili (ex Cat. C), contenuto nell'avviso prot. n. -OMISSIS-; - della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- di “Nomina commissione esaminatrice delle procedure comparative per le progressioni verticali tra le aree (ex art. 15 CCNL enti locali 16/11/2022, ed ex art. 13, commi 6 ss., CCNL enti locali 16/11/2022) riservata al personale interno al Comune di -OMISSIS-”; - dei verbali recanti i lavori della Commissione di cui sopra e della relativa graduatoria di merito proposta dalla stessa, di cui al prot. n. -OMISSIS-, trasmessi dalla segretaria verbalizzante all'Ente Resistente con prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra gravati; nonché per la declaratoria di inefficacia: - degli eventuali contratti di lavoro - oggetto di novazione - nelle more stipulati con le odierne Controinteressate (vincitrici della selezione interna) oppure con gli altri Controinteressati a seguito di eventuale scorrimento per rinuncia da parte delle prime; e per la condanna: - dell'Amministrazione all'adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per la progressione verticale di due dipendenti all’Area degli Istruttori, inclusi il bando, il regolamento, la nomina della commissione, i verbali, la graduatoria e l’atto di presa d’atto con inquadramento dei vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata con un punteggio complessivo di 35,4, ha impugnato la procedura per la progressione verticale riservata al personale interno, contestando sia la legittimità complessiva della selezione sia la propria valutazione. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, sostenendo che le progressioni ordinarie e quelle in deroga fossero state valutate congiuntamente dalla medesima commissione e lamentando la pluralità di funzioni svolte dal Segretario generale, nonché l’introduzione di sub-criteri dopo la conoscenza dell’elenco dei candidati. In secondo luogo, ha contestato la valutazione dei titoli, sostenendo che, a fronte di nove anni di servizio documentati, le spettassero 5 punti per l’esperienza lavorativa, anziché 0, e ha censurato la valutazione delle competenze professionali e del curriculum, ritenuta carente e erronea. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse e la mancata impugnazione degli atti prodromici, deducendo comunque l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La ricorrente conserva un interesse concreto e attuale alla corretta collocazione in graduatoria, anche ai fini di un possibile scorrimento, e gli atti presupposti risultavano comunque impugnati insieme al provvedimento conclusivo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. La coincidenza della commissione per due procedure non è illegittima di per sé, in assenza di una specifica previsione contraria, se non è dimostrata in concreto la violazione di imparzialità o competenza. È stata ritenuta generica anche la censura relativa al Segretario generale, non essendo stati indicati il provvedimento di nomina e i poteri concretamente esercitati; inoltre, il Segretario comunale può presiedere commissioni di concorso nell’ambito delle competenze attribuitegli ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 267/2000. È stata respinta anche la censura sui sub-criteri: la commissione, dopo aver preso visione del solo elenco dei candidati, si era limitata a chiarire le modalità applicative di criteri già previsti dal regolamento e dall’avviso, in particolare per la valutazione della performance, senza alterare la par condicio. Il secondo motivo è stato accolto limitatamente alla valutazione dell’esperienza lavorativa. L’avviso prevedeva 5 punti per un’anzianità oltre 5 e fino a 9 anni; la ricorrente aveva documentato nove anni di servizio. Pertanto, non era legittimo attribuirle zero punti sulla base dell’interpretazione amministrativa secondo cui, detratto il primo quinquennio, sarebbe stato necessario maturare altri cinque anni. Il TAR ha annullato parzialmente il verbale di valutazione e gli atti conseguenziali nella parte in cui non riconoscevano i 5 punti, ordinando all’amministrazione di rideterminare il punteggio complessivo e ricollocare la ricorrente in graduatoria. È stata invece dichiarata generica e infondata la contestazione sulla valutazione delle competenze e del curriculum, trattandosi di dissenso non accompagnato dalla dimostrazione di travisamento, manifesta illogicità o errore nei criteri. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; non è stato ravvisato un concreto vulnus a tali principi nella composizione della commissione o nella valutazione congiunta delle procedure.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in collegamento ai principi generali dell’azione amministrativa e di buona amministrazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di buona amministrazione; la relativa violazione non è stata accertata.
art. 97 d.lgs. 267/2000
Il TAR ha ritenuto che tra le competenze attribuibili al Segretario comunale possa rientrare la presidenza di commissioni di concorso, in assenza di uno specifico impedimento normativo.
art. 15 CCNL enti locali 16 novembre 2022
Richiamato quale disciplina contrattuale della progressione verticale ordinaria tra le aree.
art. 13, commi 6 ss., CCNL enti locali 16 novembre 2022
Richiamato con riferimento alle progressioni verticali in deroga, valutate separatamente rispetto alla procedura ordinaria.
art. 52-bis d.lgs. 165/2001
Richiamato quale base normativa della procedura di progressione verticale tra le aree.
Massime di principio
- La coincidenza della commissione valutatrice per procedure selettive diverse non determina di per sé violazione della par condicio o dell’imparzialità, se non è allegata e dimostrata in concreto una compromissione dell’imparzialità o della competenza dell’organo.
- La partecipazione del Segretario comunale alla procedura selettiva, anche quale presidente della commissione, non è illegittima in sé quando tale funzione rientri tra le competenze attribuibili ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 267/2000; la censura deve indicare concretamente il difetto di competenza o il conflitto idoneo a incidere sulla procedura.
- La commissione può chiarire le modalità applicative di criteri di valutazione già stabiliti dal bando e dal regolamento, senza introdurre nuovi sub-criteri, purché tale attività non modifichi ex post i criteri sostanziali né alteri la par condicio tra i candidati.
- Quando il bando attribuisce un determinato punteggio all’anzianità compresa tra una soglia superiore e una soglia massima, il possesso dell’anzianità indicata nel bando deve essere valutato secondo il significato letterale della clausola; non è legittimo introdurre, mediante interpretazione amministrativa, un ulteriore requisito temporale non previsto.
- Il sindacato sulle valutazioni della commissione esaminatrice, espressione di discrezionalità tecnica, non può fondarsi sul mero dissenso del candidato, ma richiede l’allegazione e la dimostrazione di manifesta erroneità, inattendibilità, travisamento dei fatti, illogicità o applicazione di criteri illegittimi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →