Cassazione Civile, Sentenza n. 18206/2020 del 02/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di ordinanza-ingiunzione (n. 106356) per €14.688,00 emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verbale della Guardia di Finanza: si contestava alla controricorrente di aver conferito ad un avvocato, professore universitario, un incarico retribuito senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (Università del Salento) e di non aver comunicato i compensi. In primo grado la ricorrente aveva eccepito termini di contestazione; la resistente invocava, tra l'altro, l'esimente per errore incolpevole ex art. 3 L. 689/1981 e che il professore avrebbe ottenuto poi un'autorizzazione "ora per allora" (autorizzazione postuma con efficacia ex tunc). La questione centrale afferiva alla possibilità che un'autorizzazione rilasciata successivamente possa sanare la condotta sanzionata dall'art. 53, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo che nega efficacia sanante all'autorizzazione postuma. La Corte ha affermato che l'art. 53, comma 9, richiede una "previa autorizzazione" e che la violazione è di carattere formale, non sanabile da un'autorizzazione successiva (anche se formulata "ora per allora"). È stata ritenuta inammissibile, allo stato, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 165/2001, art. 53, commi 7 e 9
L'art. 53 disciplina incarichi e cumulo di impieghi; richiede l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione per incarichi retribuiti e prevede la sanzione (co.9) per il conferimento senza tale preventiva autorizzazione. La Corte ha interpretato che la violazione è di natura formale e non può essere sanata da un'autorizzazione postuma (anche se con formula "ora per allora").
Costituzione, artt. 97 e 98
I principi di imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione giustificano il divieto di incarichi retribuiti senza preventiva verifica di compatibilità da parte dell'amministrazione di appartenenza.
L. n. 240/2010, art. 6, comma 10 (secondo periodo)
Conferma che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere talune attività solo previa autorizzazione del rettore, nei limiti e con le cautele previste, ribadendo l'esigenza della preventiva valutazione di compatibilità.
Invocata dalla resistente come esimente per errore sul fatto; la Corte ha ritenuto che tale eccezione non sia sufficiente a sanare la violazione della norma che richiede la preventiva autorizzazione e non ha accolto la doglianza nel giudizio di legittimità.
D.L. n. 79/1997, art. 6, comma 1 (richiamato)
Richiamato in relazione alla proposta questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile e non ha approfondito una revisione costituzionale della disciplina in questo giudizio.
D.lgs. n. 165/2001, artt. 9 e 11
Indicate nell'ingiunzione iniziale come disposizioni violate; tuttavia il giudizio di legittimità si è concentrato sull'art. 53 e sul requisito della preventiva autorizzazione.
Massime di principio
- L'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di dipendenti pubblici deve essere preventiva: un'autorizzazione rilasciata successivamente non ha efficacia sanante rispetto alla sanzione prevista dall'art. 53, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001.
- La previsione di una "previa autorizzazione" risponde a esigenze di verifica ex ante di conflitti di interesse e di tutela dell'efficienza e imparzialità amministrativa; tale finalità rende incompatibile la convalida ex post.
- La violazione disciplinata dall'art. 53, comma 9, è di natura formale (mancanza della preventiva autorizzazione) e pertanto non si elimina automaticamente per il fatto che l'amministrazione conceda successivamente l'autorizzazione o che il privato non fosse a conoscenza dello status di dipendente pubblico dell'incaricato.
- In situazioni analoghe, il soggetto interessato dovrebbe sempre richiedere ed ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza prima di svolgere l'incarico retribuito; la mancata autorizzazione espone a sanzioni amministrative imputabili indipendentemente dall'eventuale buona fede.
- La contestazione di incostituzionalità di norme come art. 53, comma 9, richiede argomentazioni solide e valutazioni di compatibilità concreta; in assenza di tali elementi la questione può risultare manifestamente inammissibile.
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