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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18208/2020 del 02/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione in tre motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione (art. 360/1 n.5 c.p.c.): i ricorrenti contestavano che il passaggio avvenisse principalmente sulla loro particella e che la Corte avesse contraddittoriamente riconosciuto la servitù; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1052 e 2697 c.c.: si lamentava che la Corte avesse indebitamente sollevato la resistente dall'onere probatorio sulla necessità del passaggio, basandosi soprattutto sulla consulenza tecnica d'ufficio; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese: i ricorrenti sostenevano che, data la pronuncia favorevole su alcune deduzioni (es. esclusione dell'usucapione), doveva essere valutata la soccombenza reciproca e non automaticamente addebitate tutte le spese agli appellati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi ritenendo le valutazioni di merito connotate da adeguata motivazione e regolare utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio per accertamenti tecnici; ha invece accolto il terzo motivo con riguardo alle spese, rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la decisione sulle spese alla luce dell'esito parziale favorevole ai ricorrenti (esclusione dell'usucapione e parziale accoglimento di domande). Di conseguenza la sentenza di merito è stata cassata limitatamente alla materia delle spese e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La statuizione sostanziale che aveva costituito la servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. in favore della resistente è stata, in pratica, confermata.

Norme richiamate

  • art. 1052 c.c.

    La norma è stata applicata per costituire una servitù coattiva a favore del fondo che risultava relativamente intercluso: la Corte di merito ha valutato la mancanza di un accesso adeguato per i mezzi necessari all'attività produttiva e la proporzionalità del peso rispetto alle esigenze della produzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, ove siano necessarie cognizioni tecniche, la parte deve allegare i fatti e il giudice può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio per verificarne la fondatezza, senza che ciò configuri un'indebita sottrazione dell'onere probatorio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'assegnazione delle spese processuali: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato l'esito complessivo del giudizio (decisioni favorevoli e contrarie) per motivare la distribuzione delle spese; per esiti parziali favorevoli può configurarsi soccombenza reciproca o diversa ripartizione delle spese, che va motivata.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Fondamento dei motivi di cassazione: il vizio per omessa valutazione di fatto decisivo (n.5) e per violazione di norme (n.3). La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti di merito, respingendo la censura di contraddittorietà e confermando che la valutazione del merito e la fiducia nella consulenza tecnica sono materie del giudice di merito salvo vizi gravi di motivazione.

Massime di principio

  • La servitù coattiva ex art. 1052 c.c. può essere costituita quando il fondo dominante è relativamente intercluso e non dispone di un accesso adeguato per le esigenze della produzione; il giudice valuta la proporzionalità del peso rispetto ai bisogni produttivi.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è strumento valido per accertare fatti tecnici: la parte deve allegare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma il giudice può affidare al CTU l'accertamento tecnico e non viola la ripartizione dell'onere della prova se l'uso del CTU è adeguatamente motivato.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è molto limitato: non si può rimettere in discussione la sufficienza o la persuasività della motivazione di merito salvo che essa sia materialmente assente, contraddittoria in termini inconciliabili o manifestamente illogica.
  • Quando il giudizio ha esiti parziali (alcune domande accolte, altre rigettate), la decisione sulle spese richiede una motivazione specifica che consideri l'esito complessivo e la fondatezza delle tesi di ciascuna parte; in mancanza, la decisione sulle spese è cassabile e la causa va rimessa al giudice di merito per riconsiderarla.
  • La possibilità di ottenere autorizzazioni amministrative precarie (es. su suolo demaniale) non esclude necessariamente il diritto a una servitù coattiva se tali soluzioni non offrono garanzie di stabilità o idoneità alle esigenze produttive.

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