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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18207/2020 del 02/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La resistente (Servini Francesca) aveva chiesto l'accertamento e il ripristino di una servitù di veduta sulla veranda contigua alla sua abitazione, sostenendo che la chiusura della veranda da parte del ricorrente impediva l'apertura della finestra prospiciente. Il ricorrente contestò, deducendo che la veranda era parte del suo immobile adibito a ristorante già prima della divisione ereditaria e che la finestra in questione era già stata chiusa o non utilizzata, negando pertanto che si fosse costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia; inoltre eccepì la volontà contraria del proprietario comune (il padre/donante). Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la servitù e l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello.

La decisione

Il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda della Servini Francesca, ritenendo che si fosse costituita una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarò inammissibile l'appello del ricorrente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Servini Pietro Giovanni: ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove e ha confermato che, al momento della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi (finestra libera da sbarramenti e usata in occasione della chiusura dell'attività) indicava la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.; ha inoltre osservato che non era stata provata una manifestazione contraria di volontà del donante. Il ricorso è stato integralmente respinto; non si è pronunciato sulle spese in favore dell'intimata, che non ha svolto difesa; è stata annotata la questione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    La Corte interpreta l'art. 1062 c.c. nel senso che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis quando, al momento della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi presenti opere o segni manifesti e univoci che integrano de facto il contenuto della servitù; sono richiesti l'origine comune dei fondi, opere visibili e permanenti e l'assenza di una manifestazione di volontà contraria del proprietario comune.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    Richiamato nei motivi di ricorso e nell'analisi della motivazione: la Corte osserva i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione, ricordando che la mera insufficienza della motivazione non è più sindacabile se non assume i caratteri dell'anomalia rilevante ex lege.

  • art. 348-bis e 348-ter c.p.c.

    Norme procedurali richiamate per l'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello e per il ricorso in Cassazione ex articolo 348-ter c.p.c.

  • art. 111 Cost. (comma 6)

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e non ha ravvisato una violazione costituzionalmente rilevante della motivazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    La sentenza dà atto dell'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul contributo per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce automaticamente quando, al momento della separazione di un fondo unico, lo stato dei luoghi manifesta in modo oggettivo e permanente l'esistenza di una relazione di subordinazione tra le porzioni immobiliari (opere visibili, uso consolidato).
  • L'effettivo esercizio della servitù prima della separazione è una prova molto significativa e, se accertato, avvalora la costituzione della servitù ope legis.
  • La volontà contraria del proprietario comune può impedire la costituzione della servitù, ma deve essere provata in modo chiaro; non è sufficiente l'asserzione generica della sua esistenza.
  • In Cassazione è difficile ribaltare le valutazioni di fatto dei giudici di merito: i vizi di motivazione sono sindacabili solo se assumono i caratteri dell'anomalia (mancanza assoluta di motivazione, contraddizione insanabile, motivazione incomprensibile).
  • Quando si valuta una pretesa servitù in casi di frazionamento o donazione, occorre concentrarsi su prove documentali e materiali dello stato dei luoghi al momento della separazione e su elementi che dimostrino l'uso concreto e continuo della servitù.

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