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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18199/2020 del 02/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Loprete Domenica ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del defunto coniuge Galli Franco e la richiesta di divisione dell'asse ereditario. La ricorrente sosteneva di essere stata lesiva della sua quota di legittima (50%) dalle disposizioni testamentarie e di avere diritto alla metà dei beni caduti in successione e all'usufrutto sulla casa familiare; inoltre aveva contestato la validità della rinuncia al legato in sostituzione di legittima. I convenuti avevano eccepito carenze istruttorie e di allegazione da parte della ricorrente, deducendo anche che la stessa avesse accettato il legato e non avesse accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano insufficiente valutazione delle allegazioni e delle prove addotte dalla ricorrente (in particolare i motivi 3 e 4), ha cassato la sentenza della Corte d'Appello per carenze di motivazione e omissioni (compresa la mancata risposta a specifica censura sull'attribuzione della nuda proprietà), ha inoltre ravvisato errore nella valutazione percentuale dell'usufrutto (applicazione dei coefficienti del DPR n.131/1986). Per tali ragioni la decisione è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame, con indicazione dei principi di diritto cui attenersi. Le questioni relative alle spese di lite sono rimandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 564 cod. civ.

    L'imputazione ex art.564 è un'operazione contabile finalizzata a verificare l'effettiva lesione della legittima; il legittimario ha l'onere di indicare gli elementi che compongono il relictum e il donatum ma non è obbligato a fornire in citazione una precisa quantificazione numerica dei valori quando l'assetto patrimoniale è sufficientemente delineato; può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della prova che impone alla parte che deduce fatti costitutivi o negativi fondanti il proprio diritto di allegare e provare; la Corte conferma che anche fatti negativi, se fondamento della domanda, richiedono prova

  • art. 2729 cod. civ.

    Presunzioni: la Corte ammette l'uso di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti per dimostrare la consistenza dell'asse e la lesione della legittima

  • art. 785 c.p.c.

    Riferimento relativo alla divisione giudiziale: la Corte rileva che la domanda di divisione può essere valutata anche in funzione dell'esito dell'azione di riduzione e che l'omissione di disporre la divisione va valutata alla luce delle risultanze istruttorie

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di motivare e di rispondere alle censure principali: la Corte ha ritenuto sussistente la violazione per mancata pronuncia su specifica censura relativa alla qualificazione della nuda proprietà

  • DPR n. 131/1986

    artt. 46 e 48 e tabella allegata

    Per la determinazione del valore dell'usufrutto va usata la disciplina (coefficienti e metodo di capitalizzazione) del DPR n.131/1986; la Corte corregge la valutazione del giudice di merito che aveva usato una percentuale errata (45% invece del corretto 42% per l'età rilevata)

  • DPR n. 643/1972

    art. 45 e art. 43 (richiamati)

    Principi storici sulla valutazione dell'usufrutto e della nuda proprietà; la Corte richiama il criterio di conversione in annualità e capitalizzazione del valore dell'usufrutto, poi recepito nel DPR n.131/1986

  • art. 164 c.p.c.

    Riferimento alla possibile nullità della citazione per difetto degli elementi necessari (n.4 art.163): la Corte segnala che omissioni nella specificazione degli elementi patrimoniali possono, in casi estremi, integrare vizio della citazione ma che non sempre il silenzio esclude la decisione sulla domanda se gli elementi emergono in istruttoria

  • art. 163 c.p.c.

    Requisiti della citazione; la Corte osserva che la mancata specificazione degli elementi patrimoniali può incidere sul thema decidendum ma va valutata alla luce delle risultanze processuali

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiama la proposta del relatore sulla definizione ma la Corte applica le Sezioni Unite sul deposito delle notifiche telematiche e gli adempimenti per evitare l'improcedibilità

  • legge n. 53/1994

    art. 9 commi 1-bis e 1-ter

    La Corte ricorda il deposito dell'asseverazione di conformità della relata di notifica telematica entro termini che evita la declaratoria di improcedibilità in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • DM n. 55/2014

    Norme di liquidazione dei compensi e delle spese di lite; la questione è ritenuta assorbita ma la Corte richiama che, quando più intimati sono assistiti dallo stesso difensore, la liquidazione deve tener conto dell'assistenza plurima

Massime di principio

  • Il legittimario che agisce in riduzione deve allegare gli elementi che consentono di ricostruire il relictum e il donatum; non è però sempre necessario indicare in citazione valori matematici precisi dei singoli beni se l'assetto patrimoniale è sufficientemente delineato dalle allegazioni e dalle prove.
  • La prova della lesione della quota può essere fornita anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; una volta emerse presunzioni rilevanti, il giudice deve, se necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione dei beni.
  • L'imputazione ex art.564 c.c. è un calcolo contabile successivo all'allegazione degli elementi patrimoniali e non una condizione sospensiva dell'azione; la sua mancata esecuzione non deve automaticamente condurre al rigetto se l'istruttoria permette comunque la verifica della lesione.
  • L'omessa specificazione in citazione di beni o donazioni non preclude necessariamente la decisione sul merito se la loro esistenza emerge dagli atti o è oggetto di contestazione specifica: il giudice può procedere alle operazioni di riunione fittizia nei limiti delle preclusioni processuali.
  • In appello la parte non può in generale introdurre nuovi elementi patrimoniali che violino le preclusioni, salvo che tali elementi risultino già dagli atti o siano specificamente contestati dalle controparti con sufficiente precisione.
  • Per la valutazione dell'usufrutto va applicata la disciplina normativa vigente alla data dell'apertura della successione (DPR 131/1986 e relativi decreti), utilizzando i coefficienti e il metodo di capitalizzazione previsti.
  • Proceduralmente, il deposito tempestivo dell'asseverazione di conformità della relata di notifica telematica (in linea con le Sezioni Unite) evita la declaratoria di improcedibilità del ricorso per vizio formale delle notifiche telematiche.

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