Cassazione Civile, Sentenza n. 18197/2020 del 02/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa ereditaria relativa alla nullità dei testamenti olografi dei coniugi Allegria Giuseppe e Insaudo Angela. L'attore (poi erede Giovanni, proseguito in giudizio da Allegria Angela nata 12/03/1983) aveva fatto valere che le due schede testamentarie, redatte lo stesso giorno e con identico contenuto, costituivano l'esecuzione di un "patto successorio" illecito (vietato), pertanto nulli. Il Tribunale di Ragusa aveva accolto la domanda, ritenendo che i due testamenti fossero espressione di un patto successorio istitutivo. Le eredi di Gino Salvatore (tra cui la ricorrente Cristina) avevano impugnato la sentenza, censurando tra l'altro la presunzione di vincolo basata sulla contemporaneità, identità di contenuto e forma dei testamenti, chiedendo che si richiedesse la forma scritta per provare un accordo con efficacia vincolante, e contestando l'applicabilità dell'art. 589 c.c. (testamento congiuntivo) al caso di schede separate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Allegria Cristina. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità (la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per non averlo adeguatamente rapportato alla ratio decidendi del tribunale). Sul merito, la Suprema Corte ha confermato i principi secondo cui: i testamenti simultanei redatti in atti separati sono autonomi e non rientrano nel divieto dell'art. 589 c.c.; tuttavia tali testamenti possono essere nulli se risultano l'esecuzione di un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.; l'esistenza del patto successorio illecito può essere provata con qualsiasi mezzo, comprese prove per presunzioni, e non è necessario che l'accordo risulti da atto scritto o dal testamento come "motivo" della disposizione. Il terzo motivo (riguardante art. 589 c.c.) è stato dichiarato inammissibile perché la nullità è stata ritenuta non per violazione di tale norma, ma per esecuzione di un impegno avente ad oggetto un patto successorio vietato. Il ricorso è quindi rigettato; le spese di giudizio sono compensate e la ricorrente è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato come previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
art. 589 c.c.
non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca
La Corte precisa che l'art. 589 c.c. si applica al testamento congiuntivo (un unico atto fatto da più persone). I testamenti simultanei redatti in atti separati non rientrano nel divieto dell'art. 589 e conservano autonomia; tuttavia possono essere nulli se sono esecuzione di un patto successorio vietato.
art. 458 c.c.
Riferimento al divieto dei patti successori. La Corte conferma che disposizioni testamentarie, pur formalmente separate, possono nascondere un patto successorio vietato quando costituiscono l'esecuzione di un accordo vincolante tra i testatori.
art. 2727 c.c.
Norma citata nel ricorso in relazione alle regole sulla prova (presunzioni), ma la Corte non ha ritenuto che impedisca la formazione della prova del patto successorio mediante presunzioni.
art. 2729 c.c.
Richiamata dalla ricorrente con riguardo all'onere di prova per atti che riguardano immobili. La Corte ha comunque statuìto che l'illiceità del patto successorio può essere provata con qualsiasi mezzo, quindi non si esclude l'uso di presunzioni anche se sono coinvolti beni immobili.
art. 626 c.c.
Richiamato come riferimento sul "motivo determinante" della disposizione testamentaria: la Corte osserva che per dimostrare un patto successorio illecito non è necessario che l'accordo risulti come "motivo" impresso nel testamento.
art. 1372 c.c.
Citando la norma sui contratti che richiedono forma scritta, la ricorrente sosteneva che l'accordo doveva risultare in forma scritta. La Corte ha ritenuto che, pur se un accordo dovesse avere forma scritta per essere valido tra le parti, la prova dell'esistenza del patto successorio illecito può essere fornita con qualsiasi mezzo probatorio.
art. 1350 c.c.
Richiamato nella doglianza circa l'onere formale degli accordi che riguardano beni immobili; la decisione ha però privilegiato la possibilità di prova libera dell'illegittimità del patto successorio.
art. 1417 c.c.
Richiamato per analogia in tema di prova della simulazione: così come la simulazione può essere dimostrata con qualunque mezzo, anche l'illiceità di un patto successorio può essere provata liberamente.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata nella censura relativa a presunta violazione di legge; la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e non ha accolto il rilievo.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma processuale richiamata in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale maggior versamento a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- I testamenti simultanei redatti in atti separati sono in linea di principio validi e autonomi rispetto al divieto dell'art. 589 c.c.; l'utilizzo dello stesso giorno o contenuti identici non determinano automaticamente l'applicazione dell'art. 589.
- Tuttavia, anche testamenti separati possono essere nulli se risultano essere l'esecuzione di un "patto successorio" illecito: la sostanza dell'accordo tra i testatori può configurare il divieto dell'art. 458 c.c.
- L'esistenza di un patto successorio illecito può essere provata con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni e le prove induttive; non è necessario che l'accordo risulti da un atto scritto o che il testamento lo indichi come "motivo" della disposizione.
- Nel giudizio d'appello le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di primo grado; doglianze generiche o apodittiche possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
- Quando si sospetti un patto successorio, va valutata la complessiva cornice fattuale (contemporaneità, identità di contenuti, disposizioni ricorrenti e sostituzioni) per verificare se sussista un accordo vincolante e non semplici atti autonomi.
- Per prevenire contestazioni, chi redige testamento dovrebbe rendere chiara l'autonomia della propria volontà testamentaria (espressa separatamente e, se opportuno, con riferimenti a intenzioni individuali) per evitare che analogie formali o di contenuto siano interpretate come patto illecito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18198/2020 del 02/09/2020
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18199/2020 del 02/09/2020
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18200/2020 del 02/09/2020
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18206/2020 del 02/09/2020
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18207/2020 del 02/09/2020
- Sentenza civile · 2 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18208/2020 del 02/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →