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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04828/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la deliberazione assembleare del 12 novembre 2009 che aveva disposto l'automazione del cancello carraio condominiale, sostenendo che: a) la decisione fosse nulla o annullabile perché adottata con maggioranza ordinaria mentre avrebbe richiesto le maggioranze qualificate (art. 1136 c.c., comma 4) trattandosi di innovazione/manutenzione straordinaria che serviva solo ad alcuni condomini (proprietario del piano terra, box sovrastanti e negozi) e dunque doveva essere decisa dall'assemblea ristretta; b) la ripartizione delle spese prevista dalla delibera fosse viziata o non conforme ai criteri legali, con contestazione anche di un cambiamento a maggioranza semplice dei criteri di riparto. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'azione qualificando il cancello come parte comune e ritenendo legittima la deliberazione; identica decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello. In cassazione le ricorrenti hanno insistito sulla straordinarietà dell'intervento e sulla necessità delle maggioranze qualificate nonché su vizi relativi al riparto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'automazione del cancello non sia stata dimostrata come intervento di "notevole entità" ai sensi dell'art. 1136, comma 4 c.c.; l'importo deliberato (euro 3.300 oltre IVA) e la mancata prova di una rilevanza economica tale da integrare la "notevole entità" hanno giustificato l'approvazione a maggioranza semplice; 2) l'appello e il giudice di merito hanno correttamente qualificato l'opera come non straordinaria nella misura necessaria a richiedere maggioranze qualificate e il cancello come parte comune; 3) le doglianze sulla ripartizione delle spese non erano state dedotte come vizio autonomo in primo grado e, pertanto, il giudice d'appello non ha errato a non pronunciarsi su questioni che non erano state adeguatamente prospettate in primo grado. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c., comma 4

    Stabilisce che alcune riparazioni/innovazioni di "notevole entità" richiedono maggioranze maggiori; la Corte ha ritenuto che la norma si applichi solo se provata la "notevole entità" e che tale valutazione rimanga di merito, valutando importo, rapporto con il valore dell'edificio e onere pro capite

  • art. 1120 c.c., comma 2, n. 1

    Riguarda le innovazioni e i limiti all'esercizio dei singoli condomini; richiamata nel quadro delle norme sul regime delle parti comuni e delle innovazioni

  • art. 1108 c.c., comma 2

    Disciplina la comunione e la destinazione delle parti comuni; richiamata nella valutazione della qualifica del cancello quale parte comune

  • art. 31, comma 1, lett. b, legge 457/1978

    Richiamata tra le disposizioni relative a lavori e innovazioni edilizie, inquadrando la nozione di interventi relativi ai servizi tecnologici

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 3, lett. b

    Definizione di "manutenzione straordinaria" (opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali e per integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici); usata per definire i requisiti di straordinarietà ma non sufficiente da sola a configurare "notevole entità" ai fini dell'art. 1136 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in rapporto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione perché le questioni sulla ripartizione non erano state dedotte in primo grado

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Richiamati in relazione ai parametri di censura in cassazione; la Corte ha osservato che i motivi indicati dai ricorrenti non configuravano profili di violazione processuale tali da giustificare l'annullamento, menzionando in particolare la mancata rilevanza di argomenti sollevati solo in appello

  • art. 1123 c.c.

    Norma sul criterio legale di ripartizione delle spese per le parti comuni; la Corte ha richiamato che qualsiasi contestazione dei criteri di riparto doveva essere proposta in primo grado per essere valutata

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Disposizione in materia di contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale applicazione di un ulteriore contributo da parte delle ricorrenti in caso di presupposti

Massime di principio

  • Un intervento su parti comuni (es. cancello carraio) può essere approvato con maggioranza semplice se non risulta provata la "notevole entità" dell'opera ai sensi dell'art. 1136, comma 4 c.c.; l'ammontare economico va valutato in relazione al valore dell'edificio e all'onere pro capite
  • La qualificazione formale dell'intervento come "manutenzione straordinaria" (secondo d.P.R. 380/2001) non determina automaticamente l'obbligo di maggioranze qualificate: è necessario dimostrare la rilevanza economica/entitativa prevista dall'art. 1136 c.c.
  • Se si vuole ottenere la pronuncia di nullità o annullabilità di una delibera per vizio di forma o per errato criterio di riparto, tali vizi devono essere dedotti espressamente in primo grado; questioni sollevate per la prima volta in appello possono essere non esaminate
  • La valutazione della "notevole entità" è rimessa al giudice di merito e ha carattere discrezionale; la Corte di cassazione sindaca la corretta applicazione del principio ma non sostituisce tale valutazione se motivata
  • Per contestare la validità di una deliberazione in tema di riparto delle spese, è importante specificare e documentare il vizio (es. cambiamento dei criteri legali, mancanza di più preventivi se rilevante) già nella fase introduttiva del giudizio
  • Quando l'innovazione interessa in concreto tutti i condomini o la parte comune, l'argomento che l'intervento "serve solo ad alcuni" va provato; in assenza di tale prova l'assemblea ordinaria può legittimamente deliberare

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