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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19410/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, fondato dall’Ufficio su indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente e su versamenti in contanti ritenuti imponibili. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo: 1) nullità/inesistenza della notifica dell’avviso per vizi della relata, con conseguente inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo; 2) violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; 3) illegittimità, dopo Corte cost. n. 228/2014, della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 anche nei confronti di un soggetto non imprenditore; 4) errata valutazione delle prove, perché le dichiarazioni di funzionari bancari e un prospetto riepilogativo avrebbero dimostrato la riferibilità dei movimenti a operazioni non imponibili, superando la presunzione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica dell’avviso di accertamento, anche se affetta da vizi, è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente impugna tempestivamente l’atto e ne contesta il contenuto; ha respinto il secondo motivo perché, per gli accertamenti in tema di IRPEF non armonizzata basati su indagini bancarie, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; ha rigettato terzo e quarto motivo osservando che, per i versamenti sui conti correnti, l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 mantiene una presunzione legale a carico del contribuente, il quale deve fornire prova analitica della estraneità dei singoli movimenti a fatti imponibili, prova che nel caso concreto è stata ritenuta non raggiunta dal giudice di merito. La Corte ha inoltre escluso qualunque vizio motivazionale rilevante in cassazione, trattandosi di valutazioni di fatto non sindacabili nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la notifica dell’avviso di accertamento; la Corte non ravvisa nullità insanabile.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche per la notifica dell’avviso di accertamento, atto sostanziale, se il contribuente ha comunque avuto conoscenza dell’atto e lo ha impugnato tempestivamente.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Le notificazioni dell’avviso di accertamento seguono, per rinvio, le regole del processo civile, con applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria.

  • L. 20 novembre 1982 n. 890

    Richiamata in relazione alle formalità di notificazione dell’atto impositivo.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212

    Non è configurato un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per accertamenti IRPEF basati su indagini bancarie, perché la garanzia generale vale per i tributi armonizzati o nei casi specificamente previsti.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Per i versamenti sui conti correnti opera una presunzione legale di imponibilità, superabile solo con prova contraria analitica dei singoli movimenti; dopo Corte cost. n. 228/2014 resta fermo tale regime per i versamenti, mentre il problema dei prelevamenti riguarda altro profilo.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Citato nel ragionamento sulla prova presuntiva in materia tributaria.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Citato per il tema delle presunzioni e dell’utilizzo di elementi indiziari nell’accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare il convincimento del giudice anche sulla base di un solo elemento purché grave e preciso.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori nel processo tributario e alla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude un suo vizio applicativo, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il giudice di merito ha valutato le risultanze senza violare le regole legali di prova.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il perimetro dei motivi di ricorso esaminati; il controllo motivazionale è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha eliminato la presunzione relativa ai prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi/professionisti, ma non incide sulla presunzione riferita ai versamenti.

  • Sez. U, n. 24823/2015

    Ha chiarito che il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non sussiste per i tributi non armonizzati; per quelli armonizzati la violazione può comportare invalidità se il contribuente indica le difese che avrebbe potuto svolgere.

  • Sez. U, n. 19854/2004

    La nullità della notifica dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo se il contribuente propone ricorso e l’atto è conosciuto entro i termini decadenziali.

  • Sez. U, n. 14916/2016

    L’inesistenza della notifica è ipotesi eccezionale, limitata alla totale mancanza dell’atto o all’assenza degli elementi costitutivi essenziali della notificazione.

Massime di principio

  • Nell’accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i versamenti sui conti correnti del contribuente costituiscono una presunzione legale di imponibilità che resta a suo carico fino a prova contraria specifica e analitica per ciascuna movimentazione.
  • La prova contraria alla presunzione bancaria non può essere generica o meramente assertiva: il contribuente deve dimostrare, per ogni singolo movimento contestato, la sua estraneità a operazioni imponibili o la sua diversa giustificazione fiscale.
  • La notifica dell’avviso di accertamento, anche se viziata, non è automaticamente inesistente né invalida l’atto quando il destinatario ne abbia comunque avuto piena conoscenza e lo abbia tempestivamente impugnato, poiché opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è un obbligo generalizzato per tutti gli accertamenti tributari: per i tributi non armonizzati sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove; il sindacato sulla motivazione è limitato al controllo della sua non apparenza, non contraddittorietà radicale o manifesta illogicità nei limiti del minimo costituzionale.
  • La presunzione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, quanto ai versamenti, si applica anche al professionista o lavoratore autonomo; la declaratoria di illegittimità costituzionale incide soltanto sull’equiparazione relativa ai prelevamenti.
  • Le dichiarazioni testimoniali o dei funzionari bancari possono essere apprezzate dal giudice di merito, ma non sono di per sé decisive se non dimostrano in modo univoco la corrispondenza tra prelievi e versamenti o la riferibilità delle somme a operazioni non imponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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