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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31446/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era una mera reiterazione di censure già respinte in appello e che il secondo motivo mirava a una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina. Con il primo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto con strappo, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 624-bis c.p. anziché nell'art. 628 c.p. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedendo una diversa valutazione degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello, quindi inammissibili in sede di legittimità perché diretti a ottenere una nuova lettura del compendio fattuale, preclusa alla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come fattispecie di rapina, ritenuta correttamente integrata dai giudici di merito e non riqualificabile in furto con strappo.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicata dal ricorrente come fattispecie alternativa di furto con strappo; la Corte esclude la sua configurabilità nel caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso privo di specificità, perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello.

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Usata a sostegno del principio per cui in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confutare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte e disattese in appello.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la ricostruzione del compendio probatorio è riservata al giudice di merito.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando presuppone una diversa lettura dei fatti già compiutamente esaminata e logicamente motivata dal giudice di appello.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di una critica argomentata alla decisione impugnata, integra causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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