Sentenza n. 5361/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5981/2024, RG n. 7620/2022, resa in data 21 settembre 2024 dal Tribunale di Napoli e pubblicata in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5981/2024, passata in giudicato, relativa al risarcimento per successione illegittima di contratti a termine e alla progressione retributiva per anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Il giudicato aveva riconosciuto, per l’illegittima successione dei contratti a tempo determinato, un risarcimento pari a due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; aveva inoltre dichiarato il diritto alla progressione retributiva corrispondente all’anzianità effettivamente maturata e condannato il Ministero al pagamento di € 2.300,24, oltre agli accessori indicati. Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione, costituita con atto di stile, non ha contestato l’inadempimento allegato.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente e potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente. Accoglie anche la richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma aggiuntiva nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da quel momento la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese successive relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori funzionali all’introduzione dell’ottemperanza sono ricomprese nella liquidazione delle spese del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive non satisfattive intraprese al di fuori dell’ottemperanza. Le spese del giudizio sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione al difensore antistatario. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è fissato in € 1.000,00, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato quando l’Amministrazione non abbia adempiuto, circostanza documentata e non contestata nel caso concreto.
art. 114 c.p.a.
in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del sopra richiamato dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La somma coercitiva può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notifica della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza spetta alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
L’esperimento dell’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale è giustificato, nel caso considerato, dopo la scadenza del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione statale non esegue un giudicato e il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali è scaduto, il creditore può esperire il giudizio di ottemperanza; la mancata contestazione dell’inadempimento, insieme alla documentazione prodotta, può fondare l’accertamento dei presupposti per l’intervento del giudice.
- In accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e all’attivazione della parte interessata.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato; scaduto il termine, la parte deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli accessori già risultanti dal giudicato, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece poste a carico dell’Amministrazione le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive scelte dal creditore al di fuori dell’ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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