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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29792/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti del condominio per il corrispettivo di lavori edili. La curatela fallimentare, munita di quel titolo, ha intimato precetto a uno dei condomini per il pagamento della quota di debito ritenuta a lui imputabile, in base ai millesimi di partecipazione. Il condomino ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., contestando l’importo preteso perché superiore alla sua effettiva quota; in primo grado l’opposizione è stata accolta solo parzialmente, e in appello il debito è stato rideterminato in misura inferiore. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che il condominio sarebbe stato litisconsorte necessario perché l’azione del creditore verso il condomino sarebbe surrogatoria; 2) nullità per violazione del contraddittorio e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe quantificato d’ufficio il debito in modo diverso da quello azionato; 3) omesso esame della doglianza relativa alla mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Un secondo ricorrente ha invece rinunciato al ricorso prima della camera di consiglio.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al soggetto che ha rinunciato al ricorso, senza statuire sulle spese in quel rapporto. Quanto al ricorso dell’altro condomino, lo rigetta. La Corte esclude che vi fosse litisconsorzio necessario con il condominio, perché l’azione esecutiva del creditore è diretta contro il singolo condomino in quanto debitore parziario, non un’azione surrogatoria. Ritiene inoltre infondato il motivo sulla rideterminazione del debito, osservando che in opposizione all’esecuzione il condomino ha l’onere di allegare e provare la diversa entità della quota a lui imputabile; la quantificazione operata dal giudice di merito, fondata su documentazione e su apprezzamento di fatto, è considerata corretta e motivata. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non descrive adeguatamente la deduzione svolta nei precedenti gradi né trascrive in modo sufficiente gli atti rilevanti. Viene anche disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Rimedio utilizzato per contestare l’esecuzione; nel caso concreto l’opposizione serve a verificare il limite quantitativo della pretesa azionata contro il singolo condomino.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, non essendosi costituita la parte intimata, comporta l’estinzione del giudizio in parte qua senza statuizioni sulle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo ferma la correttezza del dispositivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio con il condominio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l’asserita pronuncia ultra o extra petita nella quantificazione del debito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme agli altri vizi processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l’uso delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La Corte lo colloca nel contesto della pretesa del creditore condominiale verso il singolo condomino e ne esclude l’effetto di rendere necessario il litisconsorzio con il condominio nel giudizio di opposizione esecutiva.

  • art. 183 c.p.c.

    La censura sulla mancata concessione dei termini è respinta perché non adeguatamente specificata e documentata nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal singolo condomino contro il precetto fondato su titolo ottenuto dal creditore nei confronti del condominio, non sussiste litisconsorzio necessario con il condominio: la controversia riguarda il rapporto tra creditore procedente e condomino intimato, cioè la misura della quota esigibile in sede esecutiva.
  • Il creditore munito di titolo contro il condominio può agire esecutivamente contro il singolo condomino per la quota di debito a lui imputabile in base al criterio di parziarietà delle obbligazioni condominiali; l’azione non è qualificabile come surrogatoria quando si tratti di esecuzione fondata su titolo già formatosi.
  • Nell’opposizione all’esecuzione avente a oggetto la quota condominiale, grava sul condomino opponente l’onere di allegare e provare che la propria responsabilità sia inferiore a quella richiesta dal creditore, tenendo conto dei pagamenti già effettuati e della documentazione pertinente.
  • La determinazione del quantum effettivamente esigibile dal singolo condomino, quando dipende dalla ripartizione della debitoria condominiale e dai pagamenti già intervenuti, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti di legge.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce un error in procedendo, occorre indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e il contenuto delle doglianze svolte nei gradi precedenti, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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