Cassazione Penale, Sentenza n. 18450/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del GUP del 22/02/2023. Il difensore ha invocato: (i) applicazione dell'art. 585, comma 1-bis (termine maggiorato per l'imputato dichiarato assente) perché la sentenza riportava l'intestazione "assente"; (ii) mancato deposito della traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato, con conseguente sospensione del decorso del termine fino alla notifica dell'avviso di deposito della traduzione; (iii) validità del mandato/ procura speciale allegato all'atto di appello telematico; in subordine è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il conferimento della procura speciale per la richiesta del rito abbreviato fa considerare l'imputato presente ex art. 420, comma 2-ter, per cui l'ulteriore termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis si applica solo agli imputati effettivamente dichiarati assenti (non a quelli rappresentati dal procuratore speciale). La Corte ha inoltre escluso rilievo alla dicitura "assente" in intestazione, valorizzando il fatto che l'imputato aveva conferito procura speciale e che quindi era consapevole e rappresentato. Quanto alla traduzione, la Corte ha osservato che l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato era stata già esercitata mediante il conferimento del mandato speciale al difensore dopo il deposito della sentenza, per cui l'impugnazione del procuratore speciale (sebbene tardiva) ha assorbito la facoltà dell'imputato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede un termine aggiuntivo di 15 giorni per impugnare per l'imputato dichiarato assente; la Corte interpreta la norma come applicabile esclusivamente all'imputato effettivamente assente, non al rappresentato da procuratore speciale
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'imputato che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale è considerato presente; la Corte ne trae la conseguenza che la presenza del procuratore speciale esclude l'applicabilità del prolungamento del termine per l'impugnazione riservato agli assenti
art. 585 e correlati del cod. proc. pen. (richiamati)
La Corte utilizza l'ordinamento degli artt. processuali sul rito abbreviato e le impugnazioni per giustificare differenze di trattamento fra l'imputato assente e l'imputato rappresentato da procuratore speciale
art. 3 Cost.; art. 24 Cost.; art. 111 Cost.
Richiamati in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta; la Corte ritiene che la norma processuale non violi i principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo, atteso il diverso status giuridico e i benefici dei riti alternativi
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 1 n. 35703/2019, Sez. 2 n. 3792/2019, ecc.)
La Corte richiama precedenti che riconoscono al procuratore speciale la funzione di rappresentanza come esercizio dei poteri ex artt. 1387 e ss. cod. civ., e che in casi analoghi l'incarico al difensore dopo il deposito della sentenza può assorbire l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato
Massime di principio
- La procura speciale conferita a un difensore per richiedere i riti alternativi fa considerare l'imputato "presente" ai fini processuali: quindi non si applica automaticamente il termine aggiuntivo previsto per gli "assenti"
- La dizione "assente" in intestazione della sentenza non è decisiva se risulta che l'imputato ha conferito procura speciale e ha partecipato alla decisione tramite il suo rappresentante
- Se la notifica della traduzione non è ancora avvenuta, l'impugnazione autonoma dell'imputato decorre dalla notifica dell'avviso di deposito della traduzione; tuttavia, un mandato speciale successivo conferito al difensore può dimostrare che l'imputato ha comunque esercitato la propria facoltà di impugnazione, assorbita poi dall'atto del procuratore speciale
- Le differenze di trattamento tra imputato "assente" e imputato rappresentato da procuratore speciale sono giustificabili in ragione della diversa posizione giuridica e dei benefici/funzioni dei riti alternativi; le censure di legittimità costituzionale su tale punto sono difficilmente accolte se la norma risulta ragionevole e bilanciata
- Per evitare rischi di decadenza o di inammissibilità, chi conferisce procura speciale per riti alternativi dovrebbe assicurarsi del tempestivo deposito e della notifica degli atti essenziali (es. traduzione) e curare i termini telematici per l'impugnazione
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