Cassazione Penale, Sentenza n. 24039/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Mancuso per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish (con ruolo di 'palo' e incasso dei corrispettivi) e aveva rideterminato la pena, revocando il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario. Due motivi: (1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla affermazione della responsabilità e sul trattamento sanzionatorio (contestazione della attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e della misura delle attenuanti generiche); (2) illegittimità della revoca del beneficio della non menzione operata dalla Corte d'Appello, in assenza di appello da parte dell'organo dell'accusa e non essendosi trattato di commissione di un successivo delitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio), ritenendo che si trattasse di una valutazione di merito rimessa al giudice di merito e che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata; ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che revocava il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, eliminando tale statuizione perché la revoca non poteva essere adottata d'ufficio dall'appello se non sussisteva la fattispecie prevista dall'art. 175, comma 3, cod. pen. (commessione di nuovo delitto) o se non fosse intervenuto appello della pubblica accusa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto necessario sindacare la valutazione del concorso, essendo questione di merito adeguatamente motivata dal giudice di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa alle sanzioni per detenzione ai fini di spaccio; la Corte d'Appello ha tenuto conto della tipologia e dell'organizzazione dell'attività di spaccio per modulare la pena e limitare le attenuanti generiche sotto il massimo.
art. 27 Cost.
Riferimento ai principi di individualizzazione della pena; utilizzato per giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio complessivo operato dal giudice di merito.
art. 175 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio che l'ordine di non fare menzione può essere revocato solo ove sussista la causa prevista (commessione successiva di altro delitto ai sensi del comma 3) e che la revoca per fatti anteriori rilevabili al tempo del primo giudizio non può essere disposta d'ufficio in appello senza impugnazione della parte pubblica, altrimenti si viola il divieto di reformatio in peius.
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata come criterio per la valutazione delle circostanze da cui il giudice può valutare l'ordine di non menzione; la Corte ricorda che il giudice di primo grado valuta le circostanze ai fini dell'eventuale non menzione.
art. 168 cod. pen.
Richiamato per spiegare che la revoca della sospensione condizionale è atto dichiarativo in casi previsti dalla legge (comma primo e terzo) e può essere disposto d'ufficio ove ricorrano le ipotesi previste.
Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1988 n. 304
Citata per ricordare che il divieto di concedere ulteriori non menzioni per condanne anteriormente commesse è stato qualificato dalla Corte Costituzionale, con effetti interpretativi relativi all'applicazione dell'art. 175 comma 1.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità del riconoscimento operato da forze di polizia e la valutazione probatoria in generale sono questioni di merito: la Cassazione non rientra nel sindacato di merito se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata.
- Il giudice di merito può modulare l'entità delle attenuanti generiche al di sotto del massimo se ritiene prevalenti elementi ostativi (es. tipo di stupefacente, grado di organizzazione dell'attività di spaccio); ciò non costituisce di per sé vizio di legge.
- La revoca dell'ordine di non menzione inserito nella sentenza di primo grado non può essere disposta d'ufficio in appello se basata su circostanze anteriori al giudizio originario e in assenza di impugnazione della parte pubblica, pena la violazione del divieto di reformatio in peius.
- La revoca dell'ordine di non menzione opera d'ufficio e deve essere disposta anche in assenza di impugnazione dell'accusa solo quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 175 comma 3 (commessione successiva di un altro delitto), perché in tal caso la revoca ha natura meramente dichiarativa.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe eccepire tempestivamente il vizio di reformatio in peius e, se opportuno, richiedere l'eliminazione della statuizione di revoca della non menzione, mentre per le questioni di prova è strategicamente difficoltoso ottenere la riforma in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti.
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