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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23601/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liberazione anticipata per il periodo di detenzione agli arresti domiciliari dal 13/06/2019 al 13/06/2020; il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che non è stato valutato correttamente il comportamento complessivo durante il periodo domiciliare e che non è stata verificata la partecipazione al trattamento rieducativo. In particolare contesta che il Tribunale si è soffermato solo sulla mancata preventiva comunicazione del rientro della convivente e sulla visita non autorizzata di un amico (testimone di Geova).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il rigetto del reclamo, avendo considerato le visite e la presenza non autorizzata della convivente e rilevando che il ricorrente non aveva sempre chiesto le preventive autorizzazioni richieste per il regime domiciliare. Le giustificazioni fornite non hanno scalfito la determinazione del Tribunale sul fatto che, per gli arresti domiciliari, la puntuale comunicazione di circostanze rilevanti è essenziale per i controlli e per valutare la partecipazione al trattamento. Altri rilievi della difesa, riguardanti la valutazione complessiva del comportamento, non erano stati previamente dedotti in sede di reclamo e, in ogni caso, risultavano generici e non idonei a contrastare la reiterazione degli episodi contestati. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel regime di detenzione domiciliare la comunicazione preventiva di rientri, visite e della presenza di conviventi è essenziale: la loro omissione può pregiudicare la concessione di benefici come la liberazione anticipata.
  • Le giustificazioni fornite in appello devono essere tali da smentire fatti accertati in sede di merito; ricostruzioni rivalutative e generiche difficilmente riescono a ribaltare valutazioni sul comportamento reiterato.
  • In sede di cassazione non si possono sollevare argomenti nuovi che non siano stati previamente dedotti e discussi nel grado di merito (principio di sindacabilità limitata dei fatti non contestati nei gradi precedenti).
  • Per ottenere benefici basati sulla partecipazione al trattamento rieducativo è necessario documentare concretamente tale partecipazione e fornire indicatori positivi specifici, non solo affermazioni generiche sul buon comportamento.
  • Le violazioni procedurali relative al regime di esecuzione (mancata autorizzazione per visite o presenza di terzi) sono valutate con rilievo significativo ai fini della concessione di vantaggi premiali.

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