Cassazione Penale, Sentenza n. 31803/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario deduceva un unico motivo fondato sull\'esistenza di un errore di fatto ai sensi dell\'art. 625-bis c.p.p., in relazione ai motivi di ricorso già presentati nell\'interesse del Cappoli con riferimento all\'art. 99 c.p. (terzo motivo di ricorso dell\'Avv.to Emilio Siviero). Si lamentava dunque un vizio di fatto nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è pervenuta una dichiarazione rituale di rinuncia all\'impugnazione, ai sensi dell\'art. 589 comma 2 c.p.p., nell\'interesse del Cappoli. Alla stregua di tale rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Invocata dal ricorrente per denunciare un errore di fatto nella decisione impugnata; la Corte prende atto della deduzione ma la questione è stata resa irrilevante dalla rinuncia all\'impugnazione.
art. 99 c.p.
Riferimento al motivo di impugnazione originario (terzo motivo presentato dall\'Avv.to Emilio Siviero); la presenza del richiamo indica che la critica riguardava l\'applicazione o l\'interpretazione di tale norma, ma il testo non esplicita l\'argomento concreto.
art. 589 comma 2 c.p.p.
Norma sulla rinuncia all\'impugnazione: la dichiarazione rituale di rinuncia resa nell\'interesse del ricorrente rende il gravame inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l\'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile in conseguenza della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all\'impugnazione, resa secondo l\'art. 589 c.p.p., determina l\'inammissibilità del ricorso straordinario: le questioni di merito non vengono esaminate dalla Corte una volta perfezionata la rinuncia.
- L\'allegazione di un "errore di fatto" ai sensi dell\'art. 625-bis c.p.p. deve essere tempestiva e documentata, ma perde efficacia se il ricorrente decide di rinunciare formalmente all\'impugnazione.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; quindi la rinuncia comporta rischi economici oltre alla perdita del rimedio.
- Chi rappresenta un ricorrente (difensore) dovrebbe valutare con attenzione la rinuncia: se l\'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito, la rinuncia impedisce ogni esame di merito e non consente di recuperare la via impugnatoria.
- Quando si impugna per presunto errore di fatto è consigliabile documentare chiaramente l\'errore e mantenere la prosecuzione del gravame fino alla decisione, salvo valutazioni strategiche motivate riguardo alla rinuncia.
- La parte resistente (o la Corte) prenderà atto della rinuncia e applicherà le conseguenze previste dalla legge; quindi la fase processuale successiva si conclude rapidamente con dichiarazione di inammissibilità.
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