Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38428/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per guida in violazione della sorveglianza speciale, deducendo che non gli è mai stata comunicata la decisione sulla persistenza della pericolosità sociale adottata in data 28/11/2018; perciò la misura di prevenzione non sarebbe stata efficacemente riattivata e la guida senza patente dovrebbe configurare solo un illecito amministrativo. In alternativa si sostiene che la misura fosse sospesa in assenza della comunicazione del decreto di riesecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse verificato l'effettiva comunicazione al ricorrente del decreto di ripristino/esecuzione della sorveglianza speciale dopo la verifica di persistenza della pericolosità; ciò ha viziato il giudizio perché, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011, la decorrenza (o la ri-decorrenza) della misura dipende dalla comunicazione del decreto all'interessato e non dalla semplice consegna della "carta precettiva".

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 14)

    "La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito... Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena."

    La Corte interpreta che la decorrenza (o ri-decorrenza) della sorveglianza speciale dipende dalla comunicazione formale del decreto all'interessato; la misura non può ritenersi efficacemente riattivata senza prova della comunicazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 73)

    Articolo richiamato quale disposizione sanzionatoria contestata (reato contestato al ricorrente); la pronuncia però si fonda soprattutto su profili formali relativi alla decorrenza della misura di prevenzione ex art. 14.

Massime di principio

  • La sorveglianza speciale decorre (o ricomincia) dal giorno in cui il relativo decreto è comunicato all'interessato: senza comunicazione formale la misura non è efficacemente in esecuzione.
  • La semplice consegna della "carta precettiva" o atti informali da parte della polizia non è di per sé sufficiente a far decorrere la misura; è necessaria la notifica del decreto.
  • Prima di dar per sussistente la violazione di prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale (es. guida), il giudice deve accertare l'esistenza della formale comunicazione del provvedimento di riesecuzione o di riapplicazione della misura.
  • Se la comunicazione mancante riguarda la riattivazione di una misura sospesa ex art. 14 (p.es. per detenzione superiore a due anni), la condotta contestata potrebbe dover essere ricondotta a responsabilità amministrativa o a diversa qualificazione giuridica se non provata l'esecuzione della misura.
  • In casi simili la difesa deve verificare e contestare l'efficacia della notificazione del decreto; il pubblico ministero e il giudice devono invece acquisire e valutare la prova della comunicazione prima di confermare la sanzione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.