Cassazione Civile, Ordinanza n. 08051/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto tra una privato committente e una società costruttrice. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto e condannato la convenuta al risarcimento del danno. In appello, la convenuta — rimasta contumace in primo grado — ha dedotto, tra gli altri profili, la nullità del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell’atto introduttivo, sostenendo che la citazione era stata eseguita in un indirizzo diverso dal domicilio eletto nel contratto e diverso dalla sua residenza effettiva, che risultava in Belgio e che sarebbe stata nota alla controparte. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., assumendo che la notificazione ex art. 140 c.p.c. presuppone l’impossibilità di consegna a mani proprie e l’individuazione certa del luogo di residenza, domicilio o dimora, circostanze che la controparte non avrebbe provato, né avrebbe dimostrato di avere svolto le necessarie ricerche. La Corte d’appello aveva invece ritenuto valida la notifica perché effettuata in un luogo con stabile collegamento con la destinataria: l’indirizzo era stato indicato dalla stessa convenuta come domicilio fiscale in atti intercorsi tra le parti, vi erano state altre notifiche e comunicazioni ricevute in quel luogo prima e dopo l’atto introduttivo, la notifica presso il domicilio contrattualmente indicato non era andata a buon fine e i certificati di residenza in Belgio erano ritenuti non decisivi perché anteriori alla notificazione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte territoriale aveva fondato la validità della notificazione su accertamenti di fatto circa l’esistenza di un effettivo e stabile collegamento tra il luogo della notifica e la destinataria, accertamenti non censurabili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini della determinazione del luogo di domicilio o dimora per la notificazione, occorre avere riguardo alla situazione effettiva del destinatario, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate con prova contraria desumibile da qualsiasi elemento di convincimento, anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte non ne accoglie la censura perché la verifica del luogo effettivo di domicilio/dimora prevale sulle mere indicazioni anagrafiche o formali.
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. è stata ritenuta valida in presenza di un effettivo stabile collegamento tra il luogo di esecuzione e la destinataria dell'atto.
Massime di principio
- In tema di notificazioni, per individuare il luogo di domicilio o dimora del destinatario occorre far riferimento alla situazione effettiva e concreta, non alla sola risultanza anagrafica o a indicazioni formali prive di riscontro attuale.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi elemento di convincimento, incluse precedenti e successive comunicazioni intercorrenti tra le parti.
- La validità della notificazione non è esclusa se il luogo prescelto presenta un effettivo e stabile collegamento con il destinatario, accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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