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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41135/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata estorsione (periodo 19 maggio - 5 giugno 2018) sostenendo l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa Luigi Piccolo e la carenza di riscontri "individualizzanti". Contestano in particolare: la valutazione della credibilità del Piccolo non coerente con la sentenza di annullamento; l'insufficiente valore probatorio dei bossoli e la mancata capacità identificativa delle riprese video; discrepanze sulla presenza e sulla cancellazione delle registrazioni di videosorveglianza; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Lombardi nei confronti di Marchisella (procedimenti riuniti); e, più in generale, vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova e del dubbio a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come manifestamente infondati e ha confermato la sentenza di condanna emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Bari (pena: 3 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 1.000 applicata con la diminuzione per il rito abbreviato). La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse autonomamente e logicamente valutato la credibilità del Piccolo e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, integrandole con riscontri (riprese delle telecamere con indicazioni temporali, modalità degli eventi del 19 e 28 maggio e del 5 giugno, comportamento post delictum degli imputati, incongruenze delle dichiarazioni difensive) e che tali elementi, presi unitariamente, fornivano riscontri pertinenti e sufficienti ai fini della condanna applicando correttamente il principio del dubbio ragionevole.

Norme richiamate

  • art. 697, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione: il ricorso riguardava la correttezza della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei criteri di valutazione della prova dichiarativa: la Corte sottolinea la necessità di un vaglio unitario della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, senza rigide sequenze procedurali.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Ricondotto nella discussione sul ruolo e i limiti del giudice di rinvio: la Corte precisa che il giudice di rinvio ha autonomia di valutazione e può colmare i vuoti motivazionali indicati nella sentenza rescindente, purché non ripeta i vizi già censurati.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per i criteri sull'apprezzamento degli indizi: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti rispetto al thema probandum.

  • art. 533, comma primo cod. proc. pen.

    Richiama la regola del giudizio che impone di pronunciare condanna solo quando il dato probatorio esclude alternative non remote, cioè 'al di là di ogni ragionevole dubbio'.

  • Sentenza Aquilina (Sez. U, n. 20804/2012)

    Giurisprudenza di riferimento per la valutazione delle chiamate in correità: il vaglio della credibilità e dell'attendibilità va fatto unitariamente e con criteri rigorosi.

  • Sentenza Mannino (Sez. U, n. 33748/2005)

    Principi in tema di prova indiziaria: necessità di un esame coordinato, non frazionato, degli indizi e della loro convergenza.

  • Altra giurisprudenza citata (Munari, Piras, Nishku)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali sul comportamento del giudice di rinvio, sui requisiti degli indizi e sulla preclusione delle questioni non attinte dall'annullamento.

Massime di principio

  • Quando la dichiarazione accusatoria proviene da un imputato per reato connesso o da una persona offesa con precedenti, il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, senza separare rigidamente i passaggi valutativi.
  • Per ritenere probatoria una dichiarazione di terzi occorrono riscontri esterni pertinenti e, preferibilmente, individualizzanti (es. filmati con elementi temporali e comportamentali riconducibili agli imputati), o una convergenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Il giudice di rinvio dispone di autonomia nel colmare lacune motivazionali indicate dalla sentenza annullata, purché non ripeta i vizi già censurati e motivi in modo coerente e logico le nuove conclusioni.
  • La presenza di precedenti penali della persona che dichiara incide sulla valutazione della credibilità ma non determina automaticamente inaffidabilità: va ponderata la rilevanza, la risalenza e la coerenza del racconto con altri elementi probatori.
  • Contraddizioni formali o reticenze iniziali della persona offesa non sono di per sé dirimenti se spiegabili nel contesto (stato di agitazione, intervento della polizia) e se esistono riscontri concreti che ne corroborano il racconto.
  • La valutazione complessiva deve sempre tener conto del principio del dubbio ragionevole: la sentenza di condanna è legittima solo se le alternative concrete risultano sostanzialmente escluse dalle emergenze processuali.

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