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Ordinanza

Ordinanza n. 2544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari, Terza Sezione, 21 maggio 2026, n. 611, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado contro l'esclusione o il mancato accoglimento della domanda di finanziamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione partecipante)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha appellato la sentenza del TAR chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia. Sul piano del fumus boni iuris, ha contestato la rilevanza attribuita dall'amministrazione alla classificazione dell'attività mediante uno specifico codice ATECO ai fini dell'ammissibilità della domanda di finanziamento. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, il codice ATECO non certifica l'attività concretamente svolta dall'impresa o dall'ente e non dimostra, da solo, il possesso di requisiti sostanziali di idoneità tecnico-professionale. È stata inoltre rilevata la necessità, o comunque l'obbligo, per l'amministrazione procedente di attivare il soccorso istruttorio. Il testo non esplicita autonomamente il periculum in mora, ma il giudice ha ritenuto complessivamente sussistenti i presupposti per la sospensione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'indicazione di uno specifico codice ATECO non può essere considerata elemento essenziale della domanda di finanziamento, ove utilizzata come prova dell'attività concretamente esercitata o dell'idoneità tecnico-professionale. I codici ATECO hanno infatti finalità essenzialmente statistiche e non certificative; pertanto, l'amministrazione deve valorizzare la situazione effettiva e, ove occorra, attivare il soccorso istruttorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il codice ATECO ha funzione prevalentemente statistica e, di per sé, non certifica l'attività concretamente svolta dal soggetto né comprova il possesso di requisiti sostanziali di idoneità tecnico-professionale.
  • Nelle procedure di finanziamento pubblico, l'amministrazione non può attribuire automaticamente natura essenziale o dirimente all'indicazione di uno specifico codice ATECO, dovendo valutare la situazione effettiva del richiedente secondo la disciplina della procedura.
  • Quando la carenza relativa al codice ATECO non incide sulla sostanza della domanda e può essere chiarita o regolarizzata mediante documentazione, l'amministrazione procedente deve attivare il soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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