Cassazione Civile, Sentenza n. 10583/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Per l'anno 2008 la società aveva acquistato una promissory note emessa da una società portoghese con sede a Madeira, finanziandosi tramite una società slovacca. L'operazione generava un credito d'imposta figurativo (15%) sugli interessi attivi in forza dell'art. 165, comma 1, TUIR e della Convenzione Italia-Portogallo (art. 22). L'Agenzia denunciava che la struttura negoziale era priva di una reale alea e aveva come causa concreta un illecito risparmio d'imposta; notificava avviso di accertamento per IRES e IRAP 2008 con sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Castaldo S.p.A., confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto l'operazione fittizia e priva di effettiva alea, con causa illecita orientata al risparmio fiscale. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi di doglianza (tra cui quelli relativi alla tipologia dello strumento, all'osservanza delle garanzie procedurali e alla sospensione feriale dei termini) e ha ritenuto legittimo l'operato delle Direzioni regionali dell'Agenzia nell'ambito delle verifiche. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 165, comma 1, TUIR
La norma sul credito d'imposta figurativo sugli interessi è stata richiamata quale effetto fiscale che la ricorrente mirava a realizzare; la Corte ha però ritenuto che il risultato fiscale, posto come causa concreta dell'operazione, fosse illecito quando l'operazione era priva di reale alea
Convenzione Italia-Portogallo del 14 maggio 1980, art. 22
La Convenzione è stata evocata per il riconoscimento del credito d'imposta pur in assenza di tassazione in Madeira; la Corte ha considerato che tale beneficio non legittima, di per sé, operazioni prive di sostanza economica
d.lgs. n. 164/2007
Citato nel ricorso per contestare qualificazioni negoziali; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione
artt. 1321, 1345, 1418, 1469 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per questioni di causa, nullità e validità delle scritture contabili; la Corte ha confermato che il giudice tributario può esaminare incidenter tantum la nullità negoziale quando rilevante per la pretesa tributaria e ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sul punto
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha ribadito che il giudice tributario, in via incidentale ai fini della controversia fiscale, può valutare la nullità dell'operazione quando la questione incide sulla legittimità dell'accertamento
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Disposizione sul termine dilatorio per il contraddittorio endo-procedimentale: la Corte ha precisato che la sospensione feriale non si applica a questo termine, per cui la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta tempestiva
l. n. 742/1969, art. 1
Richiamata nella discussione sulla sospensione feriale; la Corte ha confermato che tale norma riguarda termini processuali e non i termini endo-procedimentali amministrativi
d.l. n. 185/2008 (convertito)
Richiami normativi utilizzati per difendere la legittimazione delle Direzioni regionali a svolgere verifiche: la Corte ha confermato l'orientamento che attribuisce alle Direzioni regionali competenze di verifica e possibilità di redigere processi verbali traducibili in atti impositivi
art. 37-bis, commi 4 e 5, DPR n. 600/1973
Invocato per questioni sulle garanzie procedimentali (richiesta di chiarimenti prima dell'avviso): la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per essere stata già decisa in primo grado e non impugnata in appello (pregiudicato)
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Richiamato nella liquidazione delle somme dovute a titolo fiscale/processuali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Le autorità fiscali possono ritenere inefficaci o fittizie operazioni complesse se manca una sostanza economica reale: il mero ottenimento di benefici fiscali non legittima operazioni prive di alea o finalizzate al risparmio illecito d'imposta
- Il giudice tributario ha competenza anche per valutare, in via incidentale, la nullità o la simulazione di negozi quando tale accertamento è necessario per decidere sulla legittimità dell'accertamento fiscale
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai termini endo-procedimentali del procedimento amministrativo tributario (termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000); pertanto la tempistica per la notifica degli avvisi può non essere influenzata dalla sospensione feriale
- Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate possono svolgere attività istruttoria e redigere processi verbali che fondano avvisi di accertamento, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza
- Questioni sostanziali o di qualificazione giuridica dell'operazione (es. qualificazione dello strumento come titolo vs contratto) devono essere sollevate e dibattute nei gradi di merito; deduzioni nuove in cassazione sono spesso inammissibili
- La normativa sulle garanzie procedimentali (es. art. 37-bis DPR 600/1973) trova applicazione solo quando ricorrono le fattispecie elencate; l'assenza di censura specifica e tempestiva può determinare il formarsi del giudicato
- In controversie fiscali complesse, il contribuente ha l'onere di dimostrare la concreta sostanza economica delle operazioni e la genuinità degli scopi commerciali per evitare la ricostruzione tributaria
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