Sentenza del 27/05/2016 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - ANALITICO INDUTTIVO - Applicabilità in presenza di contabilità formalmente regolare - Comportamento antieconomico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, presumibilmente sostenendo che esso non potesse essere effettuato in presenza di una contabilità formalmente regolare. La questione riguardava quindi la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito sulla base del comportamento antieconomico del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato confermato che la regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando il comportamento economico del contribuente risulta palesemente antieconomico. In tal caso, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria idonea a giustificare le scelte economiche contestate.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non esclude automaticamente un accertamento induttivo: l'Amministrazione può contestare i dati dichiarati quando emergano elementi oggettivi di grave antieconomicità.
- Il comportamento antieconomico può costituire una presunzione semplice idonea a fondare l'accertamento, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
- Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi adeguati, il contribuente deve dimostrare concretamente le ragioni economiche delle proprie scelte e l'attendibilità dei dati contabili.
- La mera regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente a neutralizzare presunzioni fondate su risultati economici manifestamente incoerenti o irragionevoli.
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