Cassazione Civile, Ordinanza n. 23435/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un istituto di credito ottenne nel 2011 un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un conto corrente cointestato e per un residuo finanziamento, nei confronti di due soggetti in solido. Una delle intimati propose opposizione deducendo di non aver mai operato sul conto, l’assenza di prova di una specifica delega a terzi autorizzati, la mancata produzione degli estratti conto e l’illegittimità/ eccessività degli interessi addebitati. L’opposizione fu rigettata dal tribunale e l’appello respinto dalla corte territoriale, che ritenne la sua responsabilità fondata sulla qualità di coobbligata solidale/cointestataria e reputò generica la censura sugli interessi. In cassazione la parte soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 1857 c.c. e 116 c.p.c., per omessa considerazione della mancata prova della sua operatività sul conto e della mancata produzione degli estratti conto; 2) violazione dell’art. 634 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse provato il credito e che il solo saldo conto non fosse sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla mancata produzione degli estratti conto e, più in generale, sul riparto dell’onere della prova non era coerente con l’oggetto dell’opposizione come delimitato in appello, in cui la ricorrente aveva contestato soprattutto la propria operatività sul conto e l’eccessività degli interessi. Ha inoltre ribadito che l’obbligazione azionata derivava dalla qualità di coobbligata/cointestataria del rapporto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto senza esame nel merito, con condanna alle spese e previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente all’oggetto del giudizio di opposizione come devoluto.
art. 1857 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sul rapporto di conto corrente e sulla prova del saldo dovuto.
art. 116 c.p.c.
Invocato per denunciare una decisione assunta senza corretta valutazione delle prove.
art. 634 c.p.c.
Richiamato per contestare l’idoneità del solo saldaconto a fondare il ricorso monitorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le censure in cassazione devono rimanere coerenti con i motivi effettivamente dedotti e con l’oggetto del thema decidendum fissato nei gradi di merito; doglianze nuove o non pertinenti sono inammissibili.
- La contestazione del credito bancario non può essere proposta in modo generico: occorre censurare specificamente i fatti costitutivi del credito così come dedotti e provati nel giudizio di merito, non potendo la cassazione essere utilizzata per introdurre un diverso profilo di contestazione.
- Quando l’obbligazione deriva dalla qualità di cointestatario o coobbligato solidale del rapporto bancario, la difesa che neghi la materiale operatività sul conto non esclude di per sé la responsabilità per il saldo passivo se tale qualità risulta titolo della pretesa creditoria.
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