Sentenza del 30/09/2016 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento contestato per vizio di firma - Sottoscrizione non leggibile - Omessa allegazione della delega
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’illeggibilità della firma e la mancata allegazione della delega non determinino automaticamente l’illegittimità dell’avviso quando, dal complessivo contesto dei fatti e degli elementi dell’atto, risulti comunque assicurata la riferibilità della dichiarazione all’Ufficio competente. L’atto impositivo è quindi rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un vizio di firma dell’avviso, sostenendo che la sottoscrizione fosse illeggibile e che non fosse stata allegata la delega del funzionario firmatario. La contestazione mirava a escludere la riferibilità dell’atto all’Ufficio e, di conseguenza, a ottenere l’annullamento dell’accertamento.
Norme richiamate
Norme in materia di sottoscrizione degli atti tributari
La sottoscrizione dell’atto non deve essere valutata in modo meramente formale: il vizio rileva quando impedisce di ricondurre l’atto all’Ufficio competente. Una firma illeggibile, da sola, non comporta necessariamente l’invalidità dell’avviso.
Norme in materia di delega alla sottoscrizione degli atti amministrativi tributari
La mancata allegazione della delega non determina automaticamente l’annullamento dell’atto se la riferibilità della dichiarazione all’Amministrazione risulta comunque dal contesto e dagli elementi complessivi dell’atto. La questione può assumere rilievo se il contribuente contesta specificamente l’esistenza o la validità della delega e l’Ufficio non è in grado di dimostrarle.
Massime di principio
- Nei giudizi contro atti tributari, un vizio formale della firma è decisivo solo se compromette concretamente la riferibilità dell’atto all’Amministrazione competente.
- La firma illeggibile non rende automaticamente nullo o annullabile l’avviso: occorre verificare intestazione, provenienza, ruolo del firmatario, elementi identificativi e contesto complessivo dell’atto.
- La delega di firma può essere contestata, ma la sua mancata allegazione all’avviso non implica necessariamente l’illegittimità dell’atto; l’eventuale vizio deve essere valutato in concreto.
- Chi impugna l’atto dovrebbe formulare una contestazione specifica, indicando perché la firma non sarebbe riferibile all’Ufficio o perché il firmatario sarebbe privo di potere, anziché limitarsi a dedurre l’illeggibilità della sottoscrizione.
- L’Amministrazione può superare la contestazione dimostrando, anche attraverso gli elementi del procedimento o la documentazione interna, la provenienza dell’atto e l’effettivo potere del sottoscrittore.
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