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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota della Prefettura di Catania - AREA IV BIS Immigrazione - Prot. Uscita N. -OMISSIS-del 7 ottobre 2025 con la quale l’Ente comunicava che in riferimento alla richiesta “non è previsto lo step subentro di altro datore di lavoro”: e per la declaratoria del diritto del ricorrente al riesame della propria istanza finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione del modello 209 per il rilascio del permesso per motivi di lavoro con il nuovo datore proponente/subentrante innanzi allo Sportello Unico Immigrazione di Catania.

Giustizia amministrativa202502754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Prefettura di Catania che comunicava l’assenza di uno step procedimentale per il subentro di un altro datore di lavoro nella procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia, nonché la declaratoria del diritto al riesame dell’istanza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla sottoscrizione del modello 209 e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con il nuovo datore proponente o subentrante. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentando che l’attività lavorativa costituirebbe l’unica fonte di reddito e sostentamento proprio e del nucleo familiare rimasto nel Paese d’origine, con il rischio di perdere l’ulteriore opportunità occupazionale e di essere esposto a un eventuale decreto di espulsione per l’assenza di un titolo valido di soggiorno. Il provvedimento esaminato riguarda esclusivamente la fase cautelare; ogni ulteriore questione di rito e di merito è stata lasciata impregiudicata.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato era stato dedotto in termini soltanto eventuali e non integrava un danno grave e irreparabile. Il Collegio ha inoltre osservato che l’eventuale sospensione della nota impugnata non avrebbe comunque comportato il rilascio del permesso di soggiorno, sicché non avrebbe eliminato il rischio di espulsione prospettato dal ricorrente. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del giudizio. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; un danno prospettato soltanto in termini eventuali non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare di un atto non può essere concessa quando, anche a seguito della sospensione, non deriverebbe automaticamente il bene della vita perseguito né verrebbe eliminato il pregiudizio dedotto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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