Cassazione Civile, Ordinanza n. 18153/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica con cui l'amministrazione doganale ha richiesto maggiori dazi e IVA in relazione a importazioni effettuate nel gennaio-febbraio 2012, ritenendo che i diritti di licenza (royalties) pagati per l'uso di marchi e immagini dovessero essere inclusi nel valore di transazione delle merci importate, perché costituenti condizione della vendita. In primo grado l'atto era stato annullato per difetto di motivazione; in appello la decisione è stata riformata, ritenendo sufficientemente motivato l'avviso e sussistente la condizione di vendita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa al rigetto del motivo di appello dell'Ufficio contro il difetto di motivazione; 2) motivazione apparente/omessa; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi (art. 7 L. 212/2000 e art. 11, co. 5, d.lgs. 374/1990); 4) omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di vendita richiesta per includere le royalties nel valore doganale; 5) violazione delle norme doganali europee e nazionali sulla valutazione in dogana, assumendo errata la qualificazione delle royalties come condizione della vendita; 6) censura sul metodo di calcolo delle royalties, lamentando l'uso di una percentuale media ponderata di ricarico; 7) omessa pronuncia sul motivo relativo all'illegittimità del recupero IVA per violazione del principio di neutralità e del divieto di doppia imposizione, poiché l'IVA sulle royalties sarebbe già stata assolta con reverse charge; 8) violazione delle norme IVA correlate. La Corte ha ritenuto infondati i primi, il terzo, il quarto motivo; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto; ha accolto il settimo motivo per omessa pronuncia e ha assorbito l'ottavo.
La decisione
La Corte ha accolto solo il settimo motivo, dichiarando assorbito l'ottavo, e ha rigettato gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, anche per le spese. La questione rinviata riguarda la domanda/eccezione della società sulla illegittimità del recupero dell'IVA sulle royalties per violazione del principio di neutralità e del divieto di doppia imposizione, poiché il giudice di appello non vi aveva pronunciato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non vi è vizio se la decisione adottata comporta un rigetto implicito della questione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se, pur esistendo graficamente, non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non supera il minimo costituzionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l'asserita mancanza di adeguata giustificazione della sentenza.
art. 7 L. 212/2000
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto se l'atto indica presupposti di fatto e ragioni di diritto sufficienti a consentire al contribuente la difesa e a comprendere an e quantum della pretesa.
art. 10 L. 212/2000
La motivazione degli atti tributari va letta in chiave di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.
artt. 2 e 3 Cost.
La disciplina è interpretata alla luce dei principi di solidarietà e ragionevolezza nei rapporti tributari.
art. 11, comma 5, d.lgs. 374/1990
Richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti doganali.
art. 29 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)
Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana del valore di transazione.
art. 30 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)
Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana.
art. 31 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)
Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana.
art. 32, par. 1, lett. c), CDC (Reg. CE n. 2913/1992)
Le royalties vanno aggiunte al valore in dogana solo se costituiscono corrispettivi che l'acquirente deve pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci importate.
art. 143, par. 1, lett. e), DAC (Reg. CE n. 2454/1993)
Richiamato come parametro indicativo della relazione tra licenziante e venditore rilevante ai fini doganali.
art. 157, par. 2, DAC (Reg. CE n. 2454/1993)
Richiamato nel quadro delle regole di computo delle royalties nel valore doganale.
art. 159 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)
Richiamato nel quadro delle regole di computo delle royalties nel valore doganale.
art. 160 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)
Richiamato per la nozione di royalties dovute come condizione della vendita.
allegato 23 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)
Richiamato nel contesto delle regole doganali sulle royalties.
d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con specifico riferimento agli artt. 1, 3, 6, 7, 7-ter, 23 e 25 in tema di IVA e al principio di neutralità.
art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito adottata dal giudice comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.
- La motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento della sentenza non consente alcun controllo sulla sua logicità ed esattezza; non basta una motivazione sintetica ma intellegibile.
- L'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto quando l'atto espone gli elementi fattuali e giuridici essenziali della pretesa, così da consentire al contribuente di difendersi sul piano dell'an e del quantum; non è necessaria una disamina analitica di ogni documento o clausola.
- Nel contenzioso doganale, le royalties possono essere incluse nel valore di transazione solo se, in base ai contratti e agli elementi del caso concreto, risultano dovute come condizione della vendita delle merci importate.
- La censura che mira a contestare la ricostruzione delle clausole contrattuali e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito non integra violazione di legge, ma attinge al giudizio di fatto ed è inammissibile in cassazione se non veicolata come vizio motivazionale e con adeguata specificità.
- La deduzione di un metodo di calcolo delle royalties non esaminato dalla sentenza impugnata è inammissibile se la censura non colpisce la concreta ratio decidendi e non specifica adeguatamente gli atti di causa rilevanti.
- Il giudice di appello deve pronunciare sui motivi di impugnazione riproposti dalla parte; la loro omissione determina cassazione con rinvio quando la questione richiede accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità.
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