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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18153/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica con cui l'amministrazione doganale ha richiesto maggiori dazi e IVA in relazione a importazioni effettuate nel gennaio-febbraio 2012, ritenendo che i diritti di licenza (royalties) pagati per l'uso di marchi e immagini dovessero essere inclusi nel valore di transazione delle merci importate, perché costituenti condizione della vendita. In primo grado l'atto era stato annullato per difetto di motivazione; in appello la decisione è stata riformata, ritenendo sufficientemente motivato l'avviso e sussistente la condizione di vendita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa al rigetto del motivo di appello dell'Ufficio contro il difetto di motivazione; 2) motivazione apparente/omessa; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi (art. 7 L. 212/2000 e art. 11, co. 5, d.lgs. 374/1990); 4) omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di vendita richiesta per includere le royalties nel valore doganale; 5) violazione delle norme doganali europee e nazionali sulla valutazione in dogana, assumendo errata la qualificazione delle royalties come condizione della vendita; 6) censura sul metodo di calcolo delle royalties, lamentando l'uso di una percentuale media ponderata di ricarico; 7) omessa pronuncia sul motivo relativo all'illegittimità del recupero IVA per violazione del principio di neutralità e del divieto di doppia imposizione, poiché l'IVA sulle royalties sarebbe già stata assolta con reverse charge; 8) violazione delle norme IVA correlate. La Corte ha ritenuto infondati i primi, il terzo, il quarto motivo; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto; ha accolto il settimo motivo per omessa pronuncia e ha assorbito l'ottavo.

La decisione

La Corte ha accolto solo il settimo motivo, dichiarando assorbito l'ottavo, e ha rigettato gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, anche per le spese. La questione rinviata riguarda la domanda/eccezione della società sulla illegittimità del recupero dell'IVA sulle royalties per violazione del principio di neutralità e del divieto di doppia imposizione, poiché il giudice di appello non vi aveva pronunciato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non vi è vizio se la decisione adottata comporta un rigetto implicito della questione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se, pur esistendo graficamente, non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non supera il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l'asserita mancanza di adeguata giustificazione della sentenza.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto se l'atto indica presupposti di fatto e ragioni di diritto sufficienti a consentire al contribuente la difesa e a comprendere an e quantum della pretesa.

  • art. 10 L. 212/2000

    La motivazione degli atti tributari va letta in chiave di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    La disciplina è interpretata alla luce dei principi di solidarietà e ragionevolezza nei rapporti tributari.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 374/1990

    Richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti doganali.

  • art. 29 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)

    Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana del valore di transazione.

  • art. 30 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)

    Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana.

  • art. 31 CDC (Reg. CE n. 2913/1992)

    Norma richiamata nel quadro della valutazione in dogana.

  • art. 32, par. 1, lett. c), CDC (Reg. CE n. 2913/1992)

    Le royalties vanno aggiunte al valore in dogana solo se costituiscono corrispettivi che l'acquirente deve pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci importate.

  • art. 143, par. 1, lett. e), DAC (Reg. CE n. 2454/1993)

    Richiamato come parametro indicativo della relazione tra licenziante e venditore rilevante ai fini doganali.

  • art. 157, par. 2, DAC (Reg. CE n. 2454/1993)

    Richiamato nel quadro delle regole di computo delle royalties nel valore doganale.

  • art. 159 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)

    Richiamato nel quadro delle regole di computo delle royalties nel valore doganale.

  • art. 160 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)

    Richiamato per la nozione di royalties dovute come condizione della vendita.

  • allegato 23 DAC (Reg. CE n. 2454/1993)

    Richiamato nel contesto delle regole doganali sulle royalties.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato con specifico riferimento agli artt. 1, 3, 6, 7, 7-ter, 23 e 25 in tema di IVA e al principio di neutralità.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito adottata dal giudice comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.
  • La motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento della sentenza non consente alcun controllo sulla sua logicità ed esattezza; non basta una motivazione sintetica ma intellegibile.
  • L'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto quando l'atto espone gli elementi fattuali e giuridici essenziali della pretesa, così da consentire al contribuente di difendersi sul piano dell'an e del quantum; non è necessaria una disamina analitica di ogni documento o clausola.
  • Nel contenzioso doganale, le royalties possono essere incluse nel valore di transazione solo se, in base ai contratti e agli elementi del caso concreto, risultano dovute come condizione della vendita delle merci importate.
  • La censura che mira a contestare la ricostruzione delle clausole contrattuali e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito non integra violazione di legge, ma attinge al giudizio di fatto ed è inammissibile in cassazione se non veicolata come vizio motivazionale e con adeguata specificità.
  • La deduzione di un metodo di calcolo delle royalties non esaminato dalla sentenza impugnata è inammissibile se la censura non colpisce la concreta ratio decidendi e non specifica adeguatamente gli atti di causa rilevanti.
  • Il giudice di appello deve pronunciare sui motivi di impugnazione riproposti dalla parte; la loro omissione determina cassazione con rinvio quando la questione richiede accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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