Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori e terzi acquirenti)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da alcune sorelle, proprietarie di un immobile locato a un soggetto che vi svolgeva attività industriale, nei confronti di un atto di donazione con cui il debitore, insieme alla moglie, aveva trasferito ai figli la nuda proprietà della casa coniugale riservandosi l'usufrutto. Le attrici deducevano di vantare un credito risarcitorio verso il conduttore per il deterioramento dell'immobile locato, credito già accertato in altro giudizio e ancora sub iudice per effetto di impugnazione straordinaria. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'intera donazione; la Corte d'appello aveva invece limitato l'inefficacia alla sola quota del 50% della nuda proprietà riferibile al debitore. I ricorrenti in cassazione deducevano: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame della richiesta di sospensione del giudizio revocatorio e di rimessione in istruttoria, alla luce di prove sopravvenute che, a loro dire, dimostravano l'infondatezza del credito azionato; 2) ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto ridurre la revoca alla sola quota del debitore perché le attrici avevano chiesto la revocatoria dell'intero atto e non di una sua parte; 3) omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria formulata in appello; 4) conseguente erronea regolazione delle spese processuali, dato l'accoglimento parziale dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso perché la prova della notificazione della sentenza impugnata era stata tempestivamente depositata. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia e, comunque, che non ricorrevano i presupposti per sospendere il giudizio revocatorio ex art. 337, comma 2, c.p.c., sia perché la norma presuppone una sentenza non ancora passata in giudicato evocata come precedente in altro processo, sia perché il credito litigioso è comunque idoneo a sorreggere l'azione revocatoria. Ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che la revocatoria limitata alla quota del debitore non costituisce pronuncia su domanda diversa o ultrapetizione, ma semplice accoglimento parziale della domanda originaria, restando immutati credito allegato e atto dispositivo impugnato. Ha accolto il terzo motivo, rilevando l'omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione limitatamente alla quota del 50% della nuda proprietà di titolarità della coniuge non debitrice. Per effetto dell'accoglimento parziale, ha esteso la caducazione alle statuizioni sulle spese e ha compensato le spese di merito in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico dei ricorrenti e del debitore, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito litigioso o eventuale, purché il credito sia idoneo a fondare la qualità di creditore; l'atto può essere dichiarato inefficace nei limiti della quota riferibile al debitore
art. 337, comma 2, c.p.c.
non è applicabile quando la sentenza richiamata sia già passata in giudicato formale ed oggetto di impugnazione straordinaria; in ogni caso non impone la sospensione del giudizio revocatorio per la pendenza della controversia sul credito
art. 369 c.p.c.
la procedibilità del ricorso è assicurata dal deposito, nei termini, della prova della notificazione della sentenza impugnata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento di definizione accelerata, poi disatteso per effetto della prova di procedibilità depositata
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non il mancato esame di questioni puramente processuali; sussiste invece se il giudice omette di decidere su un capo autonomamente apprezzabile della domanda
art. 2668, comma 2, c.c.
consente, una volta cassata la decisione nel punto relativo alla trascrizione, di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 336 c.p.c.
la cassazione parziale si estende alle statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese
artt. 91 e 92 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca e dell'esito parziale della lite
art. 395 c.p.c.
richiamato in relazione alla revocazione straordinaria pendente sulla sentenza che aveva accertato il credito
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso o eventuale; la pendenza di una controversia sull'esistenza del credito non impedisce di per sé la tutela conservativa, perché il credito non deve essere già definitivamente accertato.
- L'art. 337, comma 2, c.p.c. non opera quando la decisione richiamata nel diverso processo sia già passata in giudicato formale e sia stata solo impugnata con rimedio straordinario; inoltre la mera contestazione del credito non impone la sospensione del giudizio revocatorio.
- Non ricorre ultrapetizione se il giudice accoglie la domanda revocatoria solo nei limiti della quota del bene riferibile al debitore: si tratta di accoglimento parziale della stessa domanda originaria, non di attribuzione di un bene diverso o maggiore.
- L'omessa pronuncia sussiste soltanto per il mancato esame di domande o capi autonomi di domanda; il mancato scrutinio di una questione processuale, come una richiesta di sospensione del giudizio, non integra di per sé il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- Quando sia omessa la pronuncia su una domanda accessoria di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La cassazione anche parziale della sentenza si estende alle statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese di lite, che vanno rideterminate in coerenza con l'esito complessivo della controversia.
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